Fino al 25 giugno 2015 sarà possibile aderire alla nuova campagna trasferimenti di "Costruiamo il domani" destinata agli studenti italiani iscritti in atenei stranieri.
Molti studenti italiani di Medicina o di Odontoiatria - iscritti in prevalenza in Albania (Università cattolica nostra signora del buon consiglio), Belgio (Universitè libre de Bruxelles), Portogallo (Universidade Fernando Pessoa), Spagna (Universidad europea de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio), Romania (Università Apollonia di Iasi, Università Titu Maiorescu...) - desidererebbero proseguire gli studi in Italia e ottenere il riconoscimento della loro carriera pregressa.
E' possibile farlo?
Sì, specialmente alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/15 di cui abbiamo parlato in altri post. Purtroppo abbiamo constatato che gli atenei continuano ancora oggi ad adoperare prassi illegittime per limitare tale diritto (negando l'esistenza di posti liberi nonostante i posti ci siano, negando il riconoscimento delle materie straniere nonostante i programmi siano identici, imponendo requisiti illogici...). Questo vale sia per gli studenti stranieri che intendono trasferirsi in Italia che per gli studenti italiani che intendono cambiare sede.
Abbiamo individuato due atenei meridionali in cui è possibile ottenere il trasferimento tramite ricorso al Tar. Stiamo organizzando una campagna di iscrizione in questi atenei.
Chi è interessato può contattarci entro e non oltre il 25.06.15 all'indirizzo scriviacid@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono e corso di laurea di provenienza. Le istanze dovranno essere accompagnate da una fotocopia fronte/retro del libretto universitario straniero.
Sarete ricontattati entro il 26 giugno con ulteriori informazioni sui costi della vostra eventuale adesione e sulla tempistica. L'adesione è subordinata al pagamento delle spese legali necessarie alla presentazione del ricorso, che saranno quantificate in seguito, anche in relazione al numero dei partecipanti, ma che non saranno inferiori ai 500,00 euro per ogni aderente.
***
Come mai un termine così breve per aderire alla campagna? Perché le Università italiane - giusto per rendere più difficili le cose agli studenti - hanno la brutta abitudine di pubblicare i bandi per i trasferimenti nei mesi estivi. E' esattamente quello che hanno fatto gli atenei che abbiamo individuato. I termini per presentare ricorso sono molto brevi (60 giorni con ricorso al Tar o 120 giorni con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Ragion per cui è necessario dare una scadenza molto breve per predisporre i documenti in tempo utile. Precisiamo che non abbiamo intenzione di realizzare "mega ricorsi collettivi" per tutelare in maniera più efficace gli aderenti (questo è il motivo per cui la quota di adesione non sarà in nessun caso inferiore ai 500,00 euro).
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giovedì 11 giugno 2015
sabato 31 gennaio 2015
Medicina e odontoiatria, al via la campagna per ottenere il trasferimento in Italia senza obbligo di superare il test di ammissione
Dopo la recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria (ne abbiamo parlato in questo post), per gli studenti italiani che studiano all'estero è possibile chiedere il trasferimento in Italia senza dover prima superare il test di ammissione, tramite ricorso al Tar. In basso pubblichiamo un provvedimento, a favore di alcuni studenti che si erano rivolti a "Costruiamo il domani", che li ammette a frequentare "Medicina e Chirurgia" presso l'Università statale di Milano.
Per ulteriori informazioni potete contattarci a quest'indirizzo: scriviacid@gmail.com
_ _ _
N. 00084/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02917/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Emanuele XXXXXXXXXXXX, Giuseppe XXXXXXXXXXXXX, Francesco XXXXXXXXXXX, Edoardo XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Milano, Via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar;
contro
Universita' degli Studi di Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
nei confronti di
Federico YYYYYYYY, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Zanata, Francesco Maria Curato, Luigi Decio, con domicilio eletto presso Luigi Decio in Milano, Via Filippo Corridoni, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei 4 dinieghi "di nulla osta al trasferimento" relativi al corso di laurea di "Medicina e chirurgia" dell'Università degli studi di Milano emanati il 28.08.14 e notificati ai ricorrenti il 02.09.14; dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Università dopo il 02.09.14 intitolato "esiti richieste nulla osta da altre università", nel quale non figura il nome dei ricorrenti e nel quale è stato consentito unicamente il trasferimento di n. 9 studenti al quinto anno del corso di laurea di medicina e chirurgia; dell'avviso pubblicato il 10.07.14 nel sito web dell'università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22.08.14, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l'offerta formativa del corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di "Medicina e chirurgia" degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del corso di laurea de quo; dei dd.mm del Miur di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di "medicina e chirurgia" e dei verbali dei relativi "tavoli tecnici" tenutisi presso il Miur, relativi agli ultimi 5 anni accademici (aa.aa. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l'Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l'offerta formativa reale dell'ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie; di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Federico YYYYYYY;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente, anche alla luce di quanto sarà deciso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio a cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito una questione analoga, con ordinanza n.454 del 25 luglio 2014;
Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l’interesse dell’appellante all’ammissione con riserva al corso di laurea;
Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea in questione;
Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Corsi di laurea a "numero chiuso": Il Consiglio di Stato legittima i trasferimenti dall'estero senza l'obbligo di superare il test
Il Consiglio di Stato dà il via libera ai trasferimenti dall'estero senza superamento del test di accesso.
L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.
Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.
I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.
La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.
In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!
L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.
Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.
I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.
Secondo i giudici deve escludersi che i trasferimenti dall'estero ai corsi di laurea italiani a "numero chiuso" sia condizionata "all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studii, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso".
La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.
In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!
lunedì 4 agosto 2014
Medicina e odontoiatria, per chi ha partecipato al test 2014/2015 è necessaria la conferma di interesse
Chi ha partecipato al test di ammissione 2014/2015 dovrà confermare il proprio interesse all'immatricolazione entro il 1 settembre 2014, altrimenti resterà fuori dalla graduatoria e non potrà beneficiare di eventuali scorrimenti o dell'esito favorevole del ricorso. Il Miur, con decreto ministeriale 28 luglio 2014 (consultabile a questo link), ha stabilito che "I candidati idonei che non risultano immatricolati alla data del 1 agosto 2014 sono tenuti a confermare il loro interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it entro il 1 settembre alle ore 15.00 (GMT+1). In assenza di conferma decadono dalla graduatoria nazionale in cui sono inseriti e non conservano alcun diritto all'immatricolazione".
Chi spera ancora di immatricolarsi, magari grazie a ricorso o per ripescaggio, dovrà collegarsi al sito e avviare la procedura al più presto possibile.
Chi spera ancora di immatricolarsi, magari grazie a ricorso o per ripescaggio, dovrà collegarsi al sito e avviare la procedura al più presto possibile.
mercoledì 23 luglio 2014
Test di accesso 2014/2015 per medicina e odontoiatria: il Tar Lazio accoglie i ricorsi ma la sfida continua al Consiglio di Stato
Quest'anno il test era iniziato nel peggiore dei modi, con la manomissione di un plico diretto all'Università di Bari. Successivamente, grazie anche alle denunce presentate da numerosi studenti, sono emersi altri particolari inquietanti.
Le irregolarità del test hanno spinto il Giudice Amministrativo (Tar Lazio, sezione IIIbis), riunitosi il 17 luglio per affrontare numerosi ricorsi presentati dagli studenti, a emettere una serie di provvedimenti provvisori (le ordinanze) con le quali ha ordinato agli atenei di iscrivere in sovrannumero gli studenti. Centinaia di studenti sono entrati. Le ordinanze sono online.
I giudici, in questi provvedimenti, hanno stabilito che:
"Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;
I provvedimenti emanati dal giudice sono provvisori, da ciò la loro succinta motivazione. Tali provvedimenti dovranno essere confermati dal giudice con sentenza, nella quale ovviamente sarà possibile comprendere meglio le ragioni dei provvedimenti (la data in cui i giudici si riuniranno per discuterne è il 07.05.15, dunque si conoscerà l'esito nelle settimane successive).
Il Ministero potrebbe impugnare queste ordinanze (così come le sentenze) innanzi al Consiglio di Stato, che potrebbe anche annullarle. Nel frattempo, gli studenti potranno comunque iniziare a frequentare le lezioni e consolidare il diritto a continuare il loro percorso formativo. L'illegittimità del test è evidente, ma ci si potrebbe chiedere se tale illegittimità "strutturale" basti a consentire l'iscrizione indiscriminata di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla dimostrazione che senza questa violazione i ricorrenti stessi sarebbero senz'altro stati ammessi (o che, in virtù del loro punteggio, la loro ammissione era quantomeno assai probabile). Il paradosso potrebbe essere quello di fare entrare grazie al ricorso studenti che hanno totalizzato meno di 5 punti e lasciare invece fuori i non-ricorrenti che si sono classificati appena sotto l'ultimo degli ammessi.
E' ancora possibile ricorrere al Tar e ottenere l'ammissione in sovrannumero?
I termini per il ricorso al Tar sono purtroppo scaduti, in quanto sono passati più di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Qualche spiraglio potrebbe esserci solo per chi contesta la correttezza di alcuni quesiti e chiede l'attribuzione di un punteggio superiore, in quanto a seconda del punteggio rivendicato, l'interesse a ricorrere potrebbe decorrere non dalla pubblicazione della graduatoria, ma dallo scorrimento che ha messo il ricorrente nelle condizioni di presentare ricorso.
Per tutti gli altri studenti - ossia per la stragrande maggioranza - l'unica possibilità di ottenere l'ammissione è quella di presentare un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che sarà deciso dal Consiglio di Stato con tempi più lunghi del ricorso al Tar. Occorre ricordare che il ricorso al Tar e quello straordinario sono alternativi (non potete presentarli entrambi).
Il termine per presentare il ricorso straordinario è di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Entro tale data occorrerà svolgere una serie di adempimenti abbastanza complessi. Per cui, se non avete presentato ricorso al Tar e avete intenzione di sfruttare quest'ultima possibilità, dovete contattare immediatamente le altre associazioni che stanno organizzando un ricorso straordinario (non "Costruiamo il domani") oppure il vostro legale di fiducia.
Le irregolarità del test hanno spinto il Giudice Amministrativo (Tar Lazio, sezione IIIbis), riunitosi il 17 luglio per affrontare numerosi ricorsi presentati dagli studenti, a emettere una serie di provvedimenti provvisori (le ordinanze) con le quali ha ordinato agli atenei di iscrivere in sovrannumero gli studenti. Centinaia di studenti sono entrati. Le ordinanze sono online.
I giudici, in questi provvedimenti, hanno stabilito che:
"Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si
può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato
con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda
ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto
danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di
un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale
all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in
forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato
dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile
nella specie dell’ammissione al corso»;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare
nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla
immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università
indicate in ricorso";
I provvedimenti emanati dal giudice sono provvisori, da ciò la loro succinta motivazione. Tali provvedimenti dovranno essere confermati dal giudice con sentenza, nella quale ovviamente sarà possibile comprendere meglio le ragioni dei provvedimenti (la data in cui i giudici si riuniranno per discuterne è il 07.05.15, dunque si conoscerà l'esito nelle settimane successive).
Il Ministero potrebbe impugnare queste ordinanze (così come le sentenze) innanzi al Consiglio di Stato, che potrebbe anche annullarle. Nel frattempo, gli studenti potranno comunque iniziare a frequentare le lezioni e consolidare il diritto a continuare il loro percorso formativo. L'illegittimità del test è evidente, ma ci si potrebbe chiedere se tale illegittimità "strutturale" basti a consentire l'iscrizione indiscriminata di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla dimostrazione che senza questa violazione i ricorrenti stessi sarebbero senz'altro stati ammessi (o che, in virtù del loro punteggio, la loro ammissione era quantomeno assai probabile). Il paradosso potrebbe essere quello di fare entrare grazie al ricorso studenti che hanno totalizzato meno di 5 punti e lasciare invece fuori i non-ricorrenti che si sono classificati appena sotto l'ultimo degli ammessi.
E' ancora possibile ricorrere al Tar e ottenere l'ammissione in sovrannumero?
I termini per il ricorso al Tar sono purtroppo scaduti, in quanto sono passati più di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Qualche spiraglio potrebbe esserci solo per chi contesta la correttezza di alcuni quesiti e chiede l'attribuzione di un punteggio superiore, in quanto a seconda del punteggio rivendicato, l'interesse a ricorrere potrebbe decorrere non dalla pubblicazione della graduatoria, ma dallo scorrimento che ha messo il ricorrente nelle condizioni di presentare ricorso.
Per tutti gli altri studenti - ossia per la stragrande maggioranza - l'unica possibilità di ottenere l'ammissione è quella di presentare un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che sarà deciso dal Consiglio di Stato con tempi più lunghi del ricorso al Tar. Occorre ricordare che il ricorso al Tar e quello straordinario sono alternativi (non potete presentarli entrambi).
Il termine per presentare il ricorso straordinario è di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Entro tale data occorrerà svolgere una serie di adempimenti abbastanza complessi. Per cui, se non avete presentato ricorso al Tar e avete intenzione di sfruttare quest'ultima possibilità, dovete contattare immediatamente le altre associazioni che stanno organizzando un ricorso straordinario (non "Costruiamo il domani") oppure il vostro legale di fiducia.
sabato 1 marzo 2014
Medicina e odontoiatria: per i trasferimenti dall'estero c'è tempo fino al 24 marzo
Costruiamo il domani sta valutando la possibilità di presentare un'iniziativa legale per consentire il trasferimento in Italia (senza superamento del test di ammissione) degli studenti italiani iscritti ai corsi di laurea di "Medicina e chirurgia" ed "Odontoiatria e protesi dentaria" di atenei non italiani (sia europei che non). Per ulteriori informazioni su tempi, costi e modalità di partecipazione è possibile inviare una mail - entro il 24 marzo 2014 - all'indirizzo scriviacid@gmail.com, indicando nome, cognome, facoltà provenieneza, anno di iscrizione, cfu conseguiti e un recapito telefonico.
mercoledì 11 dicembre 2013
Il "numero chiuso" alla Corte europea: riflessioni finali sul caso Tarantino
Il 2 aprile 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sul caso "Tarantino e altri c. Italia".
La sentenza è diventata definitiva il 9 settembre, quando il panel di 5 giudici ha respinto il rinvio alla Grande Camera che avevamo presentato, confermando in questo modo la sentenza. E' tempo di fare un bilancio.
Ottenere un rinvio alla Grand Chamber non era affatto semplice. Il rinvio viene concesso solo in "casi eccezionali". Nella riunione del 9 settembre, per fare un esempio, sono state proposte 19 istanze di rinvio alla Grand Chamber, ma solo una di esse è stata concessa (Rohlena v. the Czech Republic).Non intendo esprimere un'opinione "di merito" sulla sentenza, perché non mi considero abbastanza autorevole per farlo e perché non ho l'imparzialità necessaria, avendo vissuto in prima persona tutte le fasi processuali. Ma posso dire che questa pronuncia - tanto nella parte scritta dalla maggioranza che nella dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque - offre spunti di riflessione interessanti sul "diritto all'istruzione" e sui poteri dello Stato nel limitarlo, come dimostra il fatto che è stata selezionata per la pubblicazione.
L'accoglimento del ricorso probabilmente avrebbe costretto il nostro Paese a modificare la legge sul "numero chiuso", magari prendendo spunto da quanto accade in altre Nazioni d'Europa dove esistono meccanismi differenti, grazie anche a un maggiore ruolo delle università private. Il legislatore italiano avrebbe forse dovuto modificare i criteri per l'accesso, che attualmente si basano non solo sulla capacità formativa delle università, ma soprattutto su stime occupazionali. Una delle tesi centrali del ricorso era infatti quella della illogicità di queste stime, in passato già censurate dall'Antitrust e da numerosi Tar (ma non dal Consiglio di Stato che le ritiene legittime).
Il ricorso invece è stato rigettato. Ma questo non significa che l'attuale legge sul "numero chiuso" è destinata a durare per sempre. Il tempo passa e l'ordinamento giuridico muta. Anche in Paesi come la Francia - storicamente favorevoli a questo strumento - cominciano ad affiorare voci contrarie. Dunque la storia del "numero chiuso" è ancora tutta da scrivere. E non mi riferisco solo alla possibilità che la Corte europea in futuro muti il proprio orientamento, ma soprattutto alla possibilità che la questione approdi alla Corte costituzionale... oppure che il Parlamento decida di modificare la legge. Il futuro potrebbe riservare interessanti sorprese.
Vorrei concludere con una considerazione più generale.
I cittadini che ritengono di essere stati danneggiati da un provvedimento amministrativo fanno bene a rivolgersi all'Autorità giudiziaria, ma non possiamo demandare ai giudici la risoluzione di tutti i problemi della nostra società. Spesso l'ingiustizia lamentata dal cittadino, pur rimanere nel campo del diritto amministrativo, deriva da una legge ingiusta che la Pubblica Amministrazione (anche volendo) non può disapplicare. Una legge ingiusta determina regolamenti amministrativi ingiusti che a loro volta determinano provvedimenti amministrativi ingiusti. Ma le leggi - questo è il punto - non piovono dal cielo! Sono votate dal Parlamento, ossia dai rappresentanti del Popolo italiano. Penso che noi cittadini, prima ancora di rivolgerci ai giudici, dovremmo farci sentire in maniera più decisa dai nostri rappresentanti e chiedere democraticamente l'abrogazione delle leggi che riteniamo contrarie all'interesse generale. Sarebbe bello che non si parlasse di "numero chiuso" solo a settembre, quando si svolgono i test di accesso e fioccano i ricorsi degli esclusi, ma anche dopo. Se questa legge non piace agli Italiani forse occorrerebbe modificarla.
venerdì 22 novembre 2013
Test di medicina, violazione anominato? Iscrizione in sovrannumero assicurata
E' una decisione molto attesa, perché proviene dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ossia dal massimo organo della giustizia amministrativa) e perché mette fine a un contrasto giurisprudenziale fastidioso. Probabilmente è un'arma in più per gli esclusi dai test di medicina e odontoiatria.
Il Cga (giudice di appello per le sentenze emesse dal Tar Sicilia) si era rivolto all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per sapere come comportarsi nel caso in cui un'università avesse violato le regole dell'anonimato durante la distribuzione e raccolta dei test di medicina. Il giudice siciliano desiderava sapere se una qualunque violazione del principio dell'anonimato potesse giustificare l'annullamento dei test (si trattava, nello specifico, dei test svoltisi a Messina nel 2010).
Il Cga faceva presente che, anche se alcuni comportamenti materiali della commissione avevano reso astrattamente possibile l’identificazione dell'autore di ciascun elaborato, le operazioni di distribuzione e raccolta dei test si erano svolte alla presenza degli studenti, circostanza che escludeva in concreto - secondo i giudici siciliani - la violazione dell'anonimato. L'Adunanza plenaria, con i provvedimenti fotocopia 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013, ha invece accolto la tesi degli studenti e ha enunciato il seguente principio di diritto, a cui il giudice dovrà attenersi: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione".
Ora la palla passa nuovamente al giudice siciliano, chiamato ad applicare la regola dettata dall'Adunanza plenaria. Il Consiglio di Stato, in casi simili, ha deciso che i candidati esclusi avevano il diritto all'iscrizione in soprannumero, indipendentemente dalla posizione ricoperta in graduatoria. Col risultato di consentire l'iscrizione a candidati che erano classificati agli ultimi posti. Visto che sono passati molti anni dai test, appare praticamente impossibile l'annullamento integrale della graduatoria con esclusione di chi si è già iscritto, mentre appare più probabile che i ricorrenti si vedano riconosciuti dal Cga la possibilità di ottenere l'iscrizione in soprannumero a Messina, ammesso che ne abbiano ancora interesse.
Ma quando si verifica una violazione dell'anonimato? I casi possono essere tanti. Un esempio è quando l'Università distribuisce e ritira i test dei candidati seguendo l’ordine alfabetico o, al momento di ritirare i compiti, accanto al nome del candidato viene annotato il codice alfanumerico della sua prova. Si tratta di una pratica che in passato si è verificata spesso ma che adesso, grazie alla maggiore attenzione di Miur e università, dovrebbe essere più rara. In calce un estratto dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.
"1. La controversia in esame origina dalla selezione di ammissione per l’anno accademico 2010/2011 al corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Messina. Alcuni studenti, classificatisi in posizione non utile per conseguire l’immatricolazione su uno dei 200 posti disponibili, hanno impugnato avanti al TAR Catania la graduatoria finale deducendo – tra l’altro – la violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale etneo ha disatteso questa censura, riproposta dai soccombenti in sede di impugnazione incidentale. Al riguardo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riconosce che taluni comportamenti materiali della Commissione (pur non contrastanti con specifiche previsioni del bando) possono aver in teoria reso possibile l’identificazione dell’autore di ciascun elaborato. Tuttavia il Consiglio, tenuta presente la genericità delle doglianze mosse dai ricorrenti e tenuta presente come meglio si vedrà poi la specifica tipologia della selezione, propende per escludere che in concreto l’ipotizzata violazione della regola dell’anonimato abbia alterato la correttezza della procedura selettiva. Ne consegue, a giudizio del Consiglio, che l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non dovrebbe costituire ex se causa di invalidazione della procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulta in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio per alcuni candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata. Rileva tuttavia il Consiglio la presenza in giurisprudenza di un diverso orientamento secondo il quale non occorre accertare se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza. Pertanto, visto il rilievo di massima della questione, il Consiglio ha rimesso l’esame del ricorso incidentale a questa Adunanza Plenaria. 2. La violazione della regola dell’anonimato nei concorsi e nelle pubbliche selezioni viene nella prassi in rilievo sotto due profili che è opportuno tenere distinti, non potendosi applicare al secondo ambito i costrutti giurisprudenziali elaborati in relazione al primo. Nell’ipotesi statisticamente più frequente si tratta di controversie innescate dalle esclusione da procedure concorsuali (anche idoneative) di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento. In questo caso – allorché dunque la violazione è addebitata al candidato - afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. ( ad es. VI Sez. n. 5220 del 2006). In sostanza, nell’ipotesi in esame l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto. ( ad es. V Sez. n. 2025 del 2011). Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè “ senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”. (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). A sostegno di tale orientamento si osserva che “ L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.” ( cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013). In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 ( richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “ non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.”. Secondo un diverso indirizzo – al quale hanno invece dato continuità il TAR Catania con la sentenza qui impugnata e in sostanza il Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria – “ in applicazione del principio di conservazione ex art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della regola procedimentale dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale”. ( cfr. anche CGA n. 168 del 2010). In sostanza, allorché la correzione degli elaborati ha carattere non valutativo ma strettamente vincolato e specialmente allorché essa è come nel caso all’esame demandata ad un organo terzo ( il CINECA) non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell’anonimato da parte della Commissione, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti dai quali desumere che si sia in effetti verificata una lesione della par condicio tra i candidati. 3. Ciò premesso, osserva questa Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo ( come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. Nè, a giudizio dell’Adunanza, può affermarsi che nel caso in esame la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. Certamente, come afferma l’Amministrazione, questa condotta può essere stata ispirata dall’intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza dopo la conclusione della procedura la Commissione si è trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice ( segreto) contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato. Incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l’Università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato. Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l’anonimato nella fase di correzione. Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.” Ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. proc. amm. il giudizio è restituito per il seguito dell’esame delle restanti questioni al Consiglio remittente il quale provvederà anche per le spese della presente fase."
Il Cga (giudice di appello per le sentenze emesse dal Tar Sicilia) si era rivolto all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per sapere come comportarsi nel caso in cui un'università avesse violato le regole dell'anonimato durante la distribuzione e raccolta dei test di medicina. Il giudice siciliano desiderava sapere se una qualunque violazione del principio dell'anonimato potesse giustificare l'annullamento dei test (si trattava, nello specifico, dei test svoltisi a Messina nel 2010).
Il Cga faceva presente che, anche se alcuni comportamenti materiali della commissione avevano reso astrattamente possibile l’identificazione dell'autore di ciascun elaborato, le operazioni di distribuzione e raccolta dei test si erano svolte alla presenza degli studenti, circostanza che escludeva in concreto - secondo i giudici siciliani - la violazione dell'anonimato. L'Adunanza plenaria, con i provvedimenti fotocopia 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013, ha invece accolto la tesi degli studenti e ha enunciato il seguente principio di diritto, a cui il giudice dovrà attenersi: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione".
Ora la palla passa nuovamente al giudice siciliano, chiamato ad applicare la regola dettata dall'Adunanza plenaria. Il Consiglio di Stato, in casi simili, ha deciso che i candidati esclusi avevano il diritto all'iscrizione in soprannumero, indipendentemente dalla posizione ricoperta in graduatoria. Col risultato di consentire l'iscrizione a candidati che erano classificati agli ultimi posti. Visto che sono passati molti anni dai test, appare praticamente impossibile l'annullamento integrale della graduatoria con esclusione di chi si è già iscritto, mentre appare più probabile che i ricorrenti si vedano riconosciuti dal Cga la possibilità di ottenere l'iscrizione in soprannumero a Messina, ammesso che ne abbiano ancora interesse.
Ma quando si verifica una violazione dell'anonimato? I casi possono essere tanti. Un esempio è quando l'Università distribuisce e ritira i test dei candidati seguendo l’ordine alfabetico o, al momento di ritirare i compiti, accanto al nome del candidato viene annotato il codice alfanumerico della sua prova. Si tratta di una pratica che in passato si è verificata spesso ma che adesso, grazie alla maggiore attenzione di Miur e università, dovrebbe essere più rara. In calce un estratto dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.
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"1. La controversia in esame origina dalla selezione di ammissione per l’anno accademico 2010/2011 al corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Messina. Alcuni studenti, classificatisi in posizione non utile per conseguire l’immatricolazione su uno dei 200 posti disponibili, hanno impugnato avanti al TAR Catania la graduatoria finale deducendo – tra l’altro – la violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale etneo ha disatteso questa censura, riproposta dai soccombenti in sede di impugnazione incidentale. Al riguardo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riconosce che taluni comportamenti materiali della Commissione (pur non contrastanti con specifiche previsioni del bando) possono aver in teoria reso possibile l’identificazione dell’autore di ciascun elaborato. Tuttavia il Consiglio, tenuta presente la genericità delle doglianze mosse dai ricorrenti e tenuta presente come meglio si vedrà poi la specifica tipologia della selezione, propende per escludere che in concreto l’ipotizzata violazione della regola dell’anonimato abbia alterato la correttezza della procedura selettiva. Ne consegue, a giudizio del Consiglio, che l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non dovrebbe costituire ex se causa di invalidazione della procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulta in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio per alcuni candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata. Rileva tuttavia il Consiglio la presenza in giurisprudenza di un diverso orientamento secondo il quale non occorre accertare se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza. Pertanto, visto il rilievo di massima della questione, il Consiglio ha rimesso l’esame del ricorso incidentale a questa Adunanza Plenaria. 2. La violazione della regola dell’anonimato nei concorsi e nelle pubbliche selezioni viene nella prassi in rilievo sotto due profili che è opportuno tenere distinti, non potendosi applicare al secondo ambito i costrutti giurisprudenziali elaborati in relazione al primo. Nell’ipotesi statisticamente più frequente si tratta di controversie innescate dalle esclusione da procedure concorsuali (anche idoneative) di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento. In questo caso – allorché dunque la violazione è addebitata al candidato - afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. ( ad es. VI Sez. n. 5220 del 2006). In sostanza, nell’ipotesi in esame l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto. ( ad es. V Sez. n. 2025 del 2011). Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè “ senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”. (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). A sostegno di tale orientamento si osserva che “ L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.” ( cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013). In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 ( richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “ non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.”. Secondo un diverso indirizzo – al quale hanno invece dato continuità il TAR Catania con la sentenza qui impugnata e in sostanza il Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria – “ in applicazione del principio di conservazione ex art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della regola procedimentale dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale”. ( cfr. anche CGA n. 168 del 2010). In sostanza, allorché la correzione degli elaborati ha carattere non valutativo ma strettamente vincolato e specialmente allorché essa è come nel caso all’esame demandata ad un organo terzo ( il CINECA) non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell’anonimato da parte della Commissione, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti dai quali desumere che si sia in effetti verificata una lesione della par condicio tra i candidati. 3. Ciò premesso, osserva questa Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo ( come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. Nè, a giudizio dell’Adunanza, può affermarsi che nel caso in esame la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. Certamente, come afferma l’Amministrazione, questa condotta può essere stata ispirata dall’intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza dopo la conclusione della procedura la Commissione si è trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice ( segreto) contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato. Incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l’Università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato. Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l’anonimato nella fase di correzione. Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.” Ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. proc. amm. il giudizio è restituito per il seguito dell’esame delle restanti questioni al Consiglio remittente il quale provvederà anche per le spese della presente fase."
venerdì 15 novembre 2013
Medicina e odontoiatria: Il Tar Abruzzo approva altri tre trasferimenti dall'estero
A luglio l'avevamo detto: la graduatoria dell'Università dell'Aquila per i trasferimenti a Medicina e Odontoiatria era illegittima perché escludeva gli studenti iscritti all'estero. Tre esclusi, studenti italiani in Romania e in Albania iscritti ad anni successivi al primo, si sono rivolti agli esperti di "Costruiamo il domani" per presentare un ricorso al Tar, che è stato accolto. L'Università ha avviato le procedure di trasferimento e a breve potranno frequentare l'ateneo abruzzese, come altri studenti che li hanno preceduti nei mesi passati. Ecco il testo del provvedimento.
venerdì 19 luglio 2013
Università dell'Aquila, al via il ricorso contro la graduatoria dei trasferimenti a Odontoiatria e Medicina. Scadenza il 24 luglio.
Il 18 luglio l'Università dell'Aquila ha pubblicato la graduatoria per i trasferimenti ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria. Ecco il link: http://www.univaq.it/aol/files/00517522-000-allegato%200.pdf
Anche quest'anno l'Università non ha accolto gli studenti provenienti da atenei stranieri. Riteniamo, alla luce delle vittorie ottenute al Tar Abruzzo, che sia una scelta illegittima (ne abbiamo parlato nei post precedenti). Stiamo organizzando un ricorso collettivo per consentire l'iscrizione degli esclusi. Gli interessati dovranno inviarci un'email con oggetto "ricorso Aquila" il prima possibile, e comunque non oltre il 24 luglio, indicando un loro recapito telefonico e una email. Nelle successive 24 ore riceveranno istruzioni su modalità di partecipazione costi. I documenti richiesti per l'adesione dovranno essere consegnati entro le successive 24 ore, a pena di decadenza.
Al ricorso potranno partecipare solo ed esclusivamente gli studenti che hanno regolarmente presentato domanda di trasferimento all'Aquila e che sono stati esclusi perché provenienti da università non italiane (dunque non per incompletezza della documentazione o perché fuoricorso). Come mai questa fretta? Perché i termini per presentare ricorso stanno per scadere e non possiamo permettere che i ritardi di un ricorrente pregiudichino tutti gli altri.
dott. Giuseppe Lipari
Per adesioni:
Anche quest'anno l'Università non ha accolto gli studenti provenienti da atenei stranieri. Riteniamo, alla luce delle vittorie ottenute al Tar Abruzzo, che sia una scelta illegittima (ne abbiamo parlato nei post precedenti). Stiamo organizzando un ricorso collettivo per consentire l'iscrizione degli esclusi. Gli interessati dovranno inviarci un'email con oggetto "ricorso Aquila" il prima possibile, e comunque non oltre il 24 luglio, indicando un loro recapito telefonico e una email. Nelle successive 24 ore riceveranno istruzioni su modalità di partecipazione costi. I documenti richiesti per l'adesione dovranno essere consegnati entro le successive 24 ore, a pena di decadenza.
Al ricorso potranno partecipare solo ed esclusivamente gli studenti che hanno regolarmente presentato domanda di trasferimento all'Aquila e che sono stati esclusi perché provenienti da università non italiane (dunque non per incompletezza della documentazione o perché fuoricorso). Come mai questa fretta? Perché i termini per presentare ricorso stanno per scadere e non possiamo permettere che i ritardi di un ricorrente pregiudichino tutti gli altri.
dott. Giuseppe Lipari
Per adesioni:
martedì 9 luglio 2013
A chi chiedere "informazioni" sul riconoscimento del titolo professionale
Oggi ho ricevuto l'ennesima "richiesta di informazioni" sul riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese Europeo (in questo caso la Spagna). In calce la mia risposta.
"Buongiorno, volevo intanto ringraziarla per il servizio che offre con l'organizzazione "costruiamo il domani", dando informazioni che purtroppo per mia esperienza ho appurato che non sono in grado di dare nemmeno in [OMISSIS]. Sono un ragazzo che vorrebbe andare a studiare in Spagna fisioterapia (non so se vi occupate anche di questa laurea visto che nel vostro sito ho trovato informazioni solo su odontoiatria e medicina) ma purtroppo non riesco a capire se il titolo poi mi verrà riconosciuto in Italia.Non so più a chi rivolgermi, ho chiamato il [OMISSIS] e mi hanno detto: "lei si laurei poi vedremo". Ma che razza di risposta è questa, è un impegno sia fisico che economico prendersi una laurea all'estero e non credo che si possano dare queste risposte. Scusi per lo sfogo ma mi appello a lei dal momento che non riesco ad avere informazioni in merito, ho visto alcune università private [OMISSIS] e [OMISSIS]. Volevo sapere se lei può consigliarmi un percorso da seguire per avere informazioni dettagliate in merito. La ringrazio anticipatamente e le auguro una buona giornata".
[email firmata]Caro lettore, capisco il tuo punto di vista ma, come detto in altro post, non siamo un "ufficio informazioni" e non vogliamo essere considerati tali. Questo genere di quesiti dovete rivolgerli ai soggetti pubblici pagati dal contribuente (cioè da tutti noi) per fornire servizi al cittadino.
* * *
Potete rivolgervi a questi enti: a) Ministero della Salute (procedura da seguire per il riconoscimento del titolo professionale nelle professioni sanitarie); b) Ambasciata d'Italia nel paese in cui si trova l'Università straniera (potranno dirvi se effettivamente l'università in cui volete iscrivervi è riconosciuta da quello Stato e dunque se rilascia lauree "valide" ad esercitare la professione in quello Stato, requisito fondamentale per ottenere il riconoscimento del titolo professionale ottenuto all'estero. Il fatto che un'università sia privata non è un problema, a patto che l'università sia riconosciuta da quello Stato). Se non ottenete le risposte che cercate, potete sempre consultare il portale dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_it.htm) oppure esporre in italiano il vostro caso al servizio di consulenza legale GRATUITA dell'Unione europea, che è molto efficiente (http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm).
In ogni caso, di fronte a una risposta evasiva della Pubblica Amministrazione suggerisco di non arrendersi e sottoporre per iscritto il quesito al superiore gerarchico del funzionario a cui vi siete rivolti. Se tutti i cittadini italiani si comportassero in questo modo, certamente l'Amministrazione sarebbe costretta a mutare atteggiamento ed essere meno evasiva. Il fatto è che spesso il cittadino italiano si lamenta di un disservizio ma non fa nulla per cambiare la situazione.
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domenica 7 luglio 2013
Nuovo sì del Tar Abruzzo: altri quattro trasferimenti dall'estero
Altri quattro studenti provenienti dalla Spagna potranno frequentare odontoiatria in Italia, precisamente all'Università dell'Aquila. Tre di loro provengono dall'Uem ed il quarto dall'Uax. Si erano rivolti a "Costruiamo il domani" a fine 2012 per chiedere il trasferimento. In un primo momento l'Università aveva respinto la richiesta. Poi il ricorso al Tar. Infine - e siamo ai primi di luglio - l'iscrizione a seguito di ordinanza cautelare del Tar (Tar Abruzzo, Aquila, I , ordinanza n. 30 del 2013). I giudici hanno sospeso i provvedimenti e ordinato di procedere col riconoscimento considerando che i dinieghi apparivano "prima facie irragionevoli con riferimento all'effetto della mancata copertura dei posti vacanti, e limitatamente a detti posti, in favore di soggetti comunque qualificati dalla pregressa carriera universitaria, ove riconoscibile all’esito di specifica valutazione della stessa".
Con quest'ordinanza il Tar ha ribadito il suo orientamento espresso in un altro caso presentato da "Costruiamo il domani" nel 2011 (Tar Abruzzo, I, sentenza n. 840 del 2012).
Con quest'ordinanza il Tar ha ribadito il suo orientamento espresso in un altro caso presentato da "Costruiamo il domani" nel 2011 (Tar Abruzzo, I, sentenza n. 840 del 2012).
martedì 2 aprile 2013
Numero chiuso: ultimo atto
Un'importante agenzia stampa italiane e i siti web di alcuni quotidiani italiani hanno annunciato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso sul "numero chiuso". Fino a quando la Corte non pubblicherà i provvedimenti non aggiungerò alcun commento. Aspetto una conferma ufficiale e - soprattutto - le motivazioni del provvedimento.
sabato 30 marzo 2013
"Numero chiuso" all'università, il 2 aprile la sentenza della Corte europea
Adesso è arrivato il momento della decisione. Se il ricorso sarà accolto l'intero sistema di accesso dovrà essere modificato. Sarebbe, senza esagerare, una rivoluzione. Se sarà respinto, al contrario, tutto rimarrà come prima. Il destino del "numero chiuso" dunque è nelle mani dei giudici di Strasburgo. Aspettiamo con impazienza il verdetto ;-)
Commenterò il risultato in diretta su Twitter.
I ricorrenti e tutti gli altri possono contattarmi vai email:
Vi allego un link al comunicato stampa della Corte. In basso una mia traduzione.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4305846-5149880
* * *
[...]
Tarantino e altri contro l'Italia
(ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09)
I ricorrenti sono otto cittadini
italiani, nati tra il 1966 e il 1988. Nel 2007 e nel 2009, rispettivamente,
hanno fallito l'esame di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e
Odontoiatria in Italia. Invocando l'articolo 2 del Protocollo n ° 1 della Cedu (diritto all'istruzione), essi sostengono, in particolare, che gli
obiettivi perseguiti dalla normativa italiana che limita l'accesso
alle università non sono legittimi e che la misura che è stata
imposta ai ricorrenti era sproporzionata. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto ad un processo equo), una ricorrente ha inoltre lamentato
che i giudici italiani non hanno disposto il rinvio dinanzi alla
Corte di giustizia dell'Unione europea di una questione
pregiudiziale. Infine, sette ricorrenti hanno
dichiarato di essere vittime di una violazione dell'articolo 14 della Cedu (divieto di discriminazione) lamentando che gli studenti più giovani
hanno più opportunità per superare le prove di ammissione.
martedì 15 gennaio 2013
Non è la fine del numero chiuso
Più che una "bufera" sul numero chiuso - come titolato dal Messaggero di alcuni giorni fa - si tratta di una "bufala". Dopo le dichiarazioni dell'Udu - pronunciate dal coordinatore Michele Orezzi - i maggiori quotidiani italiani hanno pubblicato articoli e analisi in cui sostengono che le recenti ordinanze del Tar Lazio avrebbero decretato la "fine del numero chiuso" nelle università. I giudici romani, tra fine dicembre e inizio gennaio, hanno ammesso alcuni ricorrenti nell'attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla mancata previsione di graduatoria unica per l'accesso all'università.
"Si è fatta la storia - dice Orezzi -. Queste giornate saranno ricordate come un enorme passo avanti verso l'università italiana libera e aperta. E aspettando la sentenza della Corte Costituzionale possiamo dire che questa martellata dell'Udu al muro del numero chiuso ha aperto una speranza per un vero diritto allo studio e un miglior futuro per gli studenti del nostro Paese".
Caro Orezzi, per fare la storia ci vuole altro! Attenzione alle facili illusioni! Purtroppo il numero chiuso è ancora solido e le sospensive emesse in questi giorni non lo mettono in discussione. La Corte costituzionale infatti non si pronuncerà sulla validità del "numero chiuso", ma sulla mancata previsione di una graduatoria unica nazionale. Anzi, il Consiglio di Stato, proprio con l'ordinanza che sollevava la questione di costituzionalità, ha ribadito la legittimità dei test.
Tuttavia, anche se la Corte costituzionale accogliesse la tesi dell'incostituzionalità, non è detto che i ricorrenti saranno ammessi ai corsi, perché l'unificazione delle graduatorie livellerebbe il punteggio minimo di accesso, innalzandolo di alcuni punti rispetto alle università in cui era più basso, di modo che alcuni ricorrenti con punteggi troppo bassi potrebbe restarne ugualmente fuori. Il Tar Lazio, in una di queste sospensive, dice infatti che l’effetto dell’annullamento "sarebbe quello della caducazione di tutte le graduatorie locali con obbligo dell’amministrazione di redigere un’unica graduatoria nazionale [...] e di redistribuire i candidati (sulla base delle rinnovate opzioni) tra le università italiane".
Il ricorso presenta mille incertezze, ma se siete determinati, qui trovate altre info.
http://www.unionedegliuniversitari.it/udu-e-stato-abbattuto-il-numero-chiuso-ora-tramite-napolitano-tutti-gli-studenti-dentro-dopo-la-nostra-vittoria-al-tar-di-ieri-faremo-ricorso-immediato-al-presidente-della-repubblica-per-far-ent/
"Si è fatta la storia - dice Orezzi -. Queste giornate saranno ricordate come un enorme passo avanti verso l'università italiana libera e aperta. E aspettando la sentenza della Corte Costituzionale possiamo dire che questa martellata dell'Udu al muro del numero chiuso ha aperto una speranza per un vero diritto allo studio e un miglior futuro per gli studenti del nostro Paese".
Caro Orezzi, per fare la storia ci vuole altro! Attenzione alle facili illusioni! Purtroppo il numero chiuso è ancora solido e le sospensive emesse in questi giorni non lo mettono in discussione. La Corte costituzionale infatti non si pronuncerà sulla validità del "numero chiuso", ma sulla mancata previsione di una graduatoria unica nazionale. Anzi, il Consiglio di Stato, proprio con l'ordinanza che sollevava la questione di costituzionalità, ha ribadito la legittimità dei test.
I ricorrenti odierni hanno ottenuto dal Tar una sospensiva, un provvedimento provvisorio che potrebbe benissimo essere annullato dal Consiglio di Stato nelle prossime settimane, ben prima che la Corte costituzionale si pronunci e ben prima che possano essere esaminati altri ricorsi..
Io ritengo che la Corte costituzionale probabilmente salverà il sistema attuale, perché le graduatorie separate sono una scelta discrezionale del legislatore adottata anche in casi simili senza che vi siano state censure di incostituzionalità (concorsi Agenzia delle entrate).
Il ricorso presenta mille incertezze, ma se siete determinati, qui trovate altre info.
http://www.unionedegliuniversitari.it/udu-e-stato-abbattuto-il-numero-chiuso-ora-tramite-napolitano-tutti-gli-studenti-dentro-dopo-la-nostra-vittoria-al-tar-di-ieri-faremo-ricorso-immediato-al-presidente-della-repubblica-per-far-ent/
venerdì 28 dicembre 2012
Nuova vittoria: quattro riconoscimenti in un colpo solo
Quattro riconoscimenti per altrettanti italiani che si sono laureati in odontoiatria e in medicina in Romania. E' successo a dicembre. Un medico (la dottoressa C.B. dalla Campania) e due odontoiatri (i dottori R.A. dalla Sicilia e M.M. dall'Emilia Romagna), tutti laureati a Oradea, hanno finalmente ottenuto il riconoscimento del loro titolo professionale.
Se per i due odontoiatri la procedura è stata più semplice - Costruiamo il domani si è occupato solo di presentare la documentazione - per il medico la vicenda è stata molto più complessa, in quanto i funzionari del Ministero della Salute avevano riscontrato alcune presunte irregolarità nel percorso formativo ed emesso un preavviso di diniego.Ossia un provvedimento in cui l'Amministrazione comunica al cittadino l'intenzione di emanare un provvedimento negativo ma gli da anche la possibilità di fornire nuovi elementi a proprio favore. Costruiamo il domani ha inviato una memoria in cui spiegava l'illegittimità della decisione. L'Amministrazione, resasi conto del proprio errore, ha emesso il riconoscimento.
Esito positivo anche per il dottore R.P., pure lui campano, laureato però all'Università Vasile Goldis di Arad, sempre in Romania. Avevamo parlato del caso nel post precedente. La sua causa doveva essere discussa il 4 dicembre davanti al Tar Lazio, ma pochi giorni prima dell'udienza il Ministero ha emanato un provvedimento di sospensione del riconoscimento, giustificandolo con la necessità di ottenere chiarimenti dalle autorità diplomatiche rumene. Abbiamo impugnato anche questa comunicazione, perché le autorità di quel Paese si erano già pronunciate sulla validità dell laurea e il rinvio ci sembrava incomprensibile. L'ennesimo ritardo nel riconoscimento ci ha spinto a chiedere il danno da "mancato guadagno" derivante dall'impossibilità di esercitare la professione odontoiatrica in Italia. Pochi giorni dopo il Ministero ha riconosciuto il titolo. La causa comunque prosegue: il 16 gennaio 2013 il Tar si pronuncerà sulla richiesta risarcitoria. Il riconoscimento, in base alla normativa vigente, deve avvenire entro 3 mesi, mentre nel caso del ricorrente c'è voluto il doppio del tempo.
Vi terremo aggiornati, come al solito.
martedì 9 ottobre 2012
Trasferimento studenti di odontoiatria e medicina in Italia, al via il ricorso all'Aquila
L'università dell'Aquila ogni anno pubblica un bando con cui consente agli studenti iscritti in altri atenei di ottenere il trasferimento. I posti messi in palio, molto spesso, restano vacanti per mancanza di richieste. Quest'anno 6 studenti provenienti da altri atenei europei si sono rivolti a "Costruiamo il domani" e hanno presentato un'istanza di trasferimento. Studiano odontoiatria o medicina.
L'università ha negato il trasferimento sostenendo che quei posti possono essere assegnati solamente a studenti che hanno superato il test di ammissione in Italia. Ma ne siamo proprio sicuri? La legge sul "numero chiuso" (n. 264/99) in realtà non dice nulla di tutto ciò. Il test di ammissione è previsto solo per l'iscrizione al primo anno. Nulla viene detto sui trasferimenti ad anni successivi al primo.
Il resto della storia è prevedibile.
I ricorrenti, assistiti da "Costruiamo il domani", hanno notificato un ricorso all'Università e tra pochi giorni lo depositeranno al Tar Abruzzo. L'interesse dello Stato è quello di assegnare TUTTI i posti vacanti a chi ne ha fatto richiesta e in questo caso ciò non è avvenuto.Questi posti, se non saranno assegnati ai ricorrenti, andranno persi. In passato il Tar Abruzzo ha difeso la tesi dell'integrale assegnazione dei posti. Ci auguriamo che questo lungimirante orientamento sia confermato ancora una volta. Vi terremo informati sugli sviluppi.
Odontoiatria e Medicina: l'eterna lotta tra chi chiede di poter studiare in Italia e chi glielo vuole impedire a tutti i costi. Quella di oggi è l'ennesima puntata. Perdonate questo sfogo così polemico, ma francamente mi infastidisce vedere come le università italiane, ogni volta che si trovano a dover interpretare una norma, lo fanno sempre nel modo più sfavorevole allo studente.
L'università ha negato il trasferimento sostenendo che quei posti possono essere assegnati solamente a studenti che hanno superato il test di ammissione in Italia. Ma ne siamo proprio sicuri? La legge sul "numero chiuso" (n. 264/99) in realtà non dice nulla di tutto ciò. Il test di ammissione è previsto solo per l'iscrizione al primo anno. Nulla viene detto sui trasferimenti ad anni successivi al primo.Il resto della storia è prevedibile.
I ricorrenti, assistiti da "Costruiamo il domani", hanno notificato un ricorso all'Università e tra pochi giorni lo depositeranno al Tar Abruzzo. L'interesse dello Stato è quello di assegnare TUTTI i posti vacanti a chi ne ha fatto richiesta e in questo caso ciò non è avvenuto.Questi posti, se non saranno assegnati ai ricorrenti, andranno persi. In passato il Tar Abruzzo ha difeso la tesi dell'integrale assegnazione dei posti. Ci auguriamo che questo lungimirante orientamento sia confermato ancora una volta. Vi terremo informati sugli sviluppi.
Odontoiatria e Medicina: l'eterna lotta tra chi chiede di poter studiare in Italia e chi glielo vuole impedire a tutti i costi. Quella di oggi è l'ennesima puntata. Perdonate questo sfogo così polemico, ma francamente mi infastidisce vedere come le università italiane, ogni volta che si trovano a dover interpretare una norma, lo fanno sempre nel modo più sfavorevole allo studente.
mercoledì 1 agosto 2012
Ricorso per il trasferimento in Italia di chi studia medicina ed odontoiatria in Europa: le modalità di partecipazione
"Costruiamo il domani" sta organizzando un ricorso collettivo al Tar per gli studenti iscritti a medicina e odontoiatria nelle università europee. Centinaia di studenti italiani studiano in nazioni dell'unione europea. La maggior parte in Spagna (ad esempio all'Uem) o in Romania (Oradea, Titu Maiorescu, ecc. ecc.). Riteniamo che gli studenti iscritti in una università europea abbia il diritto di ottenere il trasferimento in Italia (con convalida delle materie) senza dover sostenere il test di ammissione in Italia.
I giudici del Tar, in passato, ci hanno dato ragione. E' opportuno sfruttare questo momento favorevole e rivolgersi nuovamente alla magistratura.
Per questo motivo, insieme ai nostri esperti e ai nostri legali, stiamo organizzando alcuni ricorsi collettivi (massimo 4-5 persone) da presentare in atenei dell'Italia centrale e settentrionale. Le modalità di partecipazione sono le seguenti: il cittadino verserà solo una quota di partecipazione per le "spese vive" del ricorso (spese di notificazione, contributo unificato, domiciliazione presso il Tar...). Pagherete l'onorario degli esperti (ossia la loro retribuzione) solo dopo la vittoria. Dunque, se il ricorso verrà accolto, verserete l'onorario a chi ha seguito la pratica, in caso contrario non lo farete.
Requisiti di partecipazione
Essere regolarmente iscritti (almeno al secondo anno) a una università europea ed aver sostenuto almeno 3 materie (meglio se quattro). Se la vostra matricola è stata congelata dovete provvedere a riattivarla immediatamente e farvi inviare - via fax o email - un certificato di iscrizione. Se non siete regolarmente iscritti non potete aderire al ricorso.
Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno inviare un'email all'indirizzo sottostante specificando nell'oggetto "RICORSO TRASFERIMENTI ESTERO" entro il 10 agosto 2012. Oltre questa data ci riserviamo di non accettare altri ricorrenti. Riceverete via email la documentazione da firmare (lettera d'incarico, procura...) e restituirla via posta.
La quota di partecipazione equivale alle sole spese del ricorso (1.000 euro a ricorrente). La cifra dovrà essere spedita con bonifico bancario entro l'11 agosto ed entro quella data dovrete inviare via email la ricevuta del bonifico. Per ovvie ragioni (la scarsità dei posti a disposizione e la scadenza del termine per chiedere il trasferimento) ci riserviamo di accogliere solo i primi studenti che avranno versato la quota.
Tempistica
Contiamo di ottenere un provvedimento favorevole del Tar entro il mese di ottobre-novembre 2012.
Ulteriori informazioni
I tempi di partecipazione sono molto ristretti e iniziative di questo genere presuppongono un reciproco rapporto di fiducia. Le nostre iniziative (categoria "iniziative e risultati" del blog) dimostrano chiaramente che conosciamo l'argomento e che facciamo sul serio. Se vi fidate di noi e dei nostri esperti, bene. In caso contrario rivolgetevi a qualcun altro. Contattateci, preferibilmente via email, solo se avete un interesse "concreto e attuale". Astenersi perditempo.
I giudici del Tar, in passato, ci hanno dato ragione. E' opportuno sfruttare questo momento favorevole e rivolgersi nuovamente alla magistratura.
Per questo motivo, insieme ai nostri esperti e ai nostri legali, stiamo organizzando alcuni ricorsi collettivi (massimo 4-5 persone) da presentare in atenei dell'Italia centrale e settentrionale. Le modalità di partecipazione sono le seguenti: il cittadino verserà solo una quota di partecipazione per le "spese vive" del ricorso (spese di notificazione, contributo unificato, domiciliazione presso il Tar...). Pagherete l'onorario degli esperti (ossia la loro retribuzione) solo dopo la vittoria. Dunque, se il ricorso verrà accolto, verserete l'onorario a chi ha seguito la pratica, in caso contrario non lo farete.
Requisiti di partecipazione
Essere regolarmente iscritti (almeno al secondo anno) a una università europea ed aver sostenuto almeno 3 materie (meglio se quattro). Se la vostra matricola è stata congelata dovete provvedere a riattivarla immediatamente e farvi inviare - via fax o email - un certificato di iscrizione. Se non siete regolarmente iscritti non potete aderire al ricorso.
Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno inviare un'email all'indirizzo sottostante specificando nell'oggetto "RICORSO TRASFERIMENTI ESTERO" entro il 10 agosto 2012. Oltre questa data ci riserviamo di non accettare altri ricorrenti. Riceverete via email la documentazione da firmare (lettera d'incarico, procura...) e restituirla via posta.
La quota di partecipazione equivale alle sole spese del ricorso (1.000 euro a ricorrente). La cifra dovrà essere spedita con bonifico bancario entro l'11 agosto ed entro quella data dovrete inviare via email la ricevuta del bonifico. Per ovvie ragioni (la scarsità dei posti a disposizione e la scadenza del termine per chiedere il trasferimento) ci riserviamo di accogliere solo i primi studenti che avranno versato la quota.
Tempistica
Contiamo di ottenere un provvedimento favorevole del Tar entro il mese di ottobre-novembre 2012.
Ulteriori informazioni
martedì 31 luglio 2012
Partono i ricorsi al Tar per il trasferimento in Italia di chi studia Medicina e Odontoiatria in Europa: a breve altre notizie
Medicina e Odontoiatria: al via il ricorso di "Costruiamo il domani" per ottenere il trasferimento dall'estero in Italia. Costruiamo il domani organizza un ricorso al Tar destinato a tutti gli studenti di medicina e odontoiatria iscritti in università europee (almeno al secondo anno) che desiderano trasferirsi in Italia.
I partecipanti pagheranno solo una quota iniziale per le "spese vive". In caso di vittoria (e solo in quel caso) saranno chiamati a versare l'onorario completo del ricorso. Se il ricorso sarà respinto, invece, non ci saranno ulteriori spese. E' la migliore dimostrazione che crediamo in questo ricorso e che intendiamo dare a tutti la possibilità di partecipare.
Entro domani daremo ulteriori dettagli. Chi ci ha già contattato via email nei mesi passati verrà ricontattato entro 48 ore. Se non ricevete nostre notizie, siete pregati di contattarci voi. Il ricorso sarà redatto dagli esperti e dagli avvocati di "Costruiamo il domani".
----
Abbiamo predisposto le modalità di adesione. Per aderire c'è tempo fino al 10 agosto.
http://costruiamoildomani.blogspot.it/2012/08/ricorso-per-il-trasferimento-in-italia.html
I partecipanti pagheranno solo una quota iniziale per le "spese vive". In caso di vittoria (e solo in quel caso) saranno chiamati a versare l'onorario completo del ricorso. Se il ricorso sarà respinto, invece, non ci saranno ulteriori spese. E' la migliore dimostrazione che crediamo in questo ricorso e che intendiamo dare a tutti la possibilità di partecipare.
Entro domani daremo ulteriori dettagli. Chi ci ha già contattato via email nei mesi passati verrà ricontattato entro 48 ore. Se non ricevete nostre notizie, siete pregati di contattarci voi. Il ricorso sarà redatto dagli esperti e dagli avvocati di "Costruiamo il domani".
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Abbiamo predisposto le modalità di adesione. Per aderire c'è tempo fino al 10 agosto.
http://costruiamoildomani.blogspot.it/2012/08/ricorso-per-il-trasferimento-in-italia.html
domenica 1 luglio 2012
Numero chiuso, al via le nuove regole per il 2012/2013
Il Miur, con decreti del 28 giugno 2012, ha stabilito le modalità di svolgimento dei test di ammissione ai corsi di laurea a "numero chiuso". Quest'anno le graduatorie di ateneo saranno sostituite da 12 graduatorie aggregate, composte da atenei che si trovano nella stessa regione (Sassari e Cagliari) o in zone limitrofe (Palermo, Catania, Messina e Catanzaro). Il numero dei posti per i singoli atenei e le modalità sono consultabili a questa pagina: http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno.aspx
I posti di Medicina sono 10.173 e quelli di Odontoiatria 941. Quest'anno sono state introdotto molte novità in merito alle modalità di iscrizione. E' prevista la rinuncia al posto se il vincitore non si immatricola entro un termine molto breve.
Tra pochi giorni gli atenei pubblicheranno i bandi locali.
Che conseguenze avrà la sentenza della Corte costituzionale sulla graduatoria unica nazionale per l'accesso all'università? Per il momento nessuna, ma c'è da scommettere che nei ricorsi di quest'anno tutti i legali eccepiranno l'illegittimità delle graduatorie aggregate, in modo da sfruttare un'eventuale sentenza di incostituzionalità.
I posti di Medicina sono 10.173 e quelli di Odontoiatria 941. Quest'anno sono state introdotto molte novità in merito alle modalità di iscrizione. E' prevista la rinuncia al posto se il vincitore non si immatricola entro un termine molto breve.
Tra pochi giorni gli atenei pubblicheranno i bandi locali.
Che conseguenze avrà la sentenza della Corte costituzionale sulla graduatoria unica nazionale per l'accesso all'università? Per il momento nessuna, ma c'è da scommettere che nei ricorsi di quest'anno tutti i legali eccepiranno l'illegittimità delle graduatorie aggregate, in modo da sfruttare un'eventuale sentenza di incostituzionalità.
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