domenica 1 novembre 2015

Trasferimenti dall'estero per Medicina e Odontoiatria: c'è tempo fino al 20 novembre

L'ostacolo più difficile... è trovare posti liberi.

Purtroppo il vero problema, per gli studenti di Medicina e Odontoiatria che vogliono rientrare in Italia, è trovare posti liberi. A volte si ha l'impressione che le università italiane facciano di tutto per ostacolare i trasferimenti degli italiani iscritti in università straniere, negando l'esistenza di posti liberi o semplicemente inserendo nei loro regolamenti delle clausole volte a scoraggiare i trasferimenti.

Ed è così che agli studenti italiani iscritti a Medicini o a Odontoiatria in Albania, Belgio, Romania, Slovacchia e Spagna viene impedito il rientro in Italia. Eppure, grazie al Tar, nel corso di questi anni centinaia di studenti hanno ottenuto il trasferimento in Italia, con riconoscimento integrale delle loro materie...

Oggi la situazione è in parte migliorata grazie alla nota sentenza n. 1/15 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tuttavia, malgrado alcuni atenei abbiano recentemente accettato i trasferimenti dall'estero senza fare troppe storie, il rientro in Italia continua a essere difficile perchè i posti disponibili sono pochi e gli studenti italiani iscritti all'estero sono tantissimi. Più studenti dall'estero si trasferiscono e meno possibilità di trasferimento ci saranno per i ritardatari. La situazione è particolarmente grave per Odontoiatria, dove i posti rimasti sono davvero pochi.

Così, specialmente se lo studente vuole trasferirsi in Italia al secondo o al terzo anno (quelli con meno posti liberi), è essenziale individuare l'ateneo italiano giusto e seguire tutta la procedura amministrativa, fino al ricorso giurisdizionale.

Altrimenti si rischia solo di perdere tempo. La situazione è aggravata dal fatto che per chiedere i trasferimenti in Italia esistono alcune "finestre temporali" che variano da ateneo ad ateneo. Non si può chiedere trasferimento quando si vuole ma bisogna farlo in determinati periodi dell'anno. Chi arriva in ritardo dovrà riprovarci l'anno successivo.

Costruiamo il domani ha individuato due atenei italiani con alcuni posti liberi sia per Medicina che per Odontoiatria. Da oggi e fino al 20.11.15 sarà possibile ottenere il trasferimento in questi atenei, attraverso un ricorso al Tar. Gli interessati possono contattarci all'indirizzo scriviacid@gmail.com entro il 20.11.15 indicando i seguenti dati: nome, cognome, corso a cui intendono trasferirsi (medicina o odontoiatria) e numero di telefono. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia fronte-retro del libretto universitario o di un certificato di iscrizione all'università straniera (non risponderemo alle domande prive di questi documenti). Sarete ricontattati dai nostri esperti il 20.11.15 con le istruzioni per partecipare. La partecipazione all'inziativa è subordinata al pagamento delle "spese vive" del ricorso individuale al Tar, che non saranno inferiori a 1.000,00 euro (occorre considerare che il solo contributo unificato per presentare il ricorso ammonta a 650,00 euro...). I tempi medi per ottenere l'immatricolazione presso i due atenei individuati sono di 9 mesi, ma nel frattempo lo studente potrà continuare il suo percorso straniero e (le materie sostenute nel frattempo saranno convalidate).

sabato 3 ottobre 2015

Medicina: sì ai trasferimenti dall'estero, anche se l'anno accademico è quasi terminato (lo dice il Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di due ricorrenti provenienti da università straniera che si erano rivolti a "Costruiamo il domani" per ottenere il trasferimento al corso di "Medicina e chirurgia" dell'Università "La Sapienza". L'ateneo aveva però respinto la loro istanza pretendendo il superamento del test di ammissione al primo anno.
A quel punto i ricorrenti si sono rivolti al Tar Lazio per impugnare il diniego.
I giudici del Tar hanno respinto la sospensiva, con provvedimento del 19 giugno 2015 (che potete leggere cliccando su questo link), in cui si diceva che:
"Ritenuto che, ad un sommario esame, prescindendo dai profili di irricevibilità evidenziati dall’amministrazione resistente, tenuto conto che l’anno accademico è in stato di avanzato svolgimento e, pertanto, l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’anno accademico in corso non può essere accolta".
I ricorrenti, ritenendo che il provvedimento del giudice fosse ingiusto (il fatto che l'anno accademico era in avanzata fase di svolgimento non era argomento convincente, perché l'interesse dei ricorrenti era comunque quello di ottenere il trasferimento, anche all'inizio di quello accademico successivo...), hanno presentato appello al Consiglio di Stato e hanno vinto (a questo link trovate il provvedimento). Il provvedimento, del 23 settembre 2015, riporta la seguente motivazione:
"Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata".
Adesso l'Amministrazione dovrà esaminare la carriera dei ricorrenti e stabilire l'anno di iscrizione, senza poter pretendere il superamento del test di ammissione.

* * * 

Quando si decide di effettuare un trasferimento dall'estero bisogna prendere in considerazione tanti fattori, tra cui il piano di studi delle due università. A volte lo studente ritiene (in maniera erronea!) che la mera proposizione di un ricorso (magari seguito da un'ordinanza cautelare o una sentenza del Tar favorevole) sia sufficiente a ottenere il trasferimento. Purtroppo le cose non stanno affatto così. Ogni causa va seguita singolarmente, perché la situazione di uno studente non è mai la stessa di un altro e spesso, anche dopo aver ottenuto un provvedimento favorevole, occorre rivolgersi nuovamente al giudice per chiederne l'attuazione (con gli strumenti legali a disposizione dei ricorrenti).

Ecco che i ricorsi collettivi - che possono sembrare un vantaggio per il loro costo contenuto - in alcuni casi sono estremamente svantaggiosi, specie se nel corso della causa sopravvengono nuovi provvedimenti amministrativi, che complicano la situazione e richiedono nuovi interventi legali "ad hoc", da pagare a parte.

La prova di tutto ciò è nell'elevata percentuale di ricorsi collettivi che vengono respinti dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, spesso per problemi di ammissibilità derivanti dal "conflitto di interesse" tra i ricorrenti e per la "improcedibilità" derivante dalla mancata impugnazione di un nuovo provvedimento.

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N. 04317/2015 REG.PROV.CAU.

N. 06976/2015 REG.RIC.        

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6976 del 2015, proposto da:

Maria XXXXXX, Umberto XXXXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Bisagna e Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI^ Sez. del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2570/2015, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" al corso di laurea di Medicina e chirurgia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’Amministrazione scolastica l’avvocato dello Stato Basilica;

Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6976/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

venerdì 11 settembre 2015

Specializzazioni mediche 2013/2014: il Consiglio di Stato respinge i ricorsi

Come riferito nell'ultimo post, il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 ha affrontato una serie di ricorsi presentati da medici specializzandi. I giudici della sesta sezione hanno confermato i provvedimenti del Tar Lazio che negavano la richiesta di annullamento del test nazionale e la iscrizione in sovrannumero (iscrizioni sulle quali - come visto in questo post - abbiamo sempre avuto qualche perplessità, stante l'impossibilità che una qualunque violazione del test, per quanto grave, conducesse a iscrizioni in sovrannumero generalizzate, senza tenere conto dei punteggi ottenuti dai singoli specializzandi...).
I giudici della sezione VI del Consiglio di Stato hanno dunque respinto le richieste degli specializzandi, salvo che nel caso della permanenza in graduatoria in attesa degli scorrimenti (sulla base del principio che "la comminata decadenza dalla scuola indicata come prima opzione derivante dalla priorità della iscrizione in altra scuola non risultata da ragionevole giustificazione”, Cons. St., VI, ordinanza cautelare 8 luglio 2015, n. 3015).
I Giudici del Consiglio di Stato, nelle cause discusse il 27 agosto, hanno negato la sospensiva affermando: "...il Collegio ritiene di aderire al prevalente e più recente indirizzo seguito dalla Sezione in sede cautelare su analoghe controversie secondo cui le esigenze dei ricorrenti possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita definizione del merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. (cfr. Cons. St., Sez. VI, 24 giugno 2015, n. 2767, 17 giugno 2015, n. 2677, 22 aprile 2015, n. 1712), senza che nelle mora possa disporsi l’ammissione con riserva (non essendovi correlazione con tale esito e la richiesta principale posta con il ricorso relativa alla caducazione integrale della procedura)" (tra le molte, Cons. St., VI, ordinanza cautelare 31 agosto 2015, n. 3949).
Si tratta ovviamente di misure cautelari, come tali non definitive perché destinate ad essere "superate" da una sentenza del Tar Lazio, ma non ci aspettiamo grandi sorprese. Perché l'orientamento del Tar Lazio sembra ormai consolidato (rigetto delle iscrizioni in sovrannumero) e perché - se veramente il Consiglio di Stato avesse ritenuto fondata la tesi degli appellanti - non si sarebbe limitato al rinvio ex art. 55, comma 10, del c.p.a., ma avrebbe dichiarato l'ammissione in sovrannumero.

mercoledì 26 agosto 2015

Scuole di specializzazione 2013/2014: la parola al Consiglio di Stato

Il diritto è veramente "certo"? Ossia, di fronte ad una controversia giudiziale,  è possibile prevedere in anticipo quale sarà la decisione del giudice? Se la vicenda è semplice, di norma prevedere quale sarà il verdetto del giudice è un compito facile. Del resto quello della "certezza del diritto" è uno degli obiettivi di ogni sistema giuridico. Quando invece si tratta di situazioni giuridiche complesse - o magari di situazioni assolutamente nuove - ogni previsione diventa difficile.

Domani il Consiglio di Stato si troverà per l'ennesima volta ad affrontare una situazione del secondo tipo (situazione giuridica complessa): il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche 2013/2014. Lo farà in una camera di consiglio, ossia una udienza a porte chiuse che riguarda solo la concessione di misure cautelari, cioè provvedimenti provvisori concessi dal giudice nel corso del processo, in attesa della sentenza.

Parecchi avvocati, in alcuni casi col supporto di sindacati ed associazioni dei consumatori, hanno proposto ricorso al Tar Lazio lamentando le irregolarità del test 2013/2014 chiedendo le iscrizioni in sovrannumero dei loro assistiti.

Centinaia di ricorrenti si sono rivolti ai giudici amministrativi nella speranza di ottenere l'accesso alla scuola di loro interesse. Tuttavia, tranne che in casi eccezionali (permanenza nella graduatoria di una scuola in attesa di scorrimento delle altre scuole di interesse), l'esito dei ricorsi non è stato favorevole ai ricorrenti.

Il Tar Lazio ha respinto i ricorsi sulle scuole di specializzazione, con motivazioni a volte condivisibili a volte meno, negando le misure cautelari ed emettendo direttamente sentenze in forma semplificata (la sentenza in forma semplificata viene emessa quando il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla misura cautelare, decide invece di pronunciarsi direttamente nel merito, perché ritiene il ricorso manifestamente fondato o infondato).

I ricorrenti hanno quindi appellato le ordinanze/sentenze del Tar Lazio chiedendo al Consiglio di Stato la concessione di una misura cautelare. E domani il Consiglio di Stato, tramite la sezione VI, sarà chiamata a decidere su queste misure... Che potrebbero essere concesse o negate.

Basteranno pochi giorni per conoscere l'esito di questi appelli e in base ad essi potremo sapere come la pensano i giudici. Perché, sebbene la giurisprudenza non sia immutabile, è anche vero che in genere i giudici cercano di adottare un unico metro di giudizio per questioni identiche, per evitare disparità di trattamento.

E' difficile che l'esito sia conosciuto domani stesso. Occorrerà aspettare almeno venerdì 28 agosto o addirittura la settimana successiva. Il problema più spinoso è quello della "prova di resistenza". Ossia il fatto che, pur essendosi verificate alcune irregolarità nel test, non è detto che i singoli ricorrenti possano dimostrare che senza di esse avrebbero vinto la specializzazione o che avrebbero avuto almeno grandi chance di vincerla. In mancanza di questa dimostrazione, la richiesta di iscrizione in sovrannumero dovrebbe essere respinta, così come ogni altra forma di risarcimento del danno.

Vi terremo aggiornati.

giovedì 11 giugno 2015

Medicina e odontoiatria, al via la nuova campagna trasferimenti dall'estero (scadenza 25 giugno 2015)

Fino al 25 giugno 2015 sarà possibile aderire alla nuova campagna trasferimenti di "Costruiamo il domani" destinata agli studenti italiani iscritti in atenei stranieri.

Molti studenti italiani di Medicina o di Odontoiatria - iscritti in prevalenza in Albania (Università cattolica nostra signora del buon consiglio), Belgio (Universitè libre de Bruxelles), Portogallo (Universidade Fernando Pessoa), Spagna (Universidad europea de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio), Romania (Università Apollonia di Iasi, Università Titu Maiorescu...) - desidererebbero proseguire gli studi in Italia e ottenere il riconoscimento della loro carriera pregressa.

E' possibile farlo?
Sì, specialmente alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/15 di cui abbiamo parlato in altri post. Purtroppo abbiamo constatato che gli atenei continuano ancora oggi ad adoperare prassi illegittime per limitare tale diritto (negando l'esistenza di posti liberi nonostante i posti ci siano, negando il riconoscimento delle materie straniere nonostante i programmi siano identici, imponendo requisiti illogici...). Questo vale sia per gli studenti stranieri che intendono trasferirsi in Italia che per gli studenti italiani che intendono cambiare sede.

Abbiamo individuato due atenei meridionali in cui è possibile ottenere il trasferimento tramite ricorso al Tar. Stiamo organizzando una campagna di iscrizione in questi atenei.

Chi è interessato può contattarci entro e non oltre il 25.06.15 all'indirizzo scriviacid@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono e corso di laurea di provenienza. Le istanze dovranno essere accompagnate da una fotocopia fronte/retro del libretto universitario straniero.

Sarete ricontattati entro il 26 giugno con ulteriori informazioni sui costi della vostra eventuale adesione e sulla tempistica. L'adesione è subordinata al pagamento delle spese legali necessarie alla presentazione del ricorso, che saranno quantificate in seguito, anche in relazione al numero dei partecipanti, ma che non saranno inferiori ai 500,00 euro per ogni aderente.

***

Come mai un termine così breve per aderire alla campagna? Perché le Università italiane - giusto per rendere più difficili le cose agli studenti - hanno la brutta abitudine di pubblicare i bandi per i trasferimenti nei mesi estivi. E' esattamente quello che hanno fatto gli atenei che abbiamo individuato. I termini per presentare ricorso sono molto brevi (60 giorni con ricorso al Tar o 120 giorni con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Ragion per cui è necessario dare una scadenza molto breve per predisporre i documenti in tempo utile. Precisiamo che non abbiamo intenzione di realizzare "mega ricorsi collettivi" per tutelare in maniera più efficace gli aderenti (questo è il motivo per cui la quota di adesione non sarà in nessun caso inferiore ai 500,00 euro).

mercoledì 1 aprile 2015

Specializzazioni mediche, in attesa del 2 aprile

Il Tar Lazio respinge i ricorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione. Il Consiglio di Stato invece li accoglie facendo entrare 300 medici (così si legge sui quotidiani). Che succede? Normale dialettica tra giudici? Cosa capiterà nei prossimi giorni?

Crediamo non sia il caso di sovrastimare le pronunce della sezione II del Consiglio di Stato a cui si sono riferiti i giornali.

Per una serie di motivi. Occorre considerare quanto segue.

I giudici della sezione II del Consiglio di Stato si sono espressi nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel nostro ordinamento esistono infatti due rimedi: ricorso giurisdizionale (Tar in primo grado con appello al Consiglio di Stato) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Consiglio di Stato come giudice di unico grado, ma i provvedimenti diventano efficaci dopo la firma del Presidente della Repubblica sul decreto di accoglimento, in genere passa qualche mese).

Il ricorso straordinario offre la possibilità di impugnare alcuni provvedimenti amministrativi entro 120 giorni (invece che entro i 60 del Tar). Nel ricorso straordinario deve essere il Ministero a fornire una relazione, prima che il Consiglio di Stato possa pronunciarsi.

Spesso i ministeri tardano a inviare questa relazione. In questi casi il ricorrente deposita  il tutto al Consiglio di Stato. In genere, quando un ricorso arriva al Consiglio di Stato senza la relazione del Ministero, il Consiglio di Stato rinvia la decisione.

Stavolta non è successo. Il giudice ha deciso senza aspettare la relazione del Miur. Forse perché apparentemente la situazione sarà sembrata simile a quella dei ricorsi straordinari decisi alcuni mesi fa per il test di medicina (ma noi crediamo non lo sia affatto!). O forse perché la sezione II ha voluto "sanzionare" il Ministero per la sua lentezza nel depositare le relazioni ministeriali (è un problema cronico nei ricorsi straordinari). Di certo, ora che la sospensiva è stata accolta, il Ministero fornirà in breve tempo la relazione. Questo anche grazie alla pubblicità mediatica data alla notizia e al fatto che i dirigenti ministeriali hanno una grave responsabilità per l'accaduto. Pensate che danno si profila per l'erario!

La sezione II ha quindi emesso dei provvedimenti cautelari basandosi unicamente su quanto affermato dai ricorrenti. Per cui l'esito del provvedimento non è genuino al 100%. Ma si tratta di provvedimenti temporanei.

Quando il Ministero fornirà la relazione ministeriale ed esporrà le sue difese, il Giudice potrebbe revocarli alla luce dei nuovi elementi o confermarli.

I provvedimenti del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario acquistano efficacia solo quando sono incorporati in un decreto del Presidente della Repubblica. Questi provvedimenti infatti tecnicamente non sono sentenze (anche se ne hanno la sostanza) ma solo "pareri". In media servono alcuni mesi per emettere un decreto presidenziale. Quindi allo stato attuale quei provvedimenti costituiscono un'importante vittoria per i ricorrenti ma non sono eseguibili. Potremmo dire che il Consiglio di Stato ha ammesso provvisoriamente 300 medici ma che questi medici dovranno aspettare qualche mese... ma nel frattempo la relazione sarà già arrivata alla sezione II. E se i giudici cambiassero idea?

Ed allora quando avremo le idee più chiare sulla situazione?

Forse già da domani (2 aprile 2015), quando si riunirà la sezione VI del Consiglio di Stato.

La nostra sensazione (personale e discutibile) è che l'immatricolazione generalizzata in sovrannumero sia una soluzione giuridicamente errata e non condivisibile. Probabilmente l'operato del Tar Lazio (che appare in linea di massima ragionevole, salvo alcune esagerazioni che potrebbero essere corrette dal Consiglio di Stato) alla fine prevarrà. Ma questo lo sapremo solo tra pochi giorni...

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"Costruiamo il domani" non fornisce consulenza o informazioni a chi ha già presentato ricorso al Tar o un ricorso straordinario (fate affidamento solo sui vostri avvocati che conoscono la vostra specifica situazione). Le opinioni del blog sono frutto di considerazioni personali e come tali potrebbero rivelarsi errate.

mercoledì 11 marzo 2015

Scuole di specializzazione, tanti ricorsi ma nessun accoglimento

C'è un silenzio assordante sui ricorsi per le scuole di specializzazione di Medicina. Quest'anno c'è stata una valanga di ricorsi, com'era prevedibile. Ma con che risultati? Deludenti. Tutti i ricorsi finora sono stati respinti in sede cautelare e i ricorrenti condannati a pagare le spese di giudizio al Miur (in alcuni casi più di 700,00 euro). Si aspetta il merito - ovvio - ed ancora prima l'esito degli appelli cautelari al Consiglio di Stato, ma le prospettive non sono favorevoli.

Nessuno studente finora è stato ammesso in sovrannumero.

Domani il Tar Lazio deciderà un numero consistente di ricorsi ed è probabile che anche quei ricorsi saranno respinti.

Leggendo le ordinanze del Tar Lazio apprendiamo di alcuni medici che sono giunti in posizioni lontanissime dall'ultimo degli ammessi ma hanno ugualmente deciso di fare ricorso al Tar per ottenere l'iscrizione in sovrannumero, sentendosi dire dai giudici (ovviamente!!!) di non avere superato la "prova di resistenza"...

Quello della prova di resistenza è una tematica già affrontata in un altro post di inizio gennaio.
Non basta l'esistenza di una qualsivoglia irregolarità per annullare un concorso come quello delle specializzazioni, soprattutto se l'obiettivo è l'ammissione in sovrannumero. Sbagliato paragonare i ricorsi per l'ammissione ai corsi di laurea con quelli per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

Tra pochi giorni faremo il punto della situazione.

sabato 31 gennaio 2015

Medicina e odontoiatria, al via la campagna per ottenere il trasferimento in Italia senza obbligo di superare il test di ammissione

Dopo la recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria (ne abbiamo parlato in questo post), per gli studenti italiani che studiano all'estero è possibile chiedere il trasferimento in Italia senza dover prima superare il test di ammissione, tramite ricorso al Tar. In basso pubblichiamo un provvedimento, a favore di alcuni studenti che si erano rivolti a "Costruiamo il domani", che li ammette a frequentare "Medicina e Chirurgia" presso l'Università statale di Milano.

Per ulteriori informazioni potete contattarci a quest'indirizzo: scriviacid@gmail.com

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N. 00084/2015 REG.PROV.CAU.


N. 02917/2014 REG.RIC. 

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Emanuele XXXXXXXXXXXX, Giuseppe XXXXXXXXXXXXX, Francesco XXXXXXXXXXX, Edoardo XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Milano, Via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar;

contro
Universita' degli Studi di Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; 
nei confronti di
Federico YYYYYYYY, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Zanata, Francesco Maria Curato, Luigi Decio, con domicilio eletto presso Luigi Decio in Milano, Via Filippo Corridoni, 11; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei 4 dinieghi "di nulla osta al trasferimento" relativi al corso di laurea di "Medicina e chirurgia" dell'Università degli studi di Milano emanati il 28.08.14 e notificati ai ricorrenti il 02.09.14; dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Università dopo il 02.09.14 intitolato "esiti richieste nulla osta da altre università", nel quale non figura il nome dei ricorrenti e nel quale è stato consentito unicamente il trasferimento di n. 9 studenti al quinto anno del corso di laurea di medicina e chirurgia; dell'avviso pubblicato il 10.07.14 nel sito web dell'università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22.08.14, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l'offerta formativa del corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di "Medicina e chirurgia" degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del corso di laurea de quo; dei dd.mm del Miur di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di "medicina e chirurgia" e dei verbali dei relativi "tavoli tecnici" tenutisi presso il Miur, relativi agli ultimi 5 anni accademici (aa.aa. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l'Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l'offerta formativa reale dell'ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Federico YYYYYYY;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente, anche alla luce di quanto sarà deciso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio a cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito una questione analoga, con ordinanza n.454 del 25 luglio 2014;
Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l’interesse dell’appellante all’ammissione con riserva al corso di laurea;
Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea in questione;
Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Corsi di laurea a "numero chiuso": Il Consiglio di Stato legittima i trasferimenti dall'estero senza l'obbligo di superare il test

Il Consiglio di Stato dà il via libera ai trasferimenti dall'estero senza superamento del test di accesso.

L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.

Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.

I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.

Secondo i giudici deve escludersi che i trasferimenti dall'estero ai corsi di laurea italiani a "numero chiuso" sia condizionata "all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studii, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso".

La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.

In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!

martedì 6 gennaio 2015

E' possibile ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di medico conseguito in Serbia?

Riceviamo e pubblichiamo:

Le volevo fare alcune domande.
La mia ragazza è serba vive a Belgrado. Fa medicina in un università di cui non mi ricordo il nome, comunque per medicina ha fama di essere la migliore in Serbia. Una volta laureata quanto le sarebbe difficile far valere la laurea in Italia? E la specializzazione in chirurgia in Serbia, c'è modo di farla valere in Italia? E in quanto tempo? 
Grazie mille per l'aiuto
Alessandro


In genere, quando si chiede al Ministero della Salute il riconoscimento di un titolo professionale extra Ue  (medico, dentista, infemiere...) capita spesso che al laureato vengono imposte misure compensative molto severe (superamento in un solo giorno di 6-7 materie scritte - le più complesse del corso di laurea - tramite test a risposta multipla molto difficili e poi esame orale, per cui la solo insufficienza in una di queste materie comporta il dover ripetere l'intero test dopo almeno 6 mesi, senza poter contare sulle materie già superate). 

Contro i decreti del Ministero della Salute esistono solo due strategie difensive: impugnare immediatamente (con ricorso al Tar) il decreto ministeriale che stabilisce il numero di materie da sostenere, in quanto spesso questi decreti sono poco motivati, nel senso che impongono di superare una serie di materie, ma senza spiegarne bene il motivo. L'errore in cui incappano molti è quello di ottenere il decreto e non impugnarlo entro 60 giorni (o 120 se con Ricorso straordinario), fiduciosi nell'immediato superamento della prova. Poi, resisi conto della difficoltà dell'esame, vorrebbero fare ricorso al Tar contro il decreto-capestro... ma ormai è troppo tardi. 

Un'altra possibilità - da valutare caso per caso - è rinunciare al riconoscimento professionale (che in teoria dovrebbe essere la via più semplice per inserirsi nel mondo del lavoro!) e optare per il riconoscimento accademico della propria laurea, effettuato dalle università italiane. Anche qui spesso le università sollevano mille obiezioni - a volte fondate e a volte non fondate - ma in linea di massima è possibile superarle tramite ricorso al Tar. Una volta riconosciuto il titolo accademico, occorrerà superare in Italia l'esame di abilitazione al pari di un qualunque laureato in medicina o odontoiatria (il che non è un problema, vista la notoria facilità di questi esami di abilitazione).

Per quanto riguarda la specializzazione, è difficile dare una risposta precisa. Innanzi tutto, per ottenere il riconoscimento della specializzazione, occorre ottenere prima il riconoscimento del titolo professionale di medico (oppure, se si è ottenuto il riconoscimento del titolo accademico presso una università italiana, superare l'esame di Stato in Italia). Poi occorrerà rivolgersi al Ministero della Salute e avanzare apposita istanza per il riconoscimento della specializzazione. Per avere delle chance di riconoscimento della specializzazione, occorre valutare la durata del corso di specializzazione e le modalità di svolgimento. In generale, se durata e contenuto coincidono, non ci dovrebbero essere problemi. Se una delle due non coincide, il riconoscimento potrebbe essere rifiutato. Anche qui, in caso di rifiuto, la possibilità è una sola: rassegnarsi al diniego oppure, nel caso in cui lo si ritenga oggettivamente infondato, ricorrere al Tar entro 60 giorni (o presentare ricorso straordinario entro 120 giorni).

Leggendo questo blog sembra quasi che tutto ruoti intorno al Tar. Ma l'unico modo per censurare l'operato della P.A. è quello di rivolgersi al Giudice amministrativo. Non esistono altre strade. Nel 99% dei casi la P.A. che commette un errore - anche di fronte al più imbarazzante degli errori - tende a non smentire sé stessa. Abbiamo conosciuto pochissimi dirigenti disposti ad ammettere di essersi sbagliati. E i loro superiori, quasi sempre, non hanno avuto il coraggio di intervenire nei confronti dei subordinati. Diffide, memorie e ricorsi gerachici sono spesso inutili, specialmente se scritti dal cittadino (se a scrivere è un bravo giurista, a volte la situazione cambia, ma non sempre...). Questi strumenti possono solo servire nell'ottica di un futuro ricorso al Tar... col quale fare vedere al Giudice quant'è stata ottusa la P.A. Almeno così, in sede di liquidazione delle spese, il Giudice ne terrà conto...

lunedì 5 gennaio 2015

Scuole di specializzazione in Medicina, perché non crediamo alle 12.000 borse

Il 2014 si è chiuso con migliaia di iscrizioni in sovrannumero nei corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria (oltre 5.000 studenti ammessi dai Tar e dal Consiglio di Stato), dovute in buona parte alla manomissione di un plico destinato all’Università di Bari, nonché ad altre irregolarità di cui hanno beneficiato anche tanti studenti, oggi ammessi a frequentare i due corsi di laurea.

Il 2015 sarà l’anno delle iscrizioni in sovrannumero alle scuole di specializzazione in medicina? Sul punto abbiamo qualche riserva. Il fatto che vi siano state alcune irregolarità in un concorso di specializzazione non significa automaticamente che il ricorrente avrà diritto a chiedere l’iscrizione in sovrannumero, come avvenuto a Medicina nei mesi passati. Il nostro scetticismo deriva da una riflessione sulla "prova di resistenza".

Il Consiglio di Stato, in materia di ammissione ai corsi di laurea a “numero chiuso”, nel 2012 ha ammesso una studentessa con questa motivazione: “in base alla prospettazione difensiva della ricorrente si desume che per effetto dello scorrimento della graduatoria sono stati ammessi al corso soggetti (...) che hanno ottenuto un solo punto in più rispetto alla odierna appellante (che ha ottenuto punti 40,75), ai fini della cosiddetta prova della resistenza è sufficiente dimostrare la illegittima formulazione di un solo quiz (la cui risposta esatta dava diritto ad un punto). Non par dubbio, infatti, che la sua corretta formulazione avrebbe potuto suggellare fin da subito un esito della prova favorevole per l’appellante, che così avrebbe potuto conseguire pleno iure l’ammissione al corso di laurea” (Consiglio di Stato, VI, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5485, punto n. 3).

Ebbene, superare la “prova di resistenza” significa dimostrare ai Giudici che i motivi di ricorso sono tali da fare ottenere il “bene della vita” a cui si aspira (superamento del concorso, aggiudicazione della gara d’appalto, ottenimento della concessione edilizia…). Il ricorrente al Tar deve superare questa prova.

Questo avviene di norma per candidati rimasti fuori per pochissimi punti che riescono a dimostrare che alcune loro risposte – considerate errate dai compilatori del test – in realtà erano esatte e che l’attribuzione del punteggio in più li avrebbe collocati in graduatoria.

Gli eventi perturbativi verificatisi durante i test per l’ammissione alle specializzazioni a nostro avviso sono stati gravi ma non sono tali da comportare di per sé l’iscrizione in sovrannumero, a meno che non si dimostri che senza di essi il ricorrente sarebbe stato probabilmente ammesso, dimostrazione forse possibile per i candidati classificati vicinissimi all’ultimo degli ammessi, ma assai difficile per tutti gli altri.

Dal nostro punto di vista, il fatto che alcuni candidati erano nelle condizioni di usare il cellulare o che alcuni Pc teoricamente potevano essere utilizzati per navigare a internet, non è abbastanza per l’accoglimento di un ricorso al Tar in cui si chiede l'iscrizione in sovrannumero (e tutti i ricorsi presentati - c'è da scommetterci - chiederanno in via principale l'iscrizione in sovrannumero). 

La mera esistenza di vizi inoltre non comporta di per sé il diritto a chiedere la ripetizione dell’intero concorso, dando luogo più facilmente al diritto al risarcimento del danno da “perdita di chance”, che in alcuni casi potrebbe essere modesto, perché il concorso per l’ammissione alla scuole di specializzazione è annuale, per cui il candidato ingiustamente bocciato nel 2014 ha teoricamente la possibilità di “rifarsi” nel 2015.

Eppure quest’anno molto medici con punteggi di 10-15-20 punti sotto l’ultimo degli ammessi  hanno presentato ricorsi individuali o collettivi, pagando a volte cifre notevoli. E’ bene essere chiari: riteniamo che difficilmente i loro ricorsi saranno accolti. In ogni caso, con punteggi tanto bassi appare utopistico sperare nell’iscrizione in sovrannumero.

Qualcuno potrebbe obiettare che il Tar Lazio nel 2014 ha ammesso migliaia di studenti a Medicina per violazioni di regole procedurali, con punteggi a volte molto bassi. Anche i ricorrenti che si erano rivolti a “Costruiamo il domani” sono stati ammessi dal Tar Lazio e ora frequentano Medicina in Italia, ma ribadiamo che le due situazioni sono diverse.

La situazione dei corsi di laurea a “numero chiuso” a nostro avviso non è paragonabile a quella delle specializzazioni, perché lo studente di Medicina non viene pagato dallo Stato per studiare, mentre lo specializzando sì (almeno 25.000,00 lordi l’anno).

Ecco perché il Giudice amministrativo, che in passato è stato molto “largo” nel concedere le iscrizioni in sovrannumero ai corsi di laurea a “numero chiuso”. Insomma, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nel “dubbio” che la procedura per l'ammissione al primo anno di Medicina si fosse svolta in maniera irregolare, il Giudice ha preferito disporre le iscrizioni in sovrannumero degli studenti, misura che è avvenuta “a costo zero” per lo Stato. Inoltre è anche vero che spesso i ricorrenti hanno sostenuto con interessanti argomentazioni che l’Università aveva le risorse per accogliere un maggior numero di studenti al primo anno.

Le iscrizioni in sovrannumero per le specializzazioni, a differenza che per quelle di medicina, sarebbero invece molto problematiche perché non avvererebbero a “costo zero”. Esse interferirebbero con il potere della P.A. di decidere come spendere le risorse dei cittadini, costringendo a destinare nuove risorse per la formazione di specializzandi. Ma il SSN è in grado di formare adeguatamente questi specializzandi? E' in grado, dopo la specializzazione, di assorbirli?

Che interesse ha lo Stato a formare specialisti in sovrannumero costretti a fuggire all’estero dopo la specializzazione per trovare lavoro? Eppure, se tutti i 12.000 aspiranti specializzandi venissero ammessi alle scuole  (come utopisticamente chiesto dal comitato “12.000borse”), si verificherebbe esattamente questa situazione.

CONCLUSIONI

Alcuni candidati giunti vicinissimi all’ammissione, con una rettifica del proprio punteggio operata dal Tar per errata valutazione dei titoli di studio o errata formulazione dei quesiti, potrebbero ottenere l’iscrizione (in sovrannumero o in sostituzione degli ultimi ammessi) o comunque un cospicuo risarcimento del danno da “perdita di chance”. 

Chi invece ha ottenuto un punteggio molto basso (a nostro avviso) difficilmente trarrà giovamento dal ricorso, indipendentemente dalla gravità delle violazioni verificatesi quest’anno e dalle argomentazioni giuridiche utilizzate, in quanto l’ottenimento di un punteggio troppo basso potrebbe determinare il rigetto del ricorso per mancato superamento della “prova di resistenza”. 

L’attesa sarà comunque breve perché tra poche settimane (i primi ricorsi saranno discussi nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 e soprattutto in quella del 29 gennaio 2015) i giudici si pronunceranno sulle ordinanze cautelari chieste dai ricorrenti e si potrà iniziare ad avere le idee più chiare sulla situazione. Difficile che prima di allora ci siano novità (anche se non è da escludere che il Tar possa accogliere qualche misura cautelare urgente, strumento che il giudice concede prima che il ricorso sia discusso in camera di consiglio).


In questa fase consigliamo ai medici che hanno presentato ricorso (nessuno di loro è seguito da "Costruiamo il domani") di aspettare pazientemente. Evitate di contattare i vostri avvocati con richieste di aggiornamento che sottraggano tempo prezioso alla vostra difesa (se l'avvocato è impegnato a rispondere alle richieste dei suoi assistiti - specie nei casi di ricorso collettivo - ha meno tempo per scrivere gli atti processuali!). Saranno i vostri avvocati ad informarvi appena ci saranno novità significative.