martedì 26 gennaio 2010

Numero chiuso, tra breve la decisione del Consiglio di Stato


Facciamo il punto della situazione sui ricorsi di "Costruiamo il domani" presentati al Consiglio di Stato contro il numero chiuso a Medicina e Odontoiatria. In tutti questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Adesso dobbiamo solo attendere la decisione dei giudici.

A inizio gennaio il Consiglio di Stato si è riunito per decidere due nostri ricorsi contro i test del 2008 di Medicina (ricorrenti S. A., per Odontoiatria, e C. B., per Medicina). Il Miur, ovviamente, si è opposto all'accoglimento di entrambi ricorsi. Secondo loro il numero chiuso è inevitabile. I giudici amministrativi, in passato, hanno presa per buona questa tesi, citando la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998 sul numero chiuso. Tuttavia in questi ultimi mesi alcuni i giudici di primo grado hanno mostrato maggiore sensibilità per la logicità del numero chiuso e delle modalità di determinazione dei posti (mi riferisco ai provvedimenti cautelari del Tar Catania). E' anche vero, comunque, che altri giudici (Tar Lazio) continuano ancora oggi a sostenere la tesi dell'insindacabilità del numero chiuso. L'esito dei due ricorsi ci sarà comunicato nei prossimi mesi.

A metà marzo, intanto, i giudici si pronunceranno anche su una richiesta di sospensiva proposta da una nostra assistita di Palermo, E. N., contro i test di Medicina del 2009. La sospensiva ci permetterà di avere un'idea sulle intenzioni del Consiglio di Stato. La sospensiva è un provvedimento cautelare (cioè provvisorio) che non pregiudica la decisione finale del ricorso. Viene emessa dal giudice in attesa della sentenza, per impedire che il trascorrere del tempo possa pregiudicare il ricorrente.

Un giudice può sospendere un provvedimento e poi, studiata meglio la vicenda, rigettare il ricorso. Ma può anche accadere il contrario (la sospensiva potrebbe essere negata, magari per mancanza di urgenza, e il ricorso accolto). Tuttavia le parole e le motivazioni della sospensiva, di solito, permettono di intravedere anche l'opinione del giudice.

Spesso, infatti, i giudici non si limitano a dichiarare genericamente la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio della sospensiva, ma specificano che la sospensiva non può essere concessa perchè manca l'urgenza o perchè il ricorso si appalesa infondato (o oppure perchè, al tempo stesso, il ricorso difetta di entrambi i requisiti).

E' ovvio che se la sospensiva venisse respinta per mancanza di urgenza potremmo sperare ancora in un accoglimento nel merito, mentre, se venisse respinto per mancanza di fondatezza, dovremmo aspettarci il respingimento nel merito, visto che è improbabile che un giudice, nell'arco di pochi mesi, cambi parere sulle questioni giuridiche sollevate in un ricorso.

Vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda.

Nella foto, Palazzo Spada, a Roma, sede del Consiglio di Stato.