sabato 3 ottobre 2015

Medicina: sì ai trasferimenti dall'estero, anche se l'anno accademico è quasi terminato (lo dice il Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di due ricorrenti provenienti da università straniera che si erano rivolti a "Costruiamo il domani" per ottenere il trasferimento al corso di "Medicina e chirurgia" dell'Università "La Sapienza". L'ateneo aveva però respinto la loro istanza pretendendo il superamento del test di ammissione al primo anno.
A quel punto i ricorrenti si sono rivolti al Tar Lazio per impugnare il diniego.
I giudici del Tar hanno respinto la sospensiva, con provvedimento del 19 giugno 2015 (che potete leggere cliccando su questo link), in cui si diceva che:
"Ritenuto che, ad un sommario esame, prescindendo dai profili di irricevibilità evidenziati dall’amministrazione resistente, tenuto conto che l’anno accademico è in stato di avanzato svolgimento e, pertanto, l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’anno accademico in corso non può essere accolta".
I ricorrenti, ritenendo che il provvedimento del giudice fosse ingiusto (il fatto che l'anno accademico era in avanzata fase di svolgimento non era argomento convincente, perché l'interesse dei ricorrenti era comunque quello di ottenere il trasferimento, anche all'inizio di quello accademico successivo...), hanno presentato appello al Consiglio di Stato e hanno vinto (a questo link trovate il provvedimento). Il provvedimento, del 23 settembre 2015, riporta la seguente motivazione:
"Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata".
Adesso l'Amministrazione dovrà esaminare la carriera dei ricorrenti e stabilire l'anno di iscrizione, senza poter pretendere il superamento del test di ammissione.

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Quando si decide di effettuare un trasferimento dall'estero bisogna prendere in considerazione tanti fattori, tra cui il piano di studi delle due università. A volte lo studente ritiene (in maniera erronea!) che la mera proposizione di un ricorso (magari seguito da un'ordinanza cautelare o una sentenza del Tar favorevole) sia sufficiente a ottenere il trasferimento. Purtroppo le cose non stanno affatto così. Ogni causa va seguita singolarmente, perché la situazione di uno studente non è mai la stessa di un altro e spesso, anche dopo aver ottenuto un provvedimento favorevole, occorre rivolgersi nuovamente al giudice per chiederne l'attuazione (con gli strumenti legali a disposizione dei ricorrenti).

Ecco che i ricorsi collettivi - che possono sembrare un vantaggio per il loro costo contenuto - in alcuni casi sono estremamente svantaggiosi, specie se nel corso della causa sopravvengono nuovi provvedimenti amministrativi, che complicano la situazione e richiedono nuovi interventi legali "ad hoc", da pagare a parte.

La prova di tutto ciò è nell'elevata percentuale di ricorsi collettivi che vengono respinti dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, spesso per problemi di ammissibilità derivanti dal "conflitto di interesse" tra i ricorrenti e per la "improcedibilità" derivante dalla mancata impugnazione di un nuovo provvedimento.

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N. 04317/2015 REG.PROV.CAU.

N. 06976/2015 REG.RIC.        

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6976 del 2015, proposto da:

Maria XXXXXX, Umberto XXXXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Bisagna e Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI^ Sez. del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2570/2015, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" al corso di laurea di Medicina e chirurgia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’Amministrazione scolastica l’avvocato dello Stato Basilica;

Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6976/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)