domenica 30 dicembre 2007

Stato italiano, ridacci il nostro miglior poliziotto!!! Ora!!!

I giornali e le televisioni italiane hanno ripreso a parlare della vicenda giudiziaria ed umana di Bruno Contrada, l'ex numero tre del Sisde che dopo la condanna definitiva della Cassazione a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa, sta morendo in carcere travolto dalle accuse di pentiti, giornalisti, politici, o presunti tali e chi più ne ha più ne metta...
Chi scrive si dichiara coscienziosamente un convinto sostenitore dell'innocenza di Contrada, soprattutto dopo aver letto le carte processuali disponibili sul sito www.brunocontrada.info che sono almeno esaustive per farsi un'idea su tutta quanta la vicenda giudiziaria.
Vi invito caldamente a consultare il sito e precisamente a cliccare sulla parola "arresto".
A voi il giudizio! Il tribunale quello suo l'ha dato!
Ma a me non piace... Aiutiamolo tutti insieme a tornare a casa dai suoi cari prima che sia troppo tardi!!!

venerdì 28 dicembre 2007

Arrivano le "class action": più tutela per i consumatori

Da oggi i consumatori hanno uno strumento in più per difendere i propri diritti: il Senato ha infatti definitivamente approvato in finanziaria le norme sulla "class action". Grazie a questo meccanismo i consumatori potranno realizzare cause collettive contro le aziende. Le norme entreranno in vigore decorsi i 180 giorni dall'approvazione della finanziaria.

Confindustria ha criticato violentemente il provvedimento (non sono per niente meravigliato!) sostenendo che le azioni collettive potrebbero diventare fonte di abusi ai danni delle imprese italiane. Il rischio - onestamente - è più teorico che pratico, visto che la legge prevede che i giudici abbiano il compito di dichiarare inammisibili le "class action" pretestuose. Inoltre queste azioni saranno propronibili solo davanti al tribunale, per di più in composizione collegiale. Questo accorgimento dovrebbe essere sufficiente, di per sè, a impedire gli abusi.

La "class action" segna un progresso del nostro sistema giuridico nella piena tutela dei diritti collettivi. Fino ad oggi, infatti, il cittadino che voleva ottenere un risarcimento era costretto ha intentare una causa individuale. Con la conseguenza che spesso i costi superavano di gran lunga i benefici. E' ovvio infatti che nessuno spenderebbe 2.000 euro tra contributi giudiziari e onorari per ottenere un risarcimento di 100, ma col nuovo sistema basterà che una sola associazione faccia causa per consentire a migliaia di cittadini di trarne beneficio.

E allora non avrà importanza che il risarcimento ottenuto dall'associazione sia di appena 50 euro: perchè questa cifrà dovrà essere poi moltiplicata per 10, 20, 50 0 500 mila ricorrenti. In pratica è quello che avviene quotidianamente in America.

Da oggi le grandi multinazionali che operano nel mondo dei servizi saranno costrette a fare i conti con i consumatori. Pensate a quelle compagnie aeree che smarriscono i bagagli: dovranno predisporre procedure di controllo più efficienti, altrimenti saranno sommerse dalle citazioni collettive e finiranno per pagare molto di più. E le compagnia telefoniche? Dovranno fare attenzione alle proprie tariffe... al minimo accenno di accordo anticoncorrenziale rischiano di dover risarcire tutti i clienti.


LA NORMATIVA ITALIANA


Come già detto, la "class action" italiana è stata inserita nella legge finanziaria ed entrerà in vigore tra circa sei mesi. Ovviamente ci sono alcune differenze col modello americano. Negli Usa gli effetti "benefici" di una vittoria si estendono automaticamente a tutti i cittadini, a meno che essi non abbiano deciso di fare causa alle aziende individualmente, mentre in Italia avviene il contrario: i cittadini sono esclusi automaticamente a meno che non si rivolgano all'associazione che ha promosso il giudizio per aderire.

Il legislatore ha aggiunto semplicemente un articolo (il 140-bis) al codice del consumo (d.lgs 206 del 2005). La disciplina in effetti è un pò scarna e c'è da scommetttere che i giudici colmeranno le lacune a colpi di sentenze. Tra parentesi quadre trovate alcune note esplicative per i "non addetti ai lavori". Il testo completo lo trovate nel sito del Governo. Su altalex è stato invece pubblicato un articolo che vi consiglio di leggere:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=1581

* * *

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 [associazioni nazionali iscritte in un apposito elenco] e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo [in pratica qualsiasi associazione e comitato che si batta per difendere un certo diritto] sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori [...]

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva [...]

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo [...] Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. [...]

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda [...]

sabato 22 dicembre 2007

Lo spirito del blog

Alcune precisazioni per chi ha intenzione di collaborare col blog. Negli ultimi mesi abbiamo pubblicato decine di post sugli argomenti più disparati. Questi messaggi hanno qualcosa in comune: approfondire questioni di interesse pubblico e cercare di dare risposte concrete ai problemi della gente.
E' quello che abbiamo sempre cercato di fare. In mille maniere diverse. Ad esempio presentando ricorsi amministrativi a favore dei cittadini vittime di ingiustizie, oppure organizzando manifestazioni sportive, oppure pubblicando approfondimenti su urbanistica e tecnologia, oppure raccontando in modo piacevole le tradizioni e le leggende della nostra città (Palermo).
"Costruiamo il domani" nasce quindi per essere costruttivo.

Siamo convinti che i problemi della nostra società non migliorerano col qualunquismo e con la polemica fine a se stessa, dicendo che tutto fa schifo, che tutti i politici sono corrotti, che la giustizia non funziona... E' troppo facile criticare: il difficile è costruire.
Nei nostri post ci siamo sempre sforzati di limitare le critiche e di lasciare spazio alle proposte. Per questo i messaggi pubblicati su questo blog dovranno essere scritti tenendo conto dell'utilità per i navigatori e del fatto che non necessariamente chi legge è chiamato a condividere tutto quello che stiamo scrivendo.

I messaggi polemici - indipendentemente dalle opinioni espresse - devono essere evitati perché "fuori tema". Grazie per la collaborazione!

giovedì 20 dicembre 2007

Foto della Coppa Natale di Karate

I 176 atleti che hanno aderito all'iniziativa, divisi per età e cintura,
hanno ricevuto un trofeo e un dono natalizio.

Diritto alla mobilità, limitazioni e blocchi del traffico


Diritto alla Mobilità diritto dei cittadini a muoversi liberamente ed essere messi in condizione di poterlo fare riconosciuto dall'ordinamento comunitario.

Perchè questo diritto non è ancora riconosciuto in Italia? Si può, con riferimento alle zone a traffico limitato e alle targhe alterne, parlare di violazione del suddetto diritto e di limitiazione incostituzionale della libertà di circolazione (il non poter uscire in automobile dal centro della città in determinate fasce orarie; o il non potervi rientrare, in automobile, sempre in determinate fasce orarie)? Sopratutto se aggiungiamo la mancata predisposizione di adeguate alternative di trasporto che soddisfino la domanda di mobilità delle merci e delle persone...?

Utilizzando le mie conoscenze e il diritto comunitario, utilizzando la comparazione ho potuto vedere che molti paesi europei stanno molto più avanti di noi. Con riferimento al nostro ordinamento si tende a far prevalere, sulla libertà di circolazione, l’interesse alla tutela dell’ambiente e il diritto alla salute, rispettivamente tutelati dagli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s e dall’art. 32 della Costituzione. Il d.m. 2 aprile 2002, n. 60, stabilisce poi che le Regioni debbano provvedere ad individuare, sulla base dei criteri determinati con decreto ministeriale, le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, stabilendo l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio; nelle predette zone “le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme”.

Nel Diritto Comunitario, l’Unione europea ha individuato quello del trasporto su strada tra i principali fattori che influenzano la qualità dell’aria, stabilendo così di intervenire per limitare l’uso dei mezzi di trasporto privati e mantenere entro “soglie tollerabili” il livello degli agenti inquinanti.
In conclusione la libertà di circolazione è una libertà che deve “fare i conti” con esigenze di sanità e di sicurezza, come stabilisce espressamente l’art. 16 Cost dove, nell'ambito dei diritti della persona umana, afferma che la libertà di movimento non può essere limitata se non nei casi e con le garanzia assicurate dalla detta norma.


venerdì 14 dicembre 2007

Targhe alterne nella ZTL A

Dal 14 dicembre è entrato in vigore il nuovo provvedimento di limitazione della circolazione veicolare al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. In base a detto provvedimento, dal 14 corrente mese sarà introdotta la circolazione con targhe alterne dal lunedì al sabato nelle vie interne alla Ztl A. L'ordinanza prevede che il lunedì, mercoledì e venerdì possano circolare veicoli con ultimo numero di targa dispari e il martedì, giovedì e sabato veicoli con ultimo numero di targa pari. Esempio di targa pari:

Esempio di targa dispari:

Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 9 alle 20 Saranno circa sessanta i vigili urbani per turno impegnati a sorvegliare le aree interessate dalla circolazione a targhe alterne a Palermo e la multa per i trasgressori ammonta a 70 euro.. All'interno dell'area in cui sarà in vigore il provvedimento, in deroga al divieto, potranno circolare i velocipedi, motoveicoli e ciclomotori catalizzati ai sensi della direttiva 97/24/CE (Euro 1) e quelli a quattro tempi, le vetture (fornite di bollino blu) con disabile a bordo titolare del contrassegno originale che dovrà essere regolarmente esposto; i veicoli di Prefettura, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Esercito, Protezione civile, Vigili del fuoco, Croce rossa, le ambulanze. La circolazione sarà consentita, inoltre, ad autoveicoli alimentati a metano o a gpl (in regola con il controllo dei gas di scarico), ibridi o elettrici. Deroghe al divieto sono previste anche per gli autobus (urbani ed extraurbani) che svolgono il servizio di trasporto pubblico e per i taxi (in regola con il controllo dei gas di scarico); per le auto di pubblici e privati in servizio di reperibilità che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro (per esempio chi si occupa di servizi di manutenzione o emergenza come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento o termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimenti deperibili e pasti per il servizio mensa, mezzi di informazione); per autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indifferibili ed indispensabili per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la certificazione medica ed in regola con il controllo dei gas di scarico. Potranno circolare anche i mezzi utilizzati per matrimoni e funerali (dotati di bollino blu).

mercoledì 12 dicembre 2007

Leggende e Racconti Palermitani: parte terza

“IL CORTILE DELLE SETTE FATE”

Dinnanzi al Monastero di Santa Chiara si trova un cortile che da sempre è stato chiamato “delle sette fate”. La leggenda vuole che esso tragga il proprio nome da un avvenimento che notte tempo soleva succedere: in quel posto si presentavano sette donne dette “di fuori”.
Queste donne si portavano con sé qualche uomo o qualche donna che a loro aggradava e facevano veder loro cose mai viste: balli, suoni, conviti, cose meravigliose.
E suole raccontarsi che se li conducessero sino al mare, al largo facendoli camminare sull’acqua senza bagnarsi.
Ogni notte facevano queste cose misteriose e poi al mattino scomparivano e non si parlava di loro.
L’unica cosa che rimaneva era il nome del luogo in cui la notte esse sarebbero riapparse: “il cortile delle sette fate”…

martedì 11 dicembre 2007

Al Palaoreto la Coppa Natale di Karate

Il Movimento Sportivo Popolare ed il comitato Costruiamo il domani, in collaborazione con le polisportive Polo Verde Palermo e Body Energy Carini, hanno organizzato un’esibizione di Karate, specialità Kata, per gli atleti dai sei anni in su.

Lo scopo della manifestazione, che si svolgerà il 20 dicembre al Palaoreto, è ribadire che la corretta alimentazione e l’attività sportiva rappresentano la giusta risposta agli squilibri edonistici ed utilitaristici della vita di oggi.
Tutti gli atleti che aderiranno all'iniziativa, divisi in sette classi per età e cintura, riceveranno un trofeo e un dono natalizio offerto dagli sponsor.

sabato 1 dicembre 2007

Biodiesel

Oggi avevo voglia di trattare un argomento di cui da qualche anno in ambito chimico si parla con insistenza, e di recente si è imposto all’attenzione di tutti: il biodiesel Il biodiesel è un carburante ottenuto da fonti rinnovabili quali oli vegetali e grassi animali, analogo al gasolio derivato dal petrolio. Contrariamente a quanto si crede comunemente, il biodiesel non è un olio vegetale puro e semplice, bensì il risultato di un processo chimico (transesterificazione con alcol metilico) a partire da questi o altri componenti biologici. Il processo produttivo più diffuso impiega metanolo per produrre esteri metilici, tuttavia anche l'etanolo può essere usato, ottenendo così un biodiesel composto da esteri etilici. Come sottoprodotto del processo di transesterificazione, si ottiene il glicerolo.

Le specifiche internazionali standard per il biodiesel sono fissate nella norma ISO 14214 e fissano alcuni punti importanti nei processi di produzione del biodiesel:

  • completezza della reazione
  • rimozione del glicerolo
  • rimozione del catalizzatore
  • rimozione degli alcoli
  • assenza di acidi grassi liberi

La conformità a queste caratteristiche viene generalmente verificata tramite gascromatografia.

Il carburante ottenuto secondo questi standard qualitativi risulta molto poco tossico; la dose letale LD50 è maggiore di 50 ml/kg, ben dieci volte superiore a quella del sale da cucina.

Il biodiesel può essere mescolato con il gasolio in ogni proporzione ed impiegato nei moderni motori diesel, anche se alcuni autoveicoli possono subire una degradazione di tubi e giunti in gomma per via del maggior potere solvente del biodiesel rispetto al gasolio tradizionale. La gomma sciolta dal biodiesel può poi formare depositi o intasare le linee dell'alimentazione del veicolo. L'adozione di gomme più resistenti nei veicoli di recente fabbricazione (dal 1992 in poi) dovrebbe aver risolto questo inconveniente, senza contare che il maggior potere solvente del biodiesel aiuta a mantenere pulito il motore sciogliendo residui eventualmente presenti.

Il biodiesel, rispetto al gasolio, non è esplosivo, con un flash point posto a 150 °C per il biodiesel rispetto ai 64 °C del gasolio. Contrariamente al gasolio, è biodegradabile e non tossico, e riduce significativamente le emissioni tossiche quando viene bruciato come carburante.

Dal punto di vista ambientale, il biodiesel presenta alcune differenze rispetto al gasolio:

  • il biodiesel, rispetto al gasolio, riduce le emissioni nette di ossido di carbonio (CO) del 50% circa e di anidride carbonica del 78,45% perché il carbonio delle sue emissioni è quello che era già presente nell'atmosfera e che la pianta ha fissato durante la sua crescita e non, come nel caso del gasolio, carbonio che era rimasto intrappolato in tempi remoti nella crosta terrestre.
  • il biodiesel praticamente non contiene idrocarburi aromatici; le emissioni di idrocarburi aromatici polinucleati (benzopireni) sono ridotti fino ad un massimo del 71%.
  • il biodiesel non ha emissioni di diossido di zolfo (SO2), dato che non contiene zolfo.
  • il biodiesel riduce l'emissione di polveri sottili fino ad un massimo del 65%.
  • il biodiesel produce più emissioni di ossidi di azoto (NOx) del gasolio; inconveniente che può essere contenuto riprogettando i motori diesel e dotando gli scarichi di appositi catalizzatori.

In alcuni stati e regioni dove è stato valutato il passaggio integrale ai biocombustibili si è giunti alla conclusione che tale soluzione avrebbe richiesto enormi estensioni di territorio se si fossero scelte le coltivazioni tradizionali. Considerando solo queste ultime ed analizzando il quantitativo di biodiesel che può essere prodotto per unità di terreno coltivato, è emerso che gli Stati Uniti, nazione con una richiesta energetica pro capite tra le più elevate, non possiede abbastanza territorio coltivabile per rifornire i veicoli della propria popolazione. Ed è proprio in questi termini che sorge il problema più grande: è probabile che per alimentarle a biodiesel sia necessario coltivare una buona parte di ettari terreno a piante che alimenteranno i motori delle auto.

Un tale uso delle risorse agricole comporterà la presumibile uscita dal mercato alimentare di una parte enorme della popolazione mondiale e la salita dei prezzi dei terreni coltivabili, nonché delle derrate alimentari. E’ sicuramente più redditizia la coltivazione di lande di terra per produrre “materie prime” per biodisel, piuttosto che grano o altri prodotti agricoli: già da qualche settimana si vocifera proprio di un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità (pasta e pane su tutti) in quei paesi in cui si è fatto un passo decisivo verso la produzione di Biodiesel. Accadrà dunque che i paesi più sviluppati riusciranno in qualche modo ad attutire l’aumento dei costi di tutti quei beni di cui si parlava pocanzi, mentre quelli del terzo mondo finiranno con l’affamarsi ancora di più..

Qui sorge il dilemma: salvare il pianeta affamando ancora di più la parte di esso che vive di stenti, oppure lasciarlo morire provando a salvare coloro i quali chiedono un pezzo di pane?