sabato 31 gennaio 2015

Medicina e odontoiatria, al via la campagna per ottenere il trasferimento in Italia senza obbligo di superare il test di ammissione

Dopo la recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria (ne abbiamo parlato in questo post), per gli studenti italiani che studiano all'estero è possibile chiedere il trasferimento in Italia senza dover prima superare il test di ammissione, tramite ricorso al Tar. In basso pubblichiamo un provvedimento, a favore di alcuni studenti che si erano rivolti a "Costruiamo il domani", che li ammette a frequentare "Medicina e Chirurgia" presso l'Università statale di Milano.

Per ulteriori informazioni potete contattarci a quest'indirizzo: scriviacid@gmail.com

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N. 00084/2015 REG.PROV.CAU.


N. 02917/2014 REG.RIC. 

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Emanuele XXXXXXXXXXXX, Giuseppe XXXXXXXXXXXXX, Francesco XXXXXXXXXXX, Edoardo XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Milano, Via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar;

contro
Universita' degli Studi di Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; 
nei confronti di
Federico YYYYYYYY, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Zanata, Francesco Maria Curato, Luigi Decio, con domicilio eletto presso Luigi Decio in Milano, Via Filippo Corridoni, 11; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei 4 dinieghi "di nulla osta al trasferimento" relativi al corso di laurea di "Medicina e chirurgia" dell'Università degli studi di Milano emanati il 28.08.14 e notificati ai ricorrenti il 02.09.14; dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Università dopo il 02.09.14 intitolato "esiti richieste nulla osta da altre università", nel quale non figura il nome dei ricorrenti e nel quale è stato consentito unicamente il trasferimento di n. 9 studenti al quinto anno del corso di laurea di medicina e chirurgia; dell'avviso pubblicato il 10.07.14 nel sito web dell'università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22.08.14, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l'offerta formativa del corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di "Medicina e chirurgia" degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del corso di laurea de quo; dei dd.mm del Miur di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di "medicina e chirurgia" e dei verbali dei relativi "tavoli tecnici" tenutisi presso il Miur, relativi agli ultimi 5 anni accademici (aa.aa. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l'Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l'offerta formativa reale dell'ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Federico YYYYYYY;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente, anche alla luce di quanto sarà deciso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio a cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito una questione analoga, con ordinanza n.454 del 25 luglio 2014;
Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l’interesse dell’appellante all’ammissione con riserva al corso di laurea;
Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea in questione;
Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Corsi di laurea a "numero chiuso": Il Consiglio di Stato legittima i trasferimenti dall'estero senza l'obbligo di superare il test

Il Consiglio di Stato dà il via libera ai trasferimenti dall'estero senza superamento del test di accesso.

L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.

Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.

I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.

Secondo i giudici deve escludersi che i trasferimenti dall'estero ai corsi di laurea italiani a "numero chiuso" sia condizionata "all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studii, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso".

La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.

In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!

martedì 6 gennaio 2015

E' possibile ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di medico conseguito in Serbia?

Riceviamo e pubblichiamo:

Le volevo fare alcune domande.
La mia ragazza è serba vive a Belgrado. Fa medicina in un università di cui non mi ricordo il nome, comunque per medicina ha fama di essere la migliore in Serbia. Una volta laureata quanto le sarebbe difficile far valere la laurea in Italia? E la specializzazione in chirurgia in Serbia, c'è modo di farla valere in Italia? E in quanto tempo? 
Grazie mille per l'aiuto
Alessandro


In genere, quando si chiede al Ministero della Salute il riconoscimento di un titolo professionale extra Ue  (medico, dentista, infemiere...) capita spesso che al laureato vengono imposte misure compensative molto severe (superamento in un solo giorno di 6-7 materie scritte - le più complesse del corso di laurea - tramite test a risposta multipla molto difficili e poi esame orale, per cui la solo insufficienza in una di queste materie comporta il dover ripetere l'intero test dopo almeno 6 mesi, senza poter contare sulle materie già superate). 

Contro i decreti del Ministero della Salute esistono solo due strategie difensive: impugnare immediatamente (con ricorso al Tar) il decreto ministeriale che stabilisce il numero di materie da sostenere, in quanto spesso questi decreti sono poco motivati, nel senso che impongono di superare una serie di materie, ma senza spiegarne bene il motivo. L'errore in cui incappano molti è quello di ottenere il decreto e non impugnarlo entro 60 giorni (o 120 se con Ricorso straordinario), fiduciosi nell'immediato superamento della prova. Poi, resisi conto della difficoltà dell'esame, vorrebbero fare ricorso al Tar contro il decreto-capestro... ma ormai è troppo tardi. 

Un'altra possibilità - da valutare caso per caso - è rinunciare al riconoscimento professionale (che in teoria dovrebbe essere la via più semplice per inserirsi nel mondo del lavoro!) e optare per il riconoscimento accademico della propria laurea, effettuato dalle università italiane. Anche qui spesso le università sollevano mille obiezioni - a volte fondate e a volte non fondate - ma in linea di massima è possibile superarle tramite ricorso al Tar. Una volta riconosciuto il titolo accademico, occorrerà superare in Italia l'esame di abilitazione al pari di un qualunque laureato in medicina o odontoiatria (il che non è un problema, vista la notoria facilità di questi esami di abilitazione).

Per quanto riguarda la specializzazione, è difficile dare una risposta precisa. Innanzi tutto, per ottenere il riconoscimento della specializzazione, occorre ottenere prima il riconoscimento del titolo professionale di medico (oppure, se si è ottenuto il riconoscimento del titolo accademico presso una università italiana, superare l'esame di Stato in Italia). Poi occorrerà rivolgersi al Ministero della Salute e avanzare apposita istanza per il riconoscimento della specializzazione. Per avere delle chance di riconoscimento della specializzazione, occorre valutare la durata del corso di specializzazione e le modalità di svolgimento. In generale, se durata e contenuto coincidono, non ci dovrebbero essere problemi. Se una delle due non coincide, il riconoscimento potrebbe essere rifiutato. Anche qui, in caso di rifiuto, la possibilità è una sola: rassegnarsi al diniego oppure, nel caso in cui lo si ritenga oggettivamente infondato, ricorrere al Tar entro 60 giorni (o presentare ricorso straordinario entro 120 giorni).

Leggendo questo blog sembra quasi che tutto ruoti intorno al Tar. Ma l'unico modo per censurare l'operato della P.A. è quello di rivolgersi al Giudice amministrativo. Non esistono altre strade. Nel 99% dei casi la P.A. che commette un errore - anche di fronte al più imbarazzante degli errori - tende a non smentire sé stessa. Abbiamo conosciuto pochissimi dirigenti disposti ad ammettere di essersi sbagliati. E i loro superiori, quasi sempre, non hanno avuto il coraggio di intervenire nei confronti dei subordinati. Diffide, memorie e ricorsi gerachici sono spesso inutili, specialmente se scritti dal cittadino (se a scrivere è un bravo giurista, a volte la situazione cambia, ma non sempre...). Questi strumenti possono solo servire nell'ottica di un futuro ricorso al Tar... col quale fare vedere al Giudice quant'è stata ottusa la P.A. Almeno così, in sede di liquidazione delle spese, il Giudice ne terrà conto...

lunedì 5 gennaio 2015

Scuole di specializzazione in Medicina, perché non crediamo alle 12.000 borse

Il 2014 si è chiuso con migliaia di iscrizioni in sovrannumero nei corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria (oltre 5.000 studenti ammessi dai Tar e dal Consiglio di Stato), dovute in buona parte alla manomissione di un plico destinato all’Università di Bari, nonché ad altre irregolarità di cui hanno beneficiato anche tanti studenti, oggi ammessi a frequentare i due corsi di laurea.

Il 2015 sarà l’anno delle iscrizioni in sovrannumero alle scuole di specializzazione in medicina? Sul punto abbiamo qualche riserva. Il fatto che vi siano state alcune irregolarità in un concorso di specializzazione non significa automaticamente che il ricorrente avrà diritto a chiedere l’iscrizione in sovrannumero, come avvenuto a Medicina nei mesi passati. Il nostro scetticismo deriva da una riflessione sulla "prova di resistenza".

Il Consiglio di Stato, in materia di ammissione ai corsi di laurea a “numero chiuso”, nel 2012 ha ammesso una studentessa con questa motivazione: “in base alla prospettazione difensiva della ricorrente si desume che per effetto dello scorrimento della graduatoria sono stati ammessi al corso soggetti (...) che hanno ottenuto un solo punto in più rispetto alla odierna appellante (che ha ottenuto punti 40,75), ai fini della cosiddetta prova della resistenza è sufficiente dimostrare la illegittima formulazione di un solo quiz (la cui risposta esatta dava diritto ad un punto). Non par dubbio, infatti, che la sua corretta formulazione avrebbe potuto suggellare fin da subito un esito della prova favorevole per l’appellante, che così avrebbe potuto conseguire pleno iure l’ammissione al corso di laurea” (Consiglio di Stato, VI, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5485, punto n. 3).

Ebbene, superare la “prova di resistenza” significa dimostrare ai Giudici che i motivi di ricorso sono tali da fare ottenere il “bene della vita” a cui si aspira (superamento del concorso, aggiudicazione della gara d’appalto, ottenimento della concessione edilizia…). Il ricorrente al Tar deve superare questa prova.

Questo avviene di norma per candidati rimasti fuori per pochissimi punti che riescono a dimostrare che alcune loro risposte – considerate errate dai compilatori del test – in realtà erano esatte e che l’attribuzione del punteggio in più li avrebbe collocati in graduatoria.

Gli eventi perturbativi verificatisi durante i test per l’ammissione alle specializzazioni a nostro avviso sono stati gravi ma non sono tali da comportare di per sé l’iscrizione in sovrannumero, a meno che non si dimostri che senza di essi il ricorrente sarebbe stato probabilmente ammesso, dimostrazione forse possibile per i candidati classificati vicinissimi all’ultimo degli ammessi, ma assai difficile per tutti gli altri.

Dal nostro punto di vista, il fatto che alcuni candidati erano nelle condizioni di usare il cellulare o che alcuni Pc teoricamente potevano essere utilizzati per navigare a internet, non è abbastanza per l’accoglimento di un ricorso al Tar in cui si chiede l'iscrizione in sovrannumero (e tutti i ricorsi presentati - c'è da scommetterci - chiederanno in via principale l'iscrizione in sovrannumero). 

La mera esistenza di vizi inoltre non comporta di per sé il diritto a chiedere la ripetizione dell’intero concorso, dando luogo più facilmente al diritto al risarcimento del danno da “perdita di chance”, che in alcuni casi potrebbe essere modesto, perché il concorso per l’ammissione alla scuole di specializzazione è annuale, per cui il candidato ingiustamente bocciato nel 2014 ha teoricamente la possibilità di “rifarsi” nel 2015.

Eppure quest’anno molto medici con punteggi di 10-15-20 punti sotto l’ultimo degli ammessi  hanno presentato ricorsi individuali o collettivi, pagando a volte cifre notevoli. E’ bene essere chiari: riteniamo che difficilmente i loro ricorsi saranno accolti. In ogni caso, con punteggi tanto bassi appare utopistico sperare nell’iscrizione in sovrannumero.

Qualcuno potrebbe obiettare che il Tar Lazio nel 2014 ha ammesso migliaia di studenti a Medicina per violazioni di regole procedurali, con punteggi a volte molto bassi. Anche i ricorrenti che si erano rivolti a “Costruiamo il domani” sono stati ammessi dal Tar Lazio e ora frequentano Medicina in Italia, ma ribadiamo che le due situazioni sono diverse.

La situazione dei corsi di laurea a “numero chiuso” a nostro avviso non è paragonabile a quella delle specializzazioni, perché lo studente di Medicina non viene pagato dallo Stato per studiare, mentre lo specializzando sì (almeno 25.000,00 lordi l’anno).

Ecco perché il Giudice amministrativo, che in passato è stato molto “largo” nel concedere le iscrizioni in sovrannumero ai corsi di laurea a “numero chiuso”. Insomma, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nel “dubbio” che la procedura per l'ammissione al primo anno di Medicina si fosse svolta in maniera irregolare, il Giudice ha preferito disporre le iscrizioni in sovrannumero degli studenti, misura che è avvenuta “a costo zero” per lo Stato. Inoltre è anche vero che spesso i ricorrenti hanno sostenuto con interessanti argomentazioni che l’Università aveva le risorse per accogliere un maggior numero di studenti al primo anno.

Le iscrizioni in sovrannumero per le specializzazioni, a differenza che per quelle di medicina, sarebbero invece molto problematiche perché non avvererebbero a “costo zero”. Esse interferirebbero con il potere della P.A. di decidere come spendere le risorse dei cittadini, costringendo a destinare nuove risorse per la formazione di specializzandi. Ma il SSN è in grado di formare adeguatamente questi specializzandi? E' in grado, dopo la specializzazione, di assorbirli?

Che interesse ha lo Stato a formare specialisti in sovrannumero costretti a fuggire all’estero dopo la specializzazione per trovare lavoro? Eppure, se tutti i 12.000 aspiranti specializzandi venissero ammessi alle scuole  (come utopisticamente chiesto dal comitato “12.000borse”), si verificherebbe esattamente questa situazione.

CONCLUSIONI

Alcuni candidati giunti vicinissimi all’ammissione, con una rettifica del proprio punteggio operata dal Tar per errata valutazione dei titoli di studio o errata formulazione dei quesiti, potrebbero ottenere l’iscrizione (in sovrannumero o in sostituzione degli ultimi ammessi) o comunque un cospicuo risarcimento del danno da “perdita di chance”. 

Chi invece ha ottenuto un punteggio molto basso (a nostro avviso) difficilmente trarrà giovamento dal ricorso, indipendentemente dalla gravità delle violazioni verificatesi quest’anno e dalle argomentazioni giuridiche utilizzate, in quanto l’ottenimento di un punteggio troppo basso potrebbe determinare il rigetto del ricorso per mancato superamento della “prova di resistenza”. 

L’attesa sarà comunque breve perché tra poche settimane (i primi ricorsi saranno discussi nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 e soprattutto in quella del 29 gennaio 2015) i giudici si pronunceranno sulle ordinanze cautelari chieste dai ricorrenti e si potrà iniziare ad avere le idee più chiare sulla situazione. Difficile che prima di allora ci siano novità (anche se non è da escludere che il Tar possa accogliere qualche misura cautelare urgente, strumento che il giudice concede prima che il ricorso sia discusso in camera di consiglio).


In questa fase consigliamo ai medici che hanno presentato ricorso (nessuno di loro è seguito da "Costruiamo il domani") di aspettare pazientemente. Evitate di contattare i vostri avvocati con richieste di aggiornamento che sottraggano tempo prezioso alla vostra difesa (se l'avvocato è impegnato a rispondere alle richieste dei suoi assistiti - specie nei casi di ricorso collettivo - ha meno tempo per scrivere gli atti processuali!). Saranno i vostri avvocati ad informarvi appena ci saranno novità significative.