REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2127/2009
Reg.Dec.
N. 6740 Reg.Ric.
ANNO 2008
sul ricorso in appello n. 6740/2008, proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, dall’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n.12;
contro
[segue l'elenco degli oltre 2000 ricorrenti]
rappresentati e difesi dagli Avv. Aurelio Leone e Michele Bonetti con domicilio eletto in Roma viale Angelico n. 97 presso lo studio del primo;
per l'annullamento
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 relatore il Consigliere Roberta Vigotti. Uditi gli avv. Bonetti, Leone e l’avv. dello Stato Aiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Il ricorso di primo grado è inammissibile.
Come questo Consiglio di Stato ha più volte osservato, la presentazione di un gravame da parte di un gran numero di ricorrenti, che non specifichino, come nella fattispecie, le singole e concrete posizioni legittimanti e i presupposti dell’azione, e quindi né l’esito delle prove, né il punteggio singolarmente riportato, né, addirittura, l’ateneo presso il quale hanno sostenuto la prova e la specifica graduatoria impugnata, priva il giudice della possibilità di controllare la concreta e individuale pretesa vantata dai singoli (per tutte, Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 301) e, quindi, l’effettiva sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, anche alla luce del principio del contraddittorio e con particolare riguardo all’effettiva esistenza di un interesse ristorabile per effetto dell’accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio.
Per effetto della riscontrata inammissibilità del ricorso di primo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Roberta Vigotti Consigliere est.








