giovedì 9 aprile 2009

Numero chiuso, Consiglio di Stato respinge ricorso Udu

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero dell'Università contro la sentenza del Tar Lazio che aveva ordinato l'annullamento dei test di medicina del 2007 alla Sapienza.
Secondo il Consiglio di Stato i test di medicina non potevano essere annullati perchè i 2000 ricorrenti, al momento di presentare il ricorso al Tar, non hanno specificato la loro posizione in graduatoria nè l'ateneo di appartenenza... La mancanza di queste informazioni, quindi, avrebbe impedito ai giudici di valutare l' "interesse ad agire" dei ricorrenti.
Il Consiglio di Stato quindi non è entrata nel merito della questione. Questo significa che i giudici probabilmente nei prossimi mesi saranno chiamati a pronunciarsi nuovamente sulla vicenda. Infatti il Tar Lazio è stato letteralmente sommerso di ricorsi individuali in cui si chiede l'annullamento dei test della Sapienza e di altri atenei... Bisognerà vedere se il Tar Lazio confermerà la decisione di annullare i test e se il Consiglio di Stato continuerà a dichiarare i ricorsi inammissibili o se li analizzerà nel merito.
In una parola tutto è possibile. Infatti i ricorsi in materia di graduatorie hanno efficacia nei confronti di tutti i candidati. Quindi basterebbe l'accoglimento di un solo ricorso per invalidare l'intera graduatoria e costringere il Ministero a emanare una sanatoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2127/2009
Reg.Dec.
N. 6740 Reg.Ric.
ANNO 2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6740/2008, proposto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, dall’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n.12;
contro

[segue l'elenco degli oltre 2000 ricorrenti]

rappresentati e difesi dagli Avv. Aurelio Leone e Michele Bonetti con domicilio eletto in Roma viale Angelico n. 97 presso lo studio del primo;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio sede di Roma Sezione III bis n.5986/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009 relatore il Consigliere Roberta Vigotti. Uditi gli avv. Bonetti, Leone e l’avv. dello Stato Aiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Ministero dell’università e della ricerca chiede la riforma della sentenza con la quale il TAR del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso proposto da circa duemila ricorrenti per l’annullamento della graduatoria delle prove di selezione per l’ingresso al corso di laurea in medicina e chirurgia dell’anno accademico 2007/2008. Avverso la medesima decisione hanno proposto appello incidentale alcuni degli originari ricorrenti, esclusi dall’effetto invalidante della sentenza in quanto non avevano coinvolto nell’impugnazione le università presso le quali era stata sostenuta la prova di ammissione, diverse dalla università La Sapienza di Roma.
Il ricorso di primo grado è inammissibile.
Come questo Consiglio di Stato ha più volte osservato, la presentazione di un gravame da parte di un gran numero di ricorrenti, che non specifichino, come nella fattispecie, le singole e concrete posizioni legittimanti e i presupposti dell’azione, e quindi né l’esito delle prove, né il punteggio singolarmente riportato, né, addirittura, l’ateneo presso il quale hanno sostenuto la prova e la specifica graduatoria impugnata, priva il giudice della possibilità di controllare la concreta e individuale pretesa vantata dai singoli (per tutte, Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 301) e, quindi, l’effettiva sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, anche alla luce del principio del contraddittorio e con particolare riguardo all’effettiva esistenza di un interesse ristorabile per effetto dell’accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio.
Per effetto della riscontrata inammissibilità del ricorso di primo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e per l’effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Roberta Vigotti Consigliere est.

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