venerdì 28 dicembre 2007

Arrivano le "class action": più tutela per i consumatori

Da oggi i consumatori hanno uno strumento in più per difendere i propri diritti: il Senato ha infatti definitivamente approvato in finanziaria le norme sulla "class action". Grazie a questo meccanismo i consumatori potranno realizzare cause collettive contro le aziende. Le norme entreranno in vigore decorsi i 180 giorni dall'approvazione della finanziaria.

Confindustria ha criticato violentemente il provvedimento (non sono per niente meravigliato!) sostenendo che le azioni collettive potrebbero diventare fonte di abusi ai danni delle imprese italiane. Il rischio - onestamente - è più teorico che pratico, visto che la legge prevede che i giudici abbiano il compito di dichiarare inammisibili le "class action" pretestuose. Inoltre queste azioni saranno propronibili solo davanti al tribunale, per di più in composizione collegiale. Questo accorgimento dovrebbe essere sufficiente, di per sè, a impedire gli abusi.

La "class action" segna un progresso del nostro sistema giuridico nella piena tutela dei diritti collettivi. Fino ad oggi, infatti, il cittadino che voleva ottenere un risarcimento era costretto ha intentare una causa individuale. Con la conseguenza che spesso i costi superavano di gran lunga i benefici. E' ovvio infatti che nessuno spenderebbe 2.000 euro tra contributi giudiziari e onorari per ottenere un risarcimento di 100, ma col nuovo sistema basterà che una sola associazione faccia causa per consentire a migliaia di cittadini di trarne beneficio.

E allora non avrà importanza che il risarcimento ottenuto dall'associazione sia di appena 50 euro: perchè questa cifrà dovrà essere poi moltiplicata per 10, 20, 50 0 500 mila ricorrenti. In pratica è quello che avviene quotidianamente in America.

Da oggi le grandi multinazionali che operano nel mondo dei servizi saranno costrette a fare i conti con i consumatori. Pensate a quelle compagnie aeree che smarriscono i bagagli: dovranno predisporre procedure di controllo più efficienti, altrimenti saranno sommerse dalle citazioni collettive e finiranno per pagare molto di più. E le compagnia telefoniche? Dovranno fare attenzione alle proprie tariffe... al minimo accenno di accordo anticoncorrenziale rischiano di dover risarcire tutti i clienti.


LA NORMATIVA ITALIANA


Come già detto, la "class action" italiana è stata inserita nella legge finanziaria ed entrerà in vigore tra circa sei mesi. Ovviamente ci sono alcune differenze col modello americano. Negli Usa gli effetti "benefici" di una vittoria si estendono automaticamente a tutti i cittadini, a meno che essi non abbiano deciso di fare causa alle aziende individualmente, mentre in Italia avviene il contrario: i cittadini sono esclusi automaticamente a meno che non si rivolgano all'associazione che ha promosso il giudizio per aderire.

Il legislatore ha aggiunto semplicemente un articolo (il 140-bis) al codice del consumo (d.lgs 206 del 2005). La disciplina in effetti è un pò scarna e c'è da scommetttere che i giudici colmeranno le lacune a colpi di sentenze. Tra parentesi quadre trovate alcune note esplicative per i "non addetti ai lavori". Il testo completo lo trovate nel sito del Governo. Su altalex è stato invece pubblicato un articolo che vi consiglio di leggere:

http://www.altalex.com/index.php?idnot=1581

* * *

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 [associazioni nazionali iscritte in un apposito elenco] e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo [in pratica qualsiasi associazione e comitato che si batta per difendere un certo diritto] sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori [...]

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva [...]

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo [...] Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. [...]

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda [...]

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