giovedì 20 dicembre 2007

Diritto alla mobilità, limitazioni e blocchi del traffico


Diritto alla Mobilità diritto dei cittadini a muoversi liberamente ed essere messi in condizione di poterlo fare riconosciuto dall'ordinamento comunitario.

Perchè questo diritto non è ancora riconosciuto in Italia? Si può, con riferimento alle zone a traffico limitato e alle targhe alterne, parlare di violazione del suddetto diritto e di limitiazione incostituzionale della libertà di circolazione (il non poter uscire in automobile dal centro della città in determinate fasce orarie; o il non potervi rientrare, in automobile, sempre in determinate fasce orarie)? Sopratutto se aggiungiamo la mancata predisposizione di adeguate alternative di trasporto che soddisfino la domanda di mobilità delle merci e delle persone...?

Utilizzando le mie conoscenze e il diritto comunitario, utilizzando la comparazione ho potuto vedere che molti paesi europei stanno molto più avanti di noi. Con riferimento al nostro ordinamento si tende a far prevalere, sulla libertà di circolazione, l’interesse alla tutela dell’ambiente e il diritto alla salute, rispettivamente tutelati dagli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s e dall’art. 32 della Costituzione. Il d.m. 2 aprile 2002, n. 60, stabilisce poi che le Regioni debbano provvedere ad individuare, sulla base dei criteri determinati con decreto ministeriale, le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, stabilendo l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio; nelle predette zone “le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme”.

Nel Diritto Comunitario, l’Unione europea ha individuato quello del trasporto su strada tra i principali fattori che influenzano la qualità dell’aria, stabilendo così di intervenire per limitare l’uso dei mezzi di trasporto privati e mantenere entro “soglie tollerabili” il livello degli agenti inquinanti.
In conclusione la libertà di circolazione è una libertà che deve “fare i conti” con esigenze di sanità e di sicurezza, come stabilisce espressamente l’art. 16 Cost dove, nell'ambito dei diritti della persona umana, afferma che la libertà di movimento non può essere limitata se non nei casi e con le garanzia assicurate dalla detta norma.


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"Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa, non è affatto una prova che non sia completamente assurda. Anzi, considerata la stupidità della maggioranza degli uomini, è più probabile che un'opinione diffusa sia cretina anziché sensata". Bertrand Russell.