lunedì 8 marzo 2010

Lista Polverini, Tar respinge sospensiva

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta con cui il Pdl contestava la decisione della Corte d'Appello di escludere la lista di Roma. Per i giudici amministrativi il dl 'salva liste' non 'puo' trovare applicazione perche' la Regione Lazio ha dettato proprie disposizioni in tema elettorale esercitando le competenze date dalla Costituzione'. 'A seguito dell'esercizio della potesta' legislativa regionale la potesta' statale non puo' trovare applicazione nel presente giudizio', concludono.

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La normativa regionale a cui il Tar fa riferimento è la legge della regionale n. 2 del 2005.

Essa, a sua volta, rinvia alla legge n. 108 del 1968 (elezioni regionali), apportandovi alcune modifiche marginali. I giudici ritengono che il decreto legge, modificando la legge n. 108, abbia invaso la competenza della Regione, in quanto la Regione con la legge n. 2 del 2005 si è dotata di una propria legge elettorale e ciò precluderebbe l'intervento legislativo dello Stato...

Questa spiegazione mi lascia perplesso.

Faccio notare, in primo luogo, che l'assemblea regionale laziale con la propria legge elettorale ha effettuato un "rinvio dinamico". Infatti, se il legislatore regionale avesse voluto dettare una normativa autonoma, non avrebbe certo rinviato alla legge del 1968, ma ne avrebbe riprodotto al proprio interno il contenuto adattandolo alle proprie esigenze, mettendosi dunque al riparo da future modifiche.

In secondo luogo, la legge del 1968 regola anche i poteri della Corti di Appello e degli apparati statali incaricati di presiedere il contenzioso elettorale: tutte queste norme, così come quelle relative ai termini per la presentazione delle liste, non possono rientrare nella potesta delle regioni perchè riguardano la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili", materia riservata allo Stato dall'art. 117 della Costituzione!

Tra pochi giorni il Consiglio di Stato dirà la sua. La soluzione migliore, dal mio punto di vista, resta quella di concedere la sospensiva alla lista e di rimettere la vicenda alla Corte costituzionale per un esame più approfondito.

ore 22.33

2 commenti:

  1. Non sono d'accordo. Già la Corte Costituzionale aveva affermato che le regioni nella loro competenza esclusiva ben potevano RECEPIRE la legge nazionale. Quindi il richiamo presente nelle numerose leggi regionali elettorali recependo "per relationem" la normativa nazionale avevano "incorporato" il testo nella legge rgionale senza che essa cessasse di essee tale. U na sorta di incorporazione del testo nella normativa regionale al quale moltissime regioni hanno poi portato delle modificazioni per adattarle al sistema lettorale prescelto. Da ciò ne deriva che la competenza per mutare la normativa regionale (in materia elettorale regionale) spettti solo alle Regioni medesime. Trattasi quindi di rinvio "statico" per usare un termine contrapposto a ciò che ha utilizzato il commentatore. Reputo dubbio - è vero - il diniego di una sospensiva fondata sul fumus bonis juris (od il suo contrario) dovuto alla incostituzionalità della legge...trattasi di una sorta di giudizio prognostico che il T.A.R. ha compiuto reputando il decreto palesemente anticostituzionale. Che per i motivi sopra adotti lo è quasi di certo.
    Dott. Nicola Andrea Cisbani

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  2. Gentile Dottore,
    rispetto il suo punto di vista, tuttavia la sua spiegazione non mi convince.

    Vero è che la Corte costituzionale (sentenza n. 196/2003) ha sostenuto la tesi del "rinvio statico" affermando la possibilità del recepimento della normativa elettorale statale "per relationem", come da lei osservato. Nessuno lo nega.

    Il punto è un altro. Le norme procedurali inerenti il deposito della lista, a mio avviso, sono norme di competenza esclusiva dello Stato in quanto attinenti la "determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili" (art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione).

    Dunque il rinvio a tali norme deve essere considerato "dinamico" e non "statico". La regione, intendo dire, non è libera di manipolare queste norme a suo piacimento.

    Se domani il Governo, per ipotesi, votasse un decreto legge in cui afferma che i cittadini possono presentare le liste per le elezioni regionali 10 giorni prima del voto, ad esempio, tale norma sarebbe a mio avviso costituzionale e dovrebbe essere applicato in tutte le Regioni...

    Mi ribello a una nazione in cui i termini e le modalità di deposito delle liste vengono stabiliti a livello periferico e non centrale, con palesi disaprità di trattamento. Continuando di questo passo, infatti, alcune regioni potrebbero decidere che la decisione sull'ammissibilità delle liste non spetta alla Corte d'Appello ma, ad esempio, ai difensori civici. Quest'idea di federalismo mi fa rabbrividire...

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"Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa, non è affatto una prova che non sia completamente assurda. Anzi, considerata la stupidità della maggioranza degli uomini, è più probabile che un'opinione diffusa sia cretina anziché sensata". Bertrand Russell.