tag:blogger.com,1999:blog-7161209130908804269.post8443091302294223699..comments2022-03-03T09:27:36.247+01:00Comments on :: COSTRUIAMO IL DOMANI ::: Lista Polverini, Tar respinge sospensivaGiuseppe Liparihttp://www.blogger.com/profile/05726652357296067409noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-7161209130908804269.post-43137822042620202932010-03-09T23:28:26.029+01:002010-03-09T23:28:26.029+01:00Gentile Dottore,
rispetto il suo punto di vista, t...Gentile Dottore,<br />rispetto il suo punto di vista, tuttavia la sua spiegazione non mi convince.<br /><br />Vero è che la Corte costituzionale (sentenza n. 196/2003) ha sostenuto la tesi del "rinvio statico" affermando la possibilità del recepimento della normativa elettorale statale "per relationem", come da lei osservato. Nessuno lo nega.<br /><br />Il punto è un altro. Le norme procedurali inerenti il deposito della lista, a mio avviso, sono norme di competenza esclusiva dello Stato in quanto attinenti la "determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili" (art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione). <br /><br />Dunque il rinvio a tali norme deve essere considerato "dinamico" e non "statico". La regione, intendo dire, non è libera di manipolare queste norme a suo piacimento.<br /><br />Se domani il Governo, per ipotesi, votasse un decreto legge in cui afferma che i cittadini possono presentare le liste per le elezioni regionali 10 giorni prima del voto, ad esempio, tale norma sarebbe a mio avviso costituzionale e dovrebbe essere applicato in tutte le Regioni...<br /><br />Mi ribello a una nazione in cui i termini e le modalità di deposito delle liste vengono stabiliti a livello periferico e non centrale, con palesi disaprità di trattamento. Continuando di questo passo, infatti, alcune regioni potrebbero decidere che la decisione sull'ammissibilità delle liste non spetta alla Corte d'Appello ma, ad esempio, ai difensori civici. Quest'idea di federalismo mi fa rabbrividire...Giuseppe Liparihttps://www.blogger.com/profile/05726652357296067409noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7161209130908804269.post-50746293571128626182010-03-09T06:05:44.483+01:002010-03-09T06:05:44.483+01:00Non sono d'accordo. Già la Corte Costituzional...Non sono d'accordo. Già la Corte Costituzionale aveva affermato che le regioni nella loro competenza esclusiva ben potevano RECEPIRE la legge nazionale. Quindi il richiamo presente nelle numerose leggi regionali elettorali recependo "per relationem" la normativa nazionale avevano "incorporato" il testo nella legge rgionale senza che essa cessasse di essee tale. U na sorta di incorporazione del testo nella normativa regionale al quale moltissime regioni hanno poi portato delle modificazioni per adattarle al sistema lettorale prescelto. Da ciò ne deriva che la competenza per mutare la normativa regionale (in materia elettorale regionale) spettti solo alle Regioni medesime. Trattasi quindi di rinvio "statico" per usare un termine contrapposto a ciò che ha utilizzato il commentatore. Reputo dubbio - è vero - il diniego di una sospensiva fondata sul fumus bonis juris (od il suo contrario) dovuto alla incostituzionalità della legge...trattasi di una sorta di giudizio prognostico che il T.A.R. ha compiuto reputando il decreto palesemente anticostituzionale. Che per i motivi sopra adotti lo è quasi di certo.<br />Dott. Nicola Andrea CisbaniAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/00718072913726125109noreply@blogger.com