giovedì 3 gennaio 2008

Arrivano i saldi, ma non sui diritti.

La corsa alle opportunità di risparmio e l’euforia dello shopping possono riservare brutte sorprese, specialmente se non si conoscono i propri diritti e si sottovaluta il rapporto qualità prezzo.

Il comitato civico Costruiamo il domani ricorda a tutti i consumatori che le regole di svolgimento degli acquisti in saldo sono dettate dall’art. 15 del Dlgs. 114/98 e dal Codice del Consumo, entrato in vigore nell’ottobre del 2005.

Per effettuare gli acquisti con serenità, il Comitato consiglia di:

  • accertarsi con il negoziante del prezzo effettivo del prodotto - per legge i prodotti in saldo devono essere ben separati da quelli non scontati ed il venditore non può applicare un prezzo diverso da quello esposto;

  • diffidare dei negozi che espongono cartelli con i nuovi prezzi senza indicare il prezzo di partenza e la percentuale di sconto - la legge prevede che lo sconto sia espresso in percentuale e che venga indicato sul cartellino anche il prezzo non scontato;

  • controllare accuratamente la merce in saldo e conservare sempre lo scontrino - se la merce dovesse risultare difettosa, il cliente avrà il diritto di chiedere la sostituzione o, se non fosse possibile, la restituzione dell’importo pagato o un’ulteriore riduzione del prezzo;

  • evitare l’acquisto di capi d’abbigliamento privi dell’etichetta di composizione, lavaggio e stiratura, per evitare danneggiamenti durante la pulizia;

  • non dimenticare che il commerciante è obbligato ad accettare il pagamento tramite carta di credito, se convenzionato;

  • tenere presente che il diritto di recesso non ha nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all'interno di un esercizio commerciale perchè riguarda le vendite a domicilio, per corrispondenza, a distanza, ecc.

  • segnalare eventuali irregolarità alla Polizia Municipale.

I saldi rientrano nelle cosiddette vendite straordinarie, disciplinate dall'art. 15 del decreto legislativo n°114 del 1998, in base al quale:

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.

1 commento:

  1. Salve, ho scritto un post su di voi nell'urban blog di Palermo (palermo.blogolandia.it). A presto.

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"Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa, non è affatto una prova che non sia completamente assurda. Anzi, considerata la stupidità della maggioranza degli uomini, è più probabile che un'opinione diffusa sia cretina anziché sensata". Bertrand Russell.