lunedì 1 luglio 2013

Tirocinio nei tribunali, limite di età incostituzionale?

Il “decreto del fare” che il Governo ha pubblicato presenta alcuni aspetti problematici che andrebbero rivisti. Uno di questi è il tirocinio formativo nei tribunali previsto dall'art. 73. Il limite di età (28 anni) per partecipare al tirocinio è a rischio incostituzionalità.

L'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 ha previsto il tirocinio formativo gratuito presso tribunali, corti d'appello e giudici amministrativi (Tar, Consiglio di Stato e Cga). Prevista anche la possibilità di svolgere questo periodo presso l'Avvocatura dello Stato. Il tirocinio non da diritto ad essere assunti dalla Pubblica Amministrazione o a ricevere retribuzione ma è una grande opportunità  per laureati che vogliono approfondire determinati rami del diritto, dal momento che i partecipanti avranno l'occasione di confrontarsi con magistrati o avvocati dello Stato e perfezionare la propria formazione con lo studio dei fascicoli processuali.

Ora, il fatto è che la mancanza di una norma transitoria discrimina tutti i soggetti che si sono laureati in giurisprudenza da più di 3-4 anni e che dunque adesso hanno più di 28 anni. Stesso dicasi per quelli che si sono laureati in giurisprudenza a più di 28 anni perché in possesso di altra laurea (ecco che un soggetto, più meritevole di altri perché in possesso di un ulteriore titolo, viene paradossalmente penalizzato). Senza considerare il fenomeno degli studenti lavoratori, iscritti in modalità part-time, che in alcuni casi si sono laureati col massimo dei voti ma che, dovendo lavorare per mantenersi negli studi, hanno tardato il conseguimento del titolo. Penalizzati per aver dovuto conciliare lavoro e studio.

E' giusto che si faccia selezione tramite il curriculum universitario (media del 27 nelle materie indicate nel decreto: costituzionale, privato, penale...) e il voto di laurea (il decreto prevede un voto minimo di 102), ma sembra che il limite di 28 anni sia discriminatorio e dunque irragionevole. L'art. 3 della Costituzione sanziona le norme discriminatorie e ci sono alcune sentenze della Corte costituzionale sull'obbligo di prevedere una normativa transitoria all'indomani di una riforma normativa importante come quella odierna. Dunque è possibile che in futuro – se il decreto legge non verrà corretto in sede di conversione – la questione finisca davanti al Tar e magari davanti la Corte costituzionale. In passato, in una vicenda simile a questa, il Tar Lazio ha ammesso il ricorrente alle prove scritte di un concorso interno ritenendo che i limiti di età erano irragionevoli. Immagino che anche in questo caso potrebbe accadere lo stesso.

Tra l'altro la Corte di Giustizia dell'Unione europea in passato ha censurato norme che impongono ingiustificati limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici (Grande camera, causa C-341/08, sentenza del 12 gennaio 2010). Mi chiedo se ha senso imporre il limite di 28 anni per un tirocinio formativo gratuito in tribunale quando il concorso per essere assunto come magistrato in quel tribunale (concorso di uditore giudiziario) non ha alcun limite di età...

Qualcuno potrebbe obiettare che queste norme sono state pensate per agevolare i giovani e che il legislatore gode di un ampio margine di autonomia. Qualcuno potrebbe dire che il Giudice Costituzionale non ha il potere di censurare le scelte del legislatore, a meno che esse non siano manifestamente illogiche... Però, anche a metterla in questo modo, il ragionamento non sarebbe convincente, perché l'agevolazione dei giovani non può tramutarsi in discriminazione dei meno-giovani. Siamo certi che una simile legge sia coerente col principio di eguaglianza racchiuso nell'art. 3 della nostra Costituzione? Un meccanismo del genere è ragionevole?

La certezza del diritto impone al legislatore di non cambiare improvvisamente le “carte in tavola” per non creare pericolose discriminazioni inter-generazionali. Se veramente l'interesse della società è promuovere i migliori, bisognerebbe mettere giovani e meno-giovani sullo stesso piano, lasciando che sia il loro percorso formativo a decidere chi ha più diritto a partecipare ai tirocini, senza che il legislatore preveda odiosi trabocchetti. 

Tra l'altro, il decreto contiene un'altra anomalia. Da un lato vuole garantire la massima partecipazione, consentendo anche ai laureati quadriennali di poter frequentare lo stage (in maniera analoga a quanto previsto per il concorso in magistratura), dall'altro dimentica che la laurea quadriennale è stata disattivata col d.m. n. 500/99 da oltre 10 anni. Gli studenti che sono entrati quando era in vigore la laurea quadriennale oggi hanno tutti più di 30 anni... Dunque di fatto non potranno partecipare ai tirocini per aver superato il limite d'età (sic!). Vi è una chiara antonimia tra due norme dello stesso decreto...

Il decreto è evidentemente viziato. Il Parlamento, all'atto della conversione, potrebbe rimediare a queste anomalie emanando una normativa transitoria che rinvii l'entrata in vigore del limite di 28 anni di almeno 4-5 anni, per consentire a chi lo ha già incolpevolmente superato (perché laureato da più di 4 anni, perché in possesso di seconda laurea, perché studente-lavoratore...) di poter sfruttare questa opportunità formativa.



Art. 73 d.l. n. 69 del 2013
(Formazione presso gli uffici giudiziari)
1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di eta’, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, puo’ essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell’ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l’istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita’ di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.  2. Quando non e’ possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta’ anagrafica.  3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo’ essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o piu’ magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu’ sezioni in cui sono trattate specifiche materie.  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita’ ovvero, quando e’ necessario assicurare la continuita’ della formazione, a un magistrato designato dal capo dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita’. Il magistrato non puo’ rendersi affidatario di piu’ di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo’ chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita’ dell’attivita’ di assistenza e ausilio. L’attivita’ di magistrato formatore e’ considerata ai fini della valutazione di professionalita’ di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche’ ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L’attivita’ di magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all’articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne’ ai fini del conferimento delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell’attivita’ formativa.  5. L’attivita’ degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita’ e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche’ alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.  7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita’ professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, ne’ possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.  8. Lo svolgimento dello stage non da’ diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne’ di obblighi previdenziali e assicurativi.  9. Lo stage puo’ essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialita’ dell’ufficio o la credibilita’ della funzione giudiziaria, nonche’ per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.  10. Lo stage puo’ essere svolto contestualmente ad altre attivita’, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche’ con modalita’ compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attivita’ professionale innanzi al magistrato formatore.  11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.  12. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi’, titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.  13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo e’ valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e’ valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.  14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita’ di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita’ di titoli e di merito.  15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.  16. All’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: “2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari”.  17. Al fine di favorire l’accesso allo stage e’ in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi, anche mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.  18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall’articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.  19. L’esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e’ equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.  20. La domanda di cui al comma 3 non puo’ essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1 commento:

  1. Il Parlamento ha modificato la norma con legge di conversione, innalzando il limite di età a 30 anni e prevedendo una deroga per chi ha la media del 27 in determinate materie. La nuova norma appare non discriminatoria. Vedremo se il tirocinio avrà successo.

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"Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa, non è affatto una prova che non sia completamente assurda. Anzi, considerata la stupidità della maggioranza degli uomini, è più probabile che un'opinione diffusa sia cretina anziché sensata". Bertrand Russell.