mercoledì 9 giugno 2010

"Numero chiuso" farmacie, la Corte di Giustizia: "limiti legittimi solo se giustificati da esigenze di pubblico interesse"

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso una sentenza sul "numero chiuso" delle farmacie spagnole. I giudici, nel caso Perez e Gomez (causa C-570/07), hanno affermato che la normativa spagnola "in linea di massima" non viola la libertà di stabilimento garantita dal diritto comunitario.

Nelle Asturie, in pratica, si può aprire una farmacia solo ogni 2.000 abitanti, a patto che la nuova sede sia posizionata ad almeno 250 metri di distanza dalle altre. La Corte ha affermato che questa normativa è "in linea di massima" legittima, a condizione che non impedisca, nelle zone con caratteristiche demografiche particolari, l’apertura di un numero sufficiente di farmacie.

Saranno ora i giudici spagnoli, alla luce di queste indicazioni, a decidere se la normativa ostacola questo obiettivo e se il signor Perez ha diritto ad aprire la propria sede nelle Asturie.

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Federfarma, federazione dei titolari di farmacia, festeggia la sentenza. A suo dire il sistema italiano per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche è in linea con quanto stabilito dalla Corte. Ma ne siamo proprio sicuri?

In Spagna le sedi farmaceutiche vengono assegnate annualmente, con procedura automatica, mentre in Italia passa molto più tempo e la procedura è fortemente discrezionale. Forse troppo. Al punto che c'è il rischio che la pubblica amministrazione possa decidere di limitare l'apertura di nuove farmacie al fine di garantire maggiori introiti alle farmcie operanti nel mercato.

Nel caso Grisoli (C-315/07), relativo alla legge sulle farmacie in Italia, la Corte di Giustizia dovrà rispondere a un quesito simile a quello sottoposto dai giudici spagnoli. Ma stavolta il contesto normativo è differente.

Il Consiglio di Stato, autore del rinvio, ritiene che la normativa italiana, per come è strutturata, sia sproporzionata rispetto all'obiettivo di garantire la diffusione uniforme di farmacie sul territorio. Argomentazioni simili sono state avanzate in un rinvio del Tar campania (caso Rubano, C-60/09).

E' possibile che in questi casi la Corte ribadisca semplicemente quanto affermato per le farmacie spagnole, lasciando poi al giudice italiano di valutare, in concreto, se la legge italiana impedisce l'apertura di un numero sufficiente di farmacie.

Tuttavia la Corte stavolta potrebbe anche spingersi oltre (ce lo auguriamo!) e sancire l'illegittimità per tutte le normative - come quella italiana - che prevedono farraginosi meccanismi per l'adeguamento delle piante organiche, al punto da impedire il tempestivo adeguamento delle sedi al mutare delle condizioni demografiche e morfologiche del territorio.

Ecco la sentenza.

Per comprendere il ragionamento dei giudici è utile leggere le conclusioni dell'avvocato generale.

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