
I giudici della sezione VI del Consiglio di Stato hanno dunque respinto le richieste degli specializzandi, salvo che nel caso della permanenza in graduatoria in attesa degli scorrimenti (sulla base del principio che "la comminata decadenza dalla scuola indicata come prima opzione derivante dalla priorità della iscrizione in altra scuola non risultata da ragionevole giustificazione”, Cons. St., VI, ordinanza cautelare 8 luglio 2015, n. 3015).
I Giudici del Consiglio di Stato, nelle cause discusse il 27 agosto, hanno negato la sospensiva affermando: "...il Collegio ritiene di aderire al prevalente e più recente indirizzo seguito dalla Sezione in sede cautelare su analoghe controversie secondo cui le esigenze dei ricorrenti possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita definizione del merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. (cfr. Cons. St., Sez. VI, 24 giugno 2015, n. 2767, 17 giugno 2015, n. 2677, 22 aprile 2015, n. 1712), senza che nelle mora possa disporsi l’ammissione con riserva (non essendovi correlazione con tale esito e la richiesta principale posta con il ricorso relativa alla caducazione integrale della procedura)" (tra le molte, Cons. St., VI, ordinanza cautelare 31 agosto 2015, n. 3949).
Si tratta ovviamente di misure cautelari, come tali non definitive perché destinate ad essere "superate" da una sentenza del Tar Lazio, ma non ci aspettiamo grandi sorprese. Perché l'orientamento del Tar Lazio sembra ormai consolidato (rigetto delle iscrizioni in sovrannumero) e perché - se veramente il Consiglio di Stato avesse ritenuto fondata la tesi degli appellanti - non si sarebbe limitato al rinvio ex art. 55, comma 10, del c.p.a., ma avrebbe dichiarato l'ammissione in sovrannumero.