sabato 31 gennaio 2015

Corsi di laurea a "numero chiuso": Il Consiglio di Stato legittima i trasferimenti dall'estero senza l'obbligo di superare il test

Il Consiglio di Stato dà il via libera ai trasferimenti dall'estero senza superamento del test di accesso.

L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.

Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.

I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.

Secondo i giudici deve escludersi che i trasferimenti dall'estero ai corsi di laurea italiani a "numero chiuso" sia condizionata "all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studii, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso".

La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.

In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!

martedì 6 gennaio 2015

E' possibile ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di medico conseguito in Serbia?

Riceviamo e pubblichiamo:

Le volevo fare alcune domande.
La mia ragazza è serba vive a Belgrado. Fa medicina in un università di cui non mi ricordo il nome, comunque per medicina ha fama di essere la migliore in Serbia. Una volta laureata quanto le sarebbe difficile far valere la laurea in Italia? E la specializzazione in chirurgia in Serbia, c'è modo di farla valere in Italia? E in quanto tempo? 
Grazie mille per l'aiuto
Alessandro


In genere, quando si chiede al Ministero della Salute il riconoscimento di un titolo professionale extra Ue  (medico, dentista, infemiere...) capita spesso che al laureato vengono imposte misure compensative molto severe (superamento in un solo giorno di 6-7 materie scritte - le più complesse del corso di laurea - tramite test a risposta multipla molto difficili e poi esame orale, per cui la solo insufficienza in una di queste materie comporta il dover ripetere l'intero test dopo almeno 6 mesi, senza poter contare sulle materie già superate). 

Contro i decreti del Ministero della Salute esistono solo due strategie difensive: impugnare immediatamente (con ricorso al Tar) il decreto ministeriale che stabilisce il numero di materie da sostenere, in quanto spesso questi decreti sono poco motivati, nel senso che impongono di superare una serie di materie, ma senza spiegarne bene il motivo. L'errore in cui incappano molti è quello di ottenere il decreto e non impugnarlo entro 60 giorni (o 120 se con Ricorso straordinario), fiduciosi nell'immediato superamento della prova. Poi, resisi conto della difficoltà dell'esame, vorrebbero fare ricorso al Tar contro il decreto-capestro... ma ormai è troppo tardi. 

Un'altra possibilità - da valutare caso per caso - è rinunciare al riconoscimento professionale (che in teoria dovrebbe essere la via più semplice per inserirsi nel mondo del lavoro!) e optare per il riconoscimento accademico della propria laurea, effettuato dalle università italiane. Anche qui spesso le università sollevano mille obiezioni - a volte fondate e a volte non fondate - ma in linea di massima è possibile superarle tramite ricorso al Tar. Una volta riconosciuto il titolo accademico, occorrerà superare in Italia l'esame di abilitazione al pari di un qualunque laureato in medicina o odontoiatria (il che non è un problema, vista la notoria facilità di questi esami di abilitazione).

Per quanto riguarda la specializzazione, è difficile dare una risposta precisa. Innanzi tutto, per ottenere il riconoscimento della specializzazione, occorre ottenere prima il riconoscimento del titolo professionale di medico (oppure, se si è ottenuto il riconoscimento del titolo accademico presso una università italiana, superare l'esame di Stato in Italia). Poi occorrerà rivolgersi al Ministero della Salute e avanzare apposita istanza per il riconoscimento della specializzazione. Per avere delle chance di riconoscimento della specializzazione, occorre valutare la durata del corso di specializzazione e le modalità di svolgimento. In generale, se durata e contenuto coincidono, non ci dovrebbero essere problemi. Se una delle due non coincide, il riconoscimento potrebbe essere rifiutato. Anche qui, in caso di rifiuto, la possibilità è una sola: rassegnarsi al diniego oppure, nel caso in cui lo si ritenga oggettivamente infondato, ricorrere al Tar entro 60 giorni (o presentare ricorso straordinario entro 120 giorni).

Leggendo questo blog sembra quasi che tutto ruoti intorno al Tar. Ma l'unico modo per censurare l'operato della P.A. è quello di rivolgersi al Giudice amministrativo. Non esistono altre strade. Nel 99% dei casi la P.A. che commette un errore - anche di fronte al più imbarazzante degli errori - tende a non smentire sé stessa. Abbiamo conosciuto pochissimi dirigenti disposti ad ammettere di essersi sbagliati. E i loro superiori, quasi sempre, non hanno avuto il coraggio di intervenire nei confronti dei subordinati. Diffide, memorie e ricorsi gerachici sono spesso inutili, specialmente se scritti dal cittadino (se a scrivere è un bravo giurista, a volte la situazione cambia, ma non sempre...). Questi strumenti possono solo servire nell'ottica di un futuro ricorso al Tar... col quale fare vedere al Giudice quant'è stata ottusa la P.A. Almeno così, in sede di liquidazione delle spese, il Giudice ne terrà conto...

lunedì 5 gennaio 2015

Scuole di specializzazione in Medicina, perché non crediamo alle 12.000 borse

Il 2014 si è chiuso con migliaia di iscrizioni in sovrannumero nei corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria (oltre 5.000 studenti ammessi dai Tar e dal Consiglio di Stato), dovute in buona parte alla manomissione di un plico destinato all’Università di Bari, nonché ad altre irregolarità di cui hanno beneficiato anche tanti studenti, oggi ammessi a frequentare i due corsi di laurea.

Il 2015 sarà l’anno delle iscrizioni in sovrannumero alle scuole di specializzazione in medicina? Sul punto abbiamo qualche riserva. Il fatto che vi siano state alcune irregolarità in un concorso di specializzazione non significa automaticamente che il ricorrente avrà diritto a chiedere l’iscrizione in sovrannumero, come avvenuto a Medicina nei mesi passati. Il nostro scetticismo deriva da una riflessione sulla "prova di resistenza".

Il Consiglio di Stato, in materia di ammissione ai corsi di laurea a “numero chiuso”, nel 2012 ha ammesso una studentessa con questa motivazione: “in base alla prospettazione difensiva della ricorrente si desume che per effetto dello scorrimento della graduatoria sono stati ammessi al corso soggetti (...) che hanno ottenuto un solo punto in più rispetto alla odierna appellante (che ha ottenuto punti 40,75), ai fini della cosiddetta prova della resistenza è sufficiente dimostrare la illegittima formulazione di un solo quiz (la cui risposta esatta dava diritto ad un punto). Non par dubbio, infatti, che la sua corretta formulazione avrebbe potuto suggellare fin da subito un esito della prova favorevole per l’appellante, che così avrebbe potuto conseguire pleno iure l’ammissione al corso di laurea” (Consiglio di Stato, VI, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5485, punto n. 3).

Ebbene, superare la “prova di resistenza” significa dimostrare ai Giudici che i motivi di ricorso sono tali da fare ottenere il “bene della vita” a cui si aspira (superamento del concorso, aggiudicazione della gara d’appalto, ottenimento della concessione edilizia…). Il ricorrente al Tar deve superare questa prova.

Questo avviene di norma per candidati rimasti fuori per pochissimi punti che riescono a dimostrare che alcune loro risposte – considerate errate dai compilatori del test – in realtà erano esatte e che l’attribuzione del punteggio in più li avrebbe collocati in graduatoria.

Gli eventi perturbativi verificatisi durante i test per l’ammissione alle specializzazioni a nostro avviso sono stati gravi ma non sono tali da comportare di per sé l’iscrizione in sovrannumero, a meno che non si dimostri che senza di essi il ricorrente sarebbe stato probabilmente ammesso, dimostrazione forse possibile per i candidati classificati vicinissimi all’ultimo degli ammessi, ma assai difficile per tutti gli altri.

Dal nostro punto di vista, il fatto che alcuni candidati erano nelle condizioni di usare il cellulare o che alcuni Pc teoricamente potevano essere utilizzati per navigare a internet, non è abbastanza per l’accoglimento di un ricorso al Tar in cui si chiede l'iscrizione in sovrannumero (e tutti i ricorsi presentati - c'è da scommetterci - chiederanno in via principale l'iscrizione in sovrannumero). 

La mera esistenza di vizi inoltre non comporta di per sé il diritto a chiedere la ripetizione dell’intero concorso, dando luogo più facilmente al diritto al risarcimento del danno da “perdita di chance”, che in alcuni casi potrebbe essere modesto, perché il concorso per l’ammissione alla scuole di specializzazione è annuale, per cui il candidato ingiustamente bocciato nel 2014 ha teoricamente la possibilità di “rifarsi” nel 2015.

Eppure quest’anno molto medici con punteggi di 10-15-20 punti sotto l’ultimo degli ammessi  hanno presentato ricorsi individuali o collettivi, pagando a volte cifre notevoli. E’ bene essere chiari: riteniamo che difficilmente i loro ricorsi saranno accolti. In ogni caso, con punteggi tanto bassi appare utopistico sperare nell’iscrizione in sovrannumero.

Qualcuno potrebbe obiettare che il Tar Lazio nel 2014 ha ammesso migliaia di studenti a Medicina per violazioni di regole procedurali, con punteggi a volte molto bassi. Anche i ricorrenti che si erano rivolti a “Costruiamo il domani” sono stati ammessi dal Tar Lazio e ora frequentano Medicina in Italia, ma ribadiamo che le due situazioni sono diverse.

La situazione dei corsi di laurea a “numero chiuso” a nostro avviso non è paragonabile a quella delle specializzazioni, perché lo studente di Medicina non viene pagato dallo Stato per studiare, mentre lo specializzando sì (almeno 25.000,00 lordi l’anno).

Ecco perché il Giudice amministrativo, che in passato è stato molto “largo” nel concedere le iscrizioni in sovrannumero ai corsi di laurea a “numero chiuso”. Insomma, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nel “dubbio” che la procedura per l'ammissione al primo anno di Medicina si fosse svolta in maniera irregolare, il Giudice ha preferito disporre le iscrizioni in sovrannumero degli studenti, misura che è avvenuta “a costo zero” per lo Stato. Inoltre è anche vero che spesso i ricorrenti hanno sostenuto con interessanti argomentazioni che l’Università aveva le risorse per accogliere un maggior numero di studenti al primo anno.

Le iscrizioni in sovrannumero per le specializzazioni, a differenza che per quelle di medicina, sarebbero invece molto problematiche perché non avvererebbero a “costo zero”. Esse interferirebbero con il potere della P.A. di decidere come spendere le risorse dei cittadini, costringendo a destinare nuove risorse per la formazione di specializzandi. Ma il SSN è in grado di formare adeguatamente questi specializzandi? E' in grado, dopo la specializzazione, di assorbirli?

Che interesse ha lo Stato a formare specialisti in sovrannumero costretti a fuggire all’estero dopo la specializzazione per trovare lavoro? Eppure, se tutti i 12.000 aspiranti specializzandi venissero ammessi alle scuole  (come utopisticamente chiesto dal comitato “12.000borse”), si verificherebbe esattamente questa situazione.

CONCLUSIONI

Alcuni candidati giunti vicinissimi all’ammissione, con una rettifica del proprio punteggio operata dal Tar per errata valutazione dei titoli di studio o errata formulazione dei quesiti, potrebbero ottenere l’iscrizione (in sovrannumero o in sostituzione degli ultimi ammessi) o comunque un cospicuo risarcimento del danno da “perdita di chance”. 

Chi invece ha ottenuto un punteggio molto basso (a nostro avviso) difficilmente trarrà giovamento dal ricorso, indipendentemente dalla gravità delle violazioni verificatesi quest’anno e dalle argomentazioni giuridiche utilizzate, in quanto l’ottenimento di un punteggio troppo basso potrebbe determinare il rigetto del ricorso per mancato superamento della “prova di resistenza”. 

L’attesa sarà comunque breve perché tra poche settimane (i primi ricorsi saranno discussi nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 e soprattutto in quella del 29 gennaio 2015) i giudici si pronunceranno sulle ordinanze cautelari chieste dai ricorrenti e si potrà iniziare ad avere le idee più chiare sulla situazione. Difficile che prima di allora ci siano novità (anche se non è da escludere che il Tar possa accogliere qualche misura cautelare urgente, strumento che il giudice concede prima che il ricorso sia discusso in camera di consiglio).


In questa fase consigliamo ai medici che hanno presentato ricorso (nessuno di loro è seguito da "Costruiamo il domani") di aspettare pazientemente. Evitate di contattare i vostri avvocati con richieste di aggiornamento che sottraggano tempo prezioso alla vostra difesa (se l'avvocato è impegnato a rispondere alle richieste dei suoi assistiti - specie nei casi di ricorso collettivo - ha meno tempo per scrivere gli atti processuali!). Saranno i vostri avvocati ad informarvi appena ci saranno novità significative.

martedì 11 novembre 2014

Sicilia, al via il ricorso contro il corso di medicina generale 2014/2017

Al via le prenotazioni per il ricorso di "Costruiamo il domani" per tutelare i medici che sono rimasti esclusi dal concorso triennale di formazione specifica in Medicina generale per gli anni 2014/2017, limitatamente alla Sicilia.

Le numerose irregolarità verificatesi quest'anno in Sicilia avrebbero dovuto comportare l'annullamento del concorso. Purtroppo, con nostro disappunto, la Regione ha deciso di non intervenire. Agli esclusi non resta che rivolgersi al Tar.

Intendiamo rivolgerci al Tar Sicilia per consentire agli esclusi, anche in relazione alla posizione assunta in graduatoria e all'esistenza di alcune domande dubbie, di iscriversi in soprannumero oppure - nel caso in cui non sia possibile - a ottenere il risarcimento del danno commisurata al pregiudizio professionale derivante dalla mancata ammissione al corso.

Il termine per aderire al ricorso scade il 27 novembre 2014.

Entro tale data gli interessati dovranno inviare una mail di prenotazione a scriviacid@gmail.com indicando come oggetto "concorso medicina generale". Gli interessati dovranno indicare le proprie generalità e allegare una scansione fronte retro del documento di riconoscimento. Chi ritiene di essere stato penalizzato a causa di domande errate nel compito dovrà inviarci via email il suo compito, oppure adoperarsi immediatamente per ottenerne copia, contattando l'Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana (in allegato un facsimile di istanza che potrete spedire anche via Pec per velocizzare i tempi o consegnata a mano).

"Costruiamo il domani" intende presentare due tipologie di ricorsi, a secondo che i ricorrenti contestino solo le modalità di svolgimento della prova (utilizzo cellulari, commissari che suggerivano le risposte, candidati che dialogavano tra di loro...) oppure le singole domande del test.

Gli interessati saranno ricontattati il 29 novembre 2014 e riceveranno una scheda informativa con le modalità e i costi di adesione. Solo al termine delle adesioni sarà possibile stabilire la quota di partecipazione, in quanto i costi del ricorso variano in relazione al numero di aderenti e alla tipologie di ricorso a cui il ricorrente intende partecipare.

La mail di prenotazione non comporta l'obbligo di aderire al ricorso.



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ISTANZA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(art. 22 ss. l. n. 241/90)

All'Assessorato regionale della Salute della Regione siciliana
PEC assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
Piazza Ottavio Ziino n. 24, 
90145 - Palermo

Il/la sottoscritt_ _____________________ nat_ a ________________________ il ________________ c.f. ____________________________________ residente a ________________________ in via/piazza _______________________ n. _______________________ PEC ___________________________ chiede di ricevere copia del proprio compito per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 in quanto lo/la scrivente non risulta al momento tra gli ammessi e intende valutare la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria. Si chiede di ricevere la documentazione via PEC al seguente indirizzo ____________________________ oppure via posta al seguente __________________________________________ , nel più breve tempo possibile .

Si allega copia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento

Cordialmente,
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lunedì 3 novembre 2014

Scuole di specializzazione, nuovi ricorsi in arrivo

Organizzare un concorso nazionale per le scuole di specializzazione di area medica non è semplice, ma se ci sono degli uffici ministeriali preposti a tale compito, è lecito aspettarsi che questi uffici prendano tutti gli accorgimenti per garantire la buona riuscita del concorso.

Ed invece le cose sono andate diversamente, come dimostrano i fatti di questi giorni. Anche quest'anno si sono verificate scorrettezze. Sembra quasi che il Miur non sia in grado di gestire i concorsi su scala nazionale senza che si verifichino errori eclatanti, come del resto dimostra la vicenda dei recenti test per i corsi di laurea di Medicina/Odontoiatria, con l'apertura di un plico destinato all'Università di Bari e una valanga di ricorsi accolti (anche e soprattutto per questo motivo).

In quel caso i giudici sono stati piuttosto "generosi" con gli studenti, ammettendoli in soprannumero (è successo lo stesso anche a un gruppo di ricorrenti che si è rivolto a "Costruiamo il domani" e ha presentato ricorso nel giugno 2014, ossia ben prima della valanga di accoglimenti di quest'anno). La situazione delle scuole di specializzazione è certamente più complessa, ma tale comunque da meritare la proposizione di un ricorso o rivolgersi alle associazioni per la tutela dei consumatori.

La cosa che ci fa riflettere non è solo l'annullamento delle prove del 29 e del 31 ottobre 2014 a causa di un presunto "errore umano" (situazione di per sé grave), ma le modalità complessive di svolgimento delle prove, con scarsi controlli che hanno garantito la possibilità di copiare ed inadeguati accorgimenti tecnici che hanno creato non pochi disagi, a cominciare dai "crash" dei Pc nei quali veniva svolta la prova.

Il Miur ha annunciato che le prove verranno ripetute a breve, ma la nostra opinione è che se non si prenderanno provvedimenti radicali, si ripeteranno le problematiche di sempre. E i ricorsi non finiranno.

Anche quest'anno dunque ci saranno parecchi ricorsi ai Tar e molti di questi ricorsi saranno probabilmente accolti, perché di fronte a certe condotte scorrette della Pubblica Amministrazione, a volte l'unica soluzione razionale è proprio l'annullamento dei provvedimenti, con la eventuale possibilità per i ricorrenti - a secondo delle situazioni individuali - di ottenere l'iscrizione in soprannumero alla scuola di proprio interesse o (più probabilmente) un risarcimento economico.

Anche "Costruiamo il domani" sta studiando la possibilità di tutelare i medici danneggiati dai recenti concorsi, attraverso la presentazione di ricorsi collettivi basati su piccoli numeri di candidati che si trovano in condizioni omogenee.

Nei prossimi giorni daremo altre informazioni.
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Aggiornamento del 04.11.14

Nella serata di ieri il Miur, dopo alcune consultazioni interne, ha annunciato che i test non saranno annullati. La decisione sarebbe stata presa al fine di scongiurare ricorsi. Siamo scettici sul fatto che questa decisione possa disinnescare i ricorsi. Il modo in cui la vicenda è stata gestita lascia perplessi.

lunedì 4 agosto 2014

Medicina e odontoiatria, per chi ha partecipato al test 2014/2015 è necessaria la conferma di interesse

Chi ha partecipato al test di ammissione 2014/2015 dovrà confermare il proprio interesse all'immatricolazione entro il 1 settembre 2014, altrimenti resterà fuori dalla graduatoria e non potrà beneficiare di eventuali scorrimenti o dell'esito favorevole del ricorso. Il Miur, con decreto ministeriale 28 luglio 2014 (consultabile a questo link), ha stabilito che "I candidati idonei che non risultano immatricolati alla data del 1 agosto 2014 sono tenuti a confermare il loro interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it entro il 1 settembre alle ore 15.00 (GMT+1). In assenza di conferma decadono dalla graduatoria nazionale in cui sono inseriti e non conservano alcun diritto all'immatricolazione".
Chi spera ancora di immatricolarsi, magari grazie a ricorso o per ripescaggio, dovrà collegarsi al sito e avviare la procedura al più presto possibile.

mercoledì 23 luglio 2014

Test di accesso 2014/2015 per medicina e odontoiatria: il Tar Lazio accoglie i ricorsi ma la sfida continua al Consiglio di Stato

Quest'anno il test era iniziato nel peggiore dei modi, con la manomissione di un plico diretto all'Università di Bari. Successivamente, grazie anche alle denunce presentate da numerosi studenti, sono emersi altri particolari inquietanti.

Le irregolarità del test hanno spinto il Giudice Amministrativo (Tar Lazio, sezione IIIbis), riunitosi il 17 luglio per affrontare numerosi ricorsi presentati dagli studenti, a emettere una serie di provvedimenti provvisori (le ordinanze) con le quali ha ordinato agli atenei di iscrivere in sovrannumero gli studenti. Centinaia di studenti sono entrati. Le ordinanze sono online.

I giudici, in questi provvedimenti, hanno stabilito che:
"Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università indicate in ricorso";

I provvedimenti emanati dal giudice sono provvisori, da ciò la loro succinta motivazione. Tali provvedimenti dovranno essere confermati dal giudice con sentenza, nella quale ovviamente sarà possibile comprendere meglio le ragioni dei provvedimenti (la data in cui i giudici si riuniranno per discuterne è il 07.05.15, dunque si conoscerà l'esito nelle settimane successive).

Il Ministero potrebbe impugnare queste ordinanze (così come le sentenze) innanzi al Consiglio di Stato, che potrebbe anche annullarle. Nel frattempo, gli studenti potranno comunque iniziare a frequentare le lezioni e consolidare il diritto a continuare il loro percorso formativo. L'illegittimità del test è evidente, ma ci si potrebbe chiedere se tale illegittimità "strutturale" basti a consentire l'iscrizione indiscriminata di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla dimostrazione che senza questa violazione i ricorrenti stessi sarebbero senz'altro stati ammessi (o che, in virtù del loro punteggio, la loro ammissione era quantomeno assai probabile). Il paradosso potrebbe essere quello di fare entrare grazie al ricorso studenti che hanno totalizzato meno di 5 punti e lasciare invece fuori i non-ricorrenti che si sono classificati appena sotto l'ultimo degli ammessi.


E' ancora possibile ricorrere al Tar e ottenere l'ammissione in sovrannumero?

I termini per il ricorso al Tar sono purtroppo scaduti, in quanto sono passati più di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Qualche spiraglio potrebbe esserci solo per chi contesta la correttezza di alcuni quesiti e chiede l'attribuzione di un punteggio superiore, in quanto a seconda del punteggio rivendicato, l'interesse a ricorrere potrebbe decorrere non dalla pubblicazione della graduatoria, ma dallo scorrimento che ha messo il ricorrente nelle condizioni di presentare ricorso.

Per tutti gli altri  studenti - ossia per la stragrande maggioranza - l'unica possibilità di ottenere l'ammissione è quella di presentare un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che sarà deciso dal Consiglio di Stato con tempi più lunghi del ricorso al Tar. Occorre ricordare che il ricorso al Tar e quello straordinario sono alternativi (non potete presentarli entrambi).

Il termine per presentare il ricorso straordinario è di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Entro tale data occorrerà svolgere una serie di adempimenti abbastanza complessi. Per cui, se non avete presentato ricorso al Tar e avete intenzione di sfruttare quest'ultima possibilità, dovete contattare immediatamente le altre associazioni che stanno organizzando un ricorso straordinario (non "Costruiamo il domani") oppure il vostro legale di fiducia.

sabato 3 maggio 2014

Il punto della situazione sui trasferimenti dall'estero per medicina e odontoiatria

Trasferimenti in Italia per chi studia medicina e odontoiatria all'estero: è ancora possibile ottenerli? 

Internet è un oceano di informazioni in cui non è facile orientarsi. Ogni tanto un blog o un quotidiano pubblica un articolo commentando una nuova sentenza in cui i giudici amministrativi sono favorevoli al trasferimento senza superamento del test o contrari. 

Quanto sono attendibili queste informazioni? Siccome i giornalisti non sono giuristi (e siccome non hanno gli strumenti per valutare la correttezza di certe dichiarazioni rilasciate dal Ministero, dagli avvocati dei ricorrenti, dalle associazioni studentesche o dalle associazioni dei consumatori), il rischio è quello di fornire un'immagine distorta della realtà, magari dipingendo la situazione troppo "rosea" o troppo "grigia". 

Cercheremo di fare il punto della situazione, con linguaggio comprensibile a chi non ha dimestichezza col diritto amministrativo. 

Dal 2012 ad oggi è in atto uno scontro notevole tra giudici di primo grado (Tar) e giudici d'appello (Consiglio di Stato/Cga). Molti studenti hanno finora vinto un ricorso al Tar e si sono trasferiti nelle università italiane. Altri, pur facendo ricorso al Tar, hanno invece perso e sono rimasti fuori.

Molti Tar (non tutti) sostengono che gli studenti iscritti all'estero in medicina od odontoiatria che chiedono successivamente di rientrare in Italia non devono superare il test di ammissione. Dunque, se vi sono posti liberi per i trasferimenti (e questi posti spesso vi sono), tali posti vanno assegnati a chi ne ha fatto richiesta.

Tuttavia il Consiglio di Stato (fin dal 2012) non ha condiviso questa possibilità, respingendo i trasferimenti e riformando sistematicamente tutte le sentenze che venivano sottoposte alla sua attenzione. A leggere certi articoli giornalistici si ha quasi l'impressione che il Consiglio di Stato abbia espresso in modo netto la sua posizione contro i trasferimenti solo recentemente, come se prima la situazione fosse più incerta. In realtà è esattamente il contrario. Gli addetti al settore sanno che la posizione del Consiglio di Stato era chiarissima fin dal 2012 (per esempio Consiglio di Stato, VI, sentenza 18 maggio 2012, n. 2911).

La domanda sorge spontanea. Ma se il Consiglio di Stato è contrario ai trasferimenti e ha "l'ultima parola" sui ricorsi (in Italia è giudice di appello rispetto al Tar), vuol dire che lo studente oggi non ha possibilità di ottenere il trasferimento dall'estero tramite ricorso? I trasferimenti, come dimostrano i tanti studenti che hanno già ottenuto il trasferimento dopo il 2012 (e dunque malgrado il Consiglio di Stato), sono una possibilità reale anche oggi.

Questo avviene per almeno 2 motivi. 

1) L'Amministrazione non è obbligata a impugnare i provvedimenti del Tar. Se il Tar accoglie il ricorso, decorso un breve lasso di tempo il provvedimento di accoglimento "passa in giudicato". Dunque quel provvedimento diviene definitivo.

2) Ammesso che l'Università presenti l'appello (e che quest'appello venga accolto), se nel frattempo lo studente ha iniziato a frequentare in Italia sarà necessario un provvedimento espresso di espulsione dell'Università, che non è detto venga emesso, dal momento che l'Università in genere non ha interesse a "cacciare" un soggetto che ha già immatricolato.

Malgrado il noto orientamento del Consiglio di Stato, parecchi Tar continuano a "far di testa loro" e ad ammettere gli studenti. Questo contrasto indica che la tesi del Consiglio di Stato non è apparsa convincente e ciò potrebbe indurre lo stesso organo a un ripensamento. Crediamo che il 2014 potrebbe portare interessanti novità, anche in relazione ad alcuni ricorsi pendenti presso alcuni Tar.

sabato 1 marzo 2014

Medicina e odontoiatria: per i trasferimenti dall'estero c'è tempo fino al 24 marzo

Costruiamo il domani sta valutando la possibilità di presentare un'iniziativa legale per consentire il trasferimento in Italia (senza superamento del test di ammissione) degli studenti italiani iscritti ai corsi di laurea di "Medicina e chirurgia" ed "Odontoiatria e protesi dentaria" di atenei non italiani (sia europei che non). Per ulteriori informazioni su tempi, costi e modalità di partecipazione è possibile inviare una mail - entro il 24 marzo 2014 - all'indirizzo scriviacid@gmail.com, indicando nome, cognome, facoltà provenieneza, anno di iscrizione, cfu conseguiti e un recapito telefonico.


giovedì 16 gennaio 2014

Violazione anonimato: tempo fino al 28 gennaio per ricorrere


I test dei corsi di laurea a "numero chiuso" tornano nuovamente sotti i riflettori a causa delle modalità di svolgimento delle prove e di alcune importanti sentenze.

Dopo l'importante pronuncia dell'Adunanza plenaria (ne abbiamo parlato nel blog) e altre recenti sentenze, il consiglio che mi sento di dare agli studenti italiani che non hanno sperato i test di quest'anno è di rivolgersi ai loro legali di fiducia e di valutare l'opportunità di ricorrere al Giudice Aministrativo. Nel caso in cui nel proprio Ateneo si fossero verificate anomalie, suggerirei di ricorrere.

Viceversa, se nel proprio ateneo la situazione appare più regolare (ossia senza evidenti volazioni dell'anonimato) suggerirei di fare una riflessione più ponderata. Le possibilità di accoglimento in questo caso sarebbero minori, ma teoricamente l'esistenza di una graduatoria unica a livello nazionale potrebbe causare annulamenti e iscrizioni in sovrannumero anche in quegli atenei dove i test si sono svolti in maniera regolare...

Ormai è tardi per presentare un ricorso al Tar (il termine massimo è di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, salvo casi particolari) ma potete comunque presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che sarà deciso dalle sezioni consultive del Consiglio di Stato. La procedura è meno rapida di quella del Tar ma la "sentenza" - se favorevole - è difinitiva, a differenza di quelle del Tar.

Il termine per questo ricorso scade il 28 gennaio 2014. Ovviamente, il ricorso va scritto e notificato, quindi se siete interessati dovete muovervi immediatamente, altrimenti i vostri avvocati non faranno in tempo a preparare il ricorso.



mercoledì 11 dicembre 2013

Il "numero chiuso" alla Corte europea: riflessioni finali sul caso Tarantino


Il 2 aprile 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sul caso "Tarantino e altri c. Italia".
La sentenza è diventata definitiva il 9 settembre, quando il panel di 5 giudici ha respinto il rinvio alla Grande Camera che avevamo presentato, confermando in questo modo la sentenza. E' tempo di fare un bilancio.

Ottenere un rinvio alla Grand Chamber non era affatto semplice. Il rinvio viene concesso solo in "casi eccezionali". Nella riunione del 9 settembre, per fare un esempio, sono state proposte 19 istanze di rinvio alla Grand Chamber, ma solo una di esse è stata concessa (Rohlena v. the Czech Republic).

Non intendo esprimere un'opinione "di merito" sulla sentenza, perché non mi considero abbastanza autorevole per farlo e perché non ho l'imparzialità necessaria, avendo vissuto in prima persona tutte le fasi processuali. Ma posso dire che questa pronuncia - tanto nella parte scritta dalla maggioranza che nella dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque - offre spunti di riflessione interessanti sul "diritto all'istruzione" e sui poteri dello Stato nel limitarlo, come dimostra il fatto che è stata selezionata per la pubblicazione.

L'accoglimento del ricorso probabilmente avrebbe costretto il nostro Paese a modificare la legge sul "numero chiuso", magari prendendo spunto da quanto accade in altre Nazioni d'Europa dove esistono meccanismi differenti, grazie anche a un maggiore ruolo delle università private. Il legislatore italiano avrebbe forse dovuto modificare i criteri per l'accesso, che attualmente si basano non solo sulla capacità formativa delle università, ma soprattutto su stime occupazionali. Una delle tesi centrali del ricorso era infatti quella della illogicità di queste stime, in passato già censurate dall'Antitrust e da numerosi Tar (ma non dal Consiglio di Stato che le ritiene legittime).

Il ricorso invece è stato rigettato. Ma questo non significa che l'attuale legge sul "numero chiuso" è destinata a durare per sempre. Il tempo passa e l'ordinamento giuridico muta. Anche in Paesi come la Francia - storicamente favorevoli a questo strumento - cominciano ad affiorare voci contrarie. Dunque la storia del "numero chiuso" è ancora tutta da scrivere. E non mi riferisco solo alla possibilità che la Corte europea in futuro muti il proprio orientamento, ma soprattutto alla possibilità che la questione approdi alla Corte costituzionale... oppure che il Parlamento decida di modificare la legge. Il futuro potrebbe riservare interessanti sorprese.

Vorrei concludere con una considerazione più generale. 
I cittadini che ritengono di essere stati danneggiati da un provvedimento amministrativo fanno bene a rivolgersi all'Autorità giudiziaria, ma non possiamo demandare ai giudici la risoluzione di tutti i problemi della nostra società. Spesso l'ingiustizia lamentata dal cittadino, pur rimanere nel campo del diritto amministrativo, deriva da una legge ingiusta che la Pubblica Amministrazione (anche volendo) non può disapplicare. Una legge ingiusta determina regolamenti amministrativi ingiusti che a loro volta determinano provvedimenti amministrativi ingiusti. Ma le leggi - questo è il punto - non piovono dal cielo! Sono votate dal Parlamento, ossia dai rappresentanti del Popolo italiano. Penso che noi cittadini, prima ancora di rivolgerci ai giudici, dovremmo farci sentire in maniera più decisa dai nostri rappresentanti e chiedere democraticamente l'abrogazione delle leggi che riteniamo contrarie all'interesse generale. Sarebbe bello che non si parlasse di "numero chiuso" solo a settembre, quando si svolgono i test di accesso e fioccano i ricorsi degli esclusi, ma anche dopo. Se questa legge non piace agli Italiani forse occorrerebbe modificarla.

venerdì 22 novembre 2013

Test di medicina, violazione anominato? Iscrizione in sovrannumero assicurata

E' una decisione molto attesa, perché proviene dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ossia dal massimo organo della giustizia amministrativa) e perché mette fine a un contrasto giurisprudenziale fastidioso. Probabilmente è un'arma in più per gli esclusi dai test di medicina e odontoiatria.

Il Cga (giudice di appello per le sentenze emesse dal Tar Sicilia) si era rivolto all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per sapere come comportarsi nel caso in cui un'università avesse violato le regole dell'anonimato durante la distribuzione e raccolta dei test di medicina. Il giudice siciliano desiderava sapere se una qualunque violazione del principio dell'anonimato potesse giustificare l'annullamento dei test (si trattava, nello specifico, dei test svoltisi a Messina nel 2010).

Il Cga faceva presente che, anche se alcuni comportamenti materiali della commissione avevano reso astrattamente possibile l’identificazione dell'autore di ciascun elaborato, le operazioni di distribuzione e raccolta dei test si erano svolte alla presenza degli studenti, circostanza che escludeva in concreto - secondo i giudici siciliani - la violazione dell'anonimato. L'Adunanza plenaria, con i provvedimenti fotocopia 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013, ha invece accolto la tesi degli studenti e ha enunciato il seguente principio di diritto, a cui il giudice dovrà attenersi: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione".

Ora la palla passa nuovamente al giudice siciliano, chiamato ad applicare la regola dettata dall'Adunanza plenaria. Il Consiglio di Stato, in casi simili, ha deciso che i candidati esclusi avevano il diritto all'iscrizione in soprannumero, indipendentemente dalla posizione ricoperta in graduatoria. Col risultato di consentire l'iscrizione a candidati che erano classificati agli ultimi posti. Visto che sono passati molti anni dai test, appare praticamente impossibile l'annullamento integrale della graduatoria con esclusione di chi si è già iscritto, mentre appare più probabile che i ricorrenti si vedano riconosciuti dal Cga la possibilità di ottenere l'iscrizione in soprannumero a Messina, ammesso che ne abbiano ancora interesse.

Ma quando si verifica una violazione dell'anonimato? I casi possono essere tanti. Un esempio è quando l'Università distribuisce e ritira i test dei candidati seguendo l’ordine alfabetico o, al momento di ritirare i compiti, accanto al nome del candidato viene annotato il codice alfanumerico della sua prova. Si tratta di una pratica che in passato si è verificata spesso ma che adesso, grazie alla maggiore attenzione di Miur e università, dovrebbe essere più rara. In calce un estratto dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.

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 "1. La controversia in esame origina dalla selezione di ammissione per l’anno accademico 2010/2011 al corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Messina. Alcuni studenti, classificatisi in posizione non utile per conseguire l’immatricolazione su uno dei 200 posti disponibili, hanno impugnato avanti al TAR Catania la graduatoria finale deducendo – tra l’altro – la violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale etneo ha disatteso questa censura, riproposta dai soccombenti in sede di impugnazione incidentale. Al riguardo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riconosce che taluni comportamenti materiali della Commissione (pur non contrastanti con specifiche previsioni del bando) possono aver in teoria reso possibile l’identificazione dell’autore di ciascun elaborato. Tuttavia il Consiglio, tenuta presente la genericità delle doglianze mosse dai ricorrenti e tenuta presente come meglio si vedrà poi la specifica tipologia della selezione, propende per escludere che in concreto l’ipotizzata violazione della regola dell’anonimato abbia alterato la correttezza della procedura selettiva. Ne consegue, a giudizio del Consiglio, che l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non dovrebbe costituire ex se causa di invalidazione della procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulta in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio per alcuni candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata. Rileva tuttavia il Consiglio la presenza in giurisprudenza di un diverso orientamento secondo il quale non occorre accertare se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza. Pertanto, visto il rilievo di massima della questione, il Consiglio ha rimesso l’esame del ricorso incidentale a questa Adunanza Plenaria. 2. La violazione della regola dell’anonimato nei concorsi e nelle pubbliche selezioni viene nella prassi in rilievo sotto due profili che è opportuno tenere distinti, non potendosi applicare al secondo ambito i costrutti giurisprudenziali elaborati in relazione al primo. Nell’ipotesi statisticamente più frequente si tratta di controversie innescate dalle esclusione da procedure concorsuali (anche idoneative) di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento. In questo caso – allorché dunque la violazione è addebitata al candidato - afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. ( ad es. VI Sez. n. 5220 del 2006). In sostanza, nell’ipotesi in esame l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto. ( ad es. V Sez. n. 2025 del 2011). Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè “ senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”. (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). A sostegno di tale orientamento si osserva che “ L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.” ( cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013). In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 ( richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “ non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.”. Secondo un diverso indirizzo – al quale hanno invece dato continuità il TAR Catania con la sentenza qui impugnata e in sostanza il Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria – “ in applicazione del principio di conservazione ex art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della regola procedimentale dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale”. ( cfr. anche CGA n. 168 del 2010). In sostanza, allorché la correzione degli elaborati ha carattere non valutativo ma strettamente vincolato e specialmente allorché essa è come nel caso all’esame demandata ad un organo terzo ( il CINECA) non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell’anonimato da parte della Commissione, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti dai quali desumere che si sia in effetti verificata una lesione della par condicio tra i candidati. 3. Ciò premesso, osserva questa Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo ( come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. Nè, a giudizio dell’Adunanza, può affermarsi che nel caso in esame la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. Certamente, come afferma l’Amministrazione, questa condotta può essere stata ispirata dall’intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza dopo la conclusione della procedura la Commissione si è trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice ( segreto) contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato. Incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l’Università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato. Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l’anonimato nella fase di correzione. Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: “Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.” Ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. proc. amm. il giudizio è restituito per il seguito dell’esame delle restanti questioni al Consiglio remittente il quale provvederà anche per le spese della presente fase."

venerdì 15 novembre 2013

Medicina e odontoiatria: Il Tar Abruzzo approva altri tre trasferimenti dall'estero

A luglio l'avevamo detto: la graduatoria dell'Università dell'Aquila per i trasferimenti a Medicina e Odontoiatria era illegittima perché escludeva gli studenti iscritti all'estero. Tre esclusi, studenti italiani in Romania e in Albania iscritti ad anni successivi al primo, si sono rivolti agli esperti di "Costruiamo il domani" per presentare un ricorso al Tar, che è stato accolto. L'Università ha avviato le procedure di trasferimento e a breve potranno frequentare l'ateneo abruzzese, come altri studenti che li hanno preceduti nei mesi passati. Ecco il testo del provvedimento.

venerdì 19 luglio 2013

Università dell'Aquila, al via il ricorso contro la graduatoria dei trasferimenti a Odontoiatria e Medicina. Scadenza il 24 luglio.

Il 18 luglio l'Università dell'Aquila ha pubblicato la graduatoria per i trasferimenti ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria. Ecco il link: http://www.univaq.it/aol/files/00517522-000-allegato%200.pdf

Anche quest'anno l'Università non ha accolto gli studenti provenienti da atenei stranieri. Riteniamo, alla luce delle vittorie ottenute al Tar Abruzzo, che sia una scelta illegittima (ne abbiamo parlato nei post precedenti). Stiamo organizzando un ricorso collettivo per consentire l'iscrizione degli esclusi. Gli interessati dovranno inviarci un'email con oggetto "ricorso Aquila" il prima possibile, e comunque non oltre il 24 luglio, indicando un loro recapito telefonico e una email. Nelle successive 24 ore riceveranno istruzioni su modalità di partecipazione costi. I documenti richiesti per l'adesione dovranno essere consegnati entro le successive 24 ore, a pena di decadenza.

Al ricorso potranno partecipare solo ed esclusivamente gli studenti che hanno regolarmente presentato domanda di trasferimento all'Aquila e che sono stati esclusi perché provenienti da università non italiane (dunque non per incompletezza della documentazione o perché fuoricorso). Come mai questa fretta? Perché i termini per presentare ricorso stanno per scadere e non possiamo permettere che i ritardi di un ricorrente pregiudichino tutti gli altri.

dott. Giuseppe Lipari
Per adesioni: 

martedì 9 luglio 2013

A chi chiedere "informazioni" sul riconoscimento del titolo professionale

Oggi ho ricevuto l'ennesima "richiesta di informazioni" sul riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese Europeo (in questo caso la Spagna). In calce la mia risposta.
"Buongiorno, volevo intanto ringraziarla per il servizio che offre con l'organizzazione "costruiamo il domani", dando informazioni che purtroppo per mia esperienza ho appurato che non sono in grado di dare nemmeno in [OMISSIS]. Sono un ragazzo che vorrebbe andare a studiare in Spagna fisioterapia (non so se vi occupate anche di questa laurea visto che nel vostro sito ho trovato informazioni solo su odontoiatria e medicina) ma purtroppo non riesco a capire se il titolo poi mi verrà riconosciuto in Italia.Non so più a chi rivolgermi, ho chiamato il [OMISSIS] e mi hanno detto: "lei si laurei poi vedremo". Ma che razza di risposta è questa, è un impegno sia fisico che economico prendersi una laurea all'estero e non credo che si possano dare queste risposte. Scusi per lo sfogo ma mi appello a lei dal momento che non riesco ad avere informazioni in merito, ho visto alcune università private [OMISSIS] e [OMISSIS]. Volevo sapere se lei può consigliarmi un percorso da seguire per avere informazioni dettagliate in merito. La ringrazio anticipatamente e le auguro una buona giornata".
[email firmata]



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Caro lettore, capisco il tuo punto di vista ma, come detto in altro post, non siamo un "ufficio informazioni" e non vogliamo essere considerati tali. Questo genere di quesiti dovete rivolgerli ai soggetti pubblici pagati dal contribuente (cioè da tutti noi) per fornire servizi al cittadino. 

Potete rivolgervi a questi enti: a) Ministero della Salute (procedura da seguire per il riconoscimento del titolo professionale nelle professioni sanitarie); b) Ambasciata d'Italia nel paese in cui si trova l'Università straniera (potranno dirvi se effettivamente l'università in cui volete iscrivervi è riconosciuta da quello Stato e dunque se rilascia lauree "valide" ad esercitare la professione in quello Stato, requisito fondamentale per ottenere il riconoscimento del titolo professionale ottenuto all'estero. Il fatto che un'università sia privata non è un problema, a patto che l'università sia riconosciuta da quello Stato). Se non ottenete le risposte che cercate, potete sempre consultare il portale dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_it.htm) oppure esporre in italiano il vostro caso al servizio di consulenza legale GRATUITA dell'Unione europea, che è molto efficiente (http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm). 

In ogni caso, di fronte a una risposta evasiva della Pubblica Amministrazione suggerisco di non arrendersi e sottoporre per iscritto il quesito al superiore gerarchico del funzionario a cui vi siete rivolti. Se tutti i cittadini italiani si comportassero in questo modo, certamente l'Amministrazione sarebbe costretta a mutare atteggiamento ed essere meno evasiva. Il fatto è che spesso il cittadino italiano si lamenta di un disservizio ma non fa nulla per cambiare la situazione. 

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