L'ostacolo più difficile... è trovare posti liberi.
Purtroppo il vero problema, per gli studenti di Medicina e Odontoiatria che vogliono rientrare in Italia, è trovare posti liberi. A volte si ha l'impressione che le università italiane facciano di tutto per ostacolare i trasferimenti degli italiani iscritti in università straniere, negando l'esistenza di posti liberi o semplicemente inserendo nei loro regolamenti delle clausole volte a scoraggiare i trasferimenti.
Ed è così che agli studenti italiani iscritti a Medicini o a Odontoiatria in Albania, Belgio, Romania, Slovacchia e Spagna viene impedito il rientro in Italia. Eppure, grazie al Tar, nel corso di questi anni centinaia di studenti hanno ottenuto il trasferimento in Italia, con riconoscimento integrale delle loro materie...
Oggi la situazione è in parte migliorata grazie alla nota sentenza n. 1/15 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tuttavia, malgrado alcuni atenei abbiano recentemente accettato i trasferimenti dall'estero senza fare troppe storie, il rientro in Italia continua a essere difficile perchè i posti disponibili sono pochi e gli studenti italiani iscritti all'estero sono tantissimi. Più studenti dall'estero si trasferiscono e meno possibilità di trasferimento ci saranno per i ritardatari. La situazione è particolarmente grave per Odontoiatria, dove i posti rimasti sono davvero pochi.
Così, specialmente se lo studente vuole trasferirsi in Italia al secondo o al terzo anno (quelli con meno posti liberi), è essenziale individuare l'ateneo italiano giusto e seguire tutta la procedura amministrativa, fino al ricorso giurisdizionale.
Altrimenti si rischia solo di perdere tempo. La situazione è aggravata dal fatto che per chiedere i trasferimenti in Italia esistono alcune "finestre temporali" che variano da ateneo ad ateneo. Non si può chiedere trasferimento quando si vuole ma bisogna farlo in determinati periodi dell'anno. Chi arriva in ritardo dovrà riprovarci l'anno successivo.
Costruiamo il domani ha individuato due atenei italiani con alcuni posti liberi sia per Medicina che per Odontoiatria. Da oggi e fino al 20.11.15 sarà possibile ottenere il trasferimento in questi atenei, attraverso un ricorso al Tar. Gli interessati possono contattarci all'indirizzo scriviacid@gmail.com entro il 20.11.15 indicando i seguenti dati: nome, cognome, corso a cui intendono trasferirsi (medicina o odontoiatria) e numero di telefono. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia fronte-retro del libretto universitario o di un certificato di iscrizione all'università straniera (non risponderemo alle domande prive di questi documenti). Sarete ricontattati dai nostri esperti il 20.11.15 con le istruzioni per partecipare. La partecipazione all'inziativa è subordinata al pagamento delle "spese vive" del ricorso individuale al Tar, che non saranno inferiori a 1.000,00 euro (occorre considerare che il solo contributo unificato per presentare il ricorso ammonta a 650,00 euro...). I tempi medi per ottenere l'immatricolazione presso i due atenei individuati sono di 9 mesi, ma nel frattempo lo studente potrà continuare il suo percorso straniero e (le materie sostenute nel frattempo saranno convalidate).
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domenica 1 novembre 2015
sabato 3 ottobre 2015
Medicina: sì ai trasferimenti dall'estero, anche se l'anno accademico è quasi terminato (lo dice il Consiglio di Stato)
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di due ricorrenti provenienti da università straniera che si erano rivolti a "Costruiamo il domani" per ottenere il trasferimento al corso di "Medicina e chirurgia" dell'Università "La Sapienza". L'ateneo aveva però respinto la loro istanza pretendendo il superamento del test di ammissione al primo anno.
A quel punto i ricorrenti si sono rivolti al Tar Lazio per impugnare il diniego.
I giudici del Tar hanno respinto la sospensiva, con provvedimento del 19 giugno 2015 (che potete leggere cliccando su questo link), in cui si diceva che:
"Ritenuto che, ad un sommario esame, prescindendo dai profili di irricevibilità evidenziati dall’amministrazione resistente, tenuto conto che l’anno accademico è in stato di avanzato svolgimento e, pertanto, l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’anno accademico in corso non può essere accolta".
I ricorrenti, ritenendo che il provvedimento del giudice fosse ingiusto (il fatto che l'anno accademico era in avanzata fase di svolgimento non era argomento convincente, perché l'interesse dei ricorrenti era comunque quello di ottenere il trasferimento, anche all'inizio di quello accademico successivo...), hanno presentato appello al Consiglio di Stato e hanno vinto (a questo link trovate il provvedimento). Il provvedimento, del 23 settembre 2015, riporta la seguente motivazione:
"Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata".
Adesso l'Amministrazione dovrà esaminare la carriera dei ricorrenti e stabilire l'anno di iscrizione, senza poter pretendere il superamento del test di ammissione.
* * *
Quando si decide di effettuare un trasferimento dall'estero bisogna prendere in considerazione tanti fattori, tra cui il piano di studi delle due università. A volte lo studente ritiene (in maniera erronea!) che la mera proposizione di un ricorso (magari seguito da un'ordinanza cautelare o una sentenza del Tar favorevole) sia sufficiente a ottenere il trasferimento. Purtroppo le cose non stanno affatto così. Ogni causa va seguita singolarmente, perché la situazione di uno studente non è mai la stessa di un altro e spesso, anche dopo aver ottenuto un provvedimento favorevole, occorre rivolgersi nuovamente al giudice per chiederne l'attuazione (con gli strumenti legali a disposizione dei ricorrenti).
Ecco che i ricorsi collettivi - che possono sembrare un vantaggio per il loro costo contenuto - in alcuni casi sono estremamente svantaggiosi, specie se nel corso della causa sopravvengono nuovi provvedimenti amministrativi, che complicano la situazione e richiedono nuovi interventi legali "ad hoc", da pagare a parte.
La prova di tutto ciò è nell'elevata percentuale di ricorsi collettivi che vengono respinti dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, spesso per problemi di ammissibilità derivanti dal "conflitto di interesse" tra i ricorrenti e per la "improcedibilità" derivante dalla mancata impugnazione di un nuovo provvedimento.
----
N. 04317/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06976/2015 REG.RIC.
A quel punto i ricorrenti si sono rivolti al Tar Lazio per impugnare il diniego.
I giudici del Tar hanno respinto la sospensiva, con provvedimento del 19 giugno 2015 (che potete leggere cliccando su questo link), in cui si diceva che:
"Ritenuto che, ad un sommario esame, prescindendo dai profili di irricevibilità evidenziati dall’amministrazione resistente, tenuto conto che l’anno accademico è in stato di avanzato svolgimento e, pertanto, l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’anno accademico in corso non può essere accolta".
I ricorrenti, ritenendo che il provvedimento del giudice fosse ingiusto (il fatto che l'anno accademico era in avanzata fase di svolgimento non era argomento convincente, perché l'interesse dei ricorrenti era comunque quello di ottenere il trasferimento, anche all'inizio di quello accademico successivo...), hanno presentato appello al Consiglio di Stato e hanno vinto (a questo link trovate il provvedimento). Il provvedimento, del 23 settembre 2015, riporta la seguente motivazione:
"Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata".
Adesso l'Amministrazione dovrà esaminare la carriera dei ricorrenti e stabilire l'anno di iscrizione, senza poter pretendere il superamento del test di ammissione.
* * *
Quando si decide di effettuare un trasferimento dall'estero bisogna prendere in considerazione tanti fattori, tra cui il piano di studi delle due università. A volte lo studente ritiene (in maniera erronea!) che la mera proposizione di un ricorso (magari seguito da un'ordinanza cautelare o una sentenza del Tar favorevole) sia sufficiente a ottenere il trasferimento. Purtroppo le cose non stanno affatto così. Ogni causa va seguita singolarmente, perché la situazione di uno studente non è mai la stessa di un altro e spesso, anche dopo aver ottenuto un provvedimento favorevole, occorre rivolgersi nuovamente al giudice per chiederne l'attuazione (con gli strumenti legali a disposizione dei ricorrenti).
Ecco che i ricorsi collettivi - che possono sembrare un vantaggio per il loro costo contenuto - in alcuni casi sono estremamente svantaggiosi, specie se nel corso della causa sopravvengono nuovi provvedimenti amministrativi, che complicano la situazione e richiedono nuovi interventi legali "ad hoc", da pagare a parte.
La prova di tutto ciò è nell'elevata percentuale di ricorsi collettivi che vengono respinti dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, spesso per problemi di ammissibilità derivanti dal "conflitto di interesse" tra i ricorrenti e per la "improcedibilità" derivante dalla mancata impugnazione di un nuovo provvedimento.
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N. 04317/2015 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6976 del 2015, proposto da:
Maria XXXXXX, Umberto XXXXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Bisagna e Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI^ Sez. del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2570/2015, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" al corso di laurea di Medicina e chirurgia
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’Amministrazione scolastica l’avvocato dello Stato Basilica;
Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6976/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
giovedì 11 giugno 2015
Medicina e odontoiatria, al via la nuova campagna trasferimenti dall'estero (scadenza 25 giugno 2015)
Fino al 25 giugno 2015 sarà possibile aderire alla nuova campagna trasferimenti di "Costruiamo il domani" destinata agli studenti italiani iscritti in atenei stranieri.
Molti studenti italiani di Medicina o di Odontoiatria - iscritti in prevalenza in Albania (Università cattolica nostra signora del buon consiglio), Belgio (Universitè libre de Bruxelles), Portogallo (Universidade Fernando Pessoa), Spagna (Universidad europea de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio), Romania (Università Apollonia di Iasi, Università Titu Maiorescu...) - desidererebbero proseguire gli studi in Italia e ottenere il riconoscimento della loro carriera pregressa.
E' possibile farlo?
Sì, specialmente alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/15 di cui abbiamo parlato in altri post. Purtroppo abbiamo constatato che gli atenei continuano ancora oggi ad adoperare prassi illegittime per limitare tale diritto (negando l'esistenza di posti liberi nonostante i posti ci siano, negando il riconoscimento delle materie straniere nonostante i programmi siano identici, imponendo requisiti illogici...). Questo vale sia per gli studenti stranieri che intendono trasferirsi in Italia che per gli studenti italiani che intendono cambiare sede.
Abbiamo individuato due atenei meridionali in cui è possibile ottenere il trasferimento tramite ricorso al Tar. Stiamo organizzando una campagna di iscrizione in questi atenei.
Chi è interessato può contattarci entro e non oltre il 25.06.15 all'indirizzo scriviacid@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono e corso di laurea di provenienza. Le istanze dovranno essere accompagnate da una fotocopia fronte/retro del libretto universitario straniero.
Sarete ricontattati entro il 26 giugno con ulteriori informazioni sui costi della vostra eventuale adesione e sulla tempistica. L'adesione è subordinata al pagamento delle spese legali necessarie alla presentazione del ricorso, che saranno quantificate in seguito, anche in relazione al numero dei partecipanti, ma che non saranno inferiori ai 500,00 euro per ogni aderente.
***
Come mai un termine così breve per aderire alla campagna? Perché le Università italiane - giusto per rendere più difficili le cose agli studenti - hanno la brutta abitudine di pubblicare i bandi per i trasferimenti nei mesi estivi. E' esattamente quello che hanno fatto gli atenei che abbiamo individuato. I termini per presentare ricorso sono molto brevi (60 giorni con ricorso al Tar o 120 giorni con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Ragion per cui è necessario dare una scadenza molto breve per predisporre i documenti in tempo utile. Precisiamo che non abbiamo intenzione di realizzare "mega ricorsi collettivi" per tutelare in maniera più efficace gli aderenti (questo è il motivo per cui la quota di adesione non sarà in nessun caso inferiore ai 500,00 euro).
Molti studenti italiani di Medicina o di Odontoiatria - iscritti in prevalenza in Albania (Università cattolica nostra signora del buon consiglio), Belgio (Universitè libre de Bruxelles), Portogallo (Universidade Fernando Pessoa), Spagna (Universidad europea de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio), Romania (Università Apollonia di Iasi, Università Titu Maiorescu...) - desidererebbero proseguire gli studi in Italia e ottenere il riconoscimento della loro carriera pregressa.
E' possibile farlo?
Sì, specialmente alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/15 di cui abbiamo parlato in altri post. Purtroppo abbiamo constatato che gli atenei continuano ancora oggi ad adoperare prassi illegittime per limitare tale diritto (negando l'esistenza di posti liberi nonostante i posti ci siano, negando il riconoscimento delle materie straniere nonostante i programmi siano identici, imponendo requisiti illogici...). Questo vale sia per gli studenti stranieri che intendono trasferirsi in Italia che per gli studenti italiani che intendono cambiare sede.
Abbiamo individuato due atenei meridionali in cui è possibile ottenere il trasferimento tramite ricorso al Tar. Stiamo organizzando una campagna di iscrizione in questi atenei.
Chi è interessato può contattarci entro e non oltre il 25.06.15 all'indirizzo scriviacid@gmail.com indicando nome, cognome, numero di telefono e corso di laurea di provenienza. Le istanze dovranno essere accompagnate da una fotocopia fronte/retro del libretto universitario straniero.
Sarete ricontattati entro il 26 giugno con ulteriori informazioni sui costi della vostra eventuale adesione e sulla tempistica. L'adesione è subordinata al pagamento delle spese legali necessarie alla presentazione del ricorso, che saranno quantificate in seguito, anche in relazione al numero dei partecipanti, ma che non saranno inferiori ai 500,00 euro per ogni aderente.
***
Come mai un termine così breve per aderire alla campagna? Perché le Università italiane - giusto per rendere più difficili le cose agli studenti - hanno la brutta abitudine di pubblicare i bandi per i trasferimenti nei mesi estivi. E' esattamente quello che hanno fatto gli atenei che abbiamo individuato. I termini per presentare ricorso sono molto brevi (60 giorni con ricorso al Tar o 120 giorni con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Ragion per cui è necessario dare una scadenza molto breve per predisporre i documenti in tempo utile. Precisiamo che non abbiamo intenzione di realizzare "mega ricorsi collettivi" per tutelare in maniera più efficace gli aderenti (questo è il motivo per cui la quota di adesione non sarà in nessun caso inferiore ai 500,00 euro).
sabato 31 gennaio 2015
Medicina e odontoiatria, al via la campagna per ottenere il trasferimento in Italia senza obbligo di superare il test di ammissione
Dopo la recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria (ne abbiamo parlato in questo post), per gli studenti italiani che studiano all'estero è possibile chiedere il trasferimento in Italia senza dover prima superare il test di ammissione, tramite ricorso al Tar. In basso pubblichiamo un provvedimento, a favore di alcuni studenti che si erano rivolti a "Costruiamo il domani", che li ammette a frequentare "Medicina e Chirurgia" presso l'Università statale di Milano.
Per ulteriori informazioni potete contattarci a quest'indirizzo: scriviacid@gmail.com
_ _ _
N. 00084/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02917/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Emanuele XXXXXXXXXXXX, Giuseppe XXXXXXXXXXXXX, Francesco XXXXXXXXXXX, Edoardo XXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Milano, Via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar;
contro
Universita' degli Studi di Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
nei confronti di
Federico YYYYYYYY, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Zanata, Francesco Maria Curato, Luigi Decio, con domicilio eletto presso Luigi Decio in Milano, Via Filippo Corridoni, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei 4 dinieghi "di nulla osta al trasferimento" relativi al corso di laurea di "Medicina e chirurgia" dell'Università degli studi di Milano emanati il 28.08.14 e notificati ai ricorrenti il 02.09.14; dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Università dopo il 02.09.14 intitolato "esiti richieste nulla osta da altre università", nel quale non figura il nome dei ricorrenti e nel quale è stato consentito unicamente il trasferimento di n. 9 studenti al quinto anno del corso di laurea di medicina e chirurgia; dell'avviso pubblicato il 10.07.14 nel sito web dell'università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22.08.14, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l'offerta formativa del corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di "Medicina e chirurgia" degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del corso di laurea de quo; dei dd.mm del Miur di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di "medicina e chirurgia" e dei verbali dei relativi "tavoli tecnici" tenutisi presso il Miur, relativi agli ultimi 5 anni accademici (aa.aa. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l'Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l'offerta formativa reale dell'ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie; di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Federico YYYYYYY;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente, anche alla luce di quanto sarà deciso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio a cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito una questione analoga, con ordinanza n.454 del 25 luglio 2014;
Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l’interesse dell’appellante all’ammissione con riserva al corso di laurea;
Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea in questione;
Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Corsi di laurea a "numero chiuso": Il Consiglio di Stato legittima i trasferimenti dall'estero senza l'obbligo di superare il test
Il Consiglio di Stato dà il via libera ai trasferimenti dall'estero senza superamento del test di accesso.
L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.
Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.
I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.
La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.
In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!
L'Adunanza Plenaria - massimo organo della Giustizia Amministrativa - ha messo fine a una vicenda che si trascinava da alcuni anni. Gli studenti che frequentano all'estero Medicina, Odontoiatria o un altro corso di laurea a"numero chiuso" hanno diritto a trasferirsi in Italia senza dover superare il test di ammissione al primo anno . Infatti secondo i Giudici - e come anche sostenuto da Costruiamo il domani nei suoi ricorsi in vari Tar italiani - la legge n. 264/99 non prevede l'obbligo di superare il test di ammissione per chi intende iscriversi ad anni successi al primo dei corsi di laurea.

L'Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1/15 (ecco il link al provvedimento), mette dunque fine a una questione molto dibattuta, che negli ultimi anni ha dato vita a un elevato contenzioso, con centinaia di ricorsi.
Questa è un'ottima notizia sia per gli studenti che hanno un ricorso pendente al Tar o al Consiglio di Stato. Dopo questa pronuncia i loro ricorsi saranno molto probabilmente accolti.
I trasferimento non saranno comunque automatici, perché il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto delle Università di limitarli tramite norme regolamentari e di subordinarli all'esistenza di posti liberi, tuttavia da ora in poi ottenere un trasferimento sarà molto più semplice che nel passato. Viene dunque premiata la linea di quei Tar (L'Aquila, Brescia, Catania, Milano, Roma...) che in passato hanno sollòevato per primi il problema dei trasferimenti, consentendo a decine di studenti di ritornare in Italia.
Secondo i giudici deve escludersi che i trasferimenti dall'estero ai corsi di laurea italiani a "numero chiuso" sia condizionata "all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studii, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso".
La sentenza ha un'importanza fondamentale e rappresenta senza dubbio una svolta epocale.
In bocca al lupo a tutti i ricorrenti!
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