domenica 7 luglio 2013

Nuovo sì del Tar Abruzzo: altri quattro trasferimenti dall'estero

Altri quattro studenti provenienti dalla Spagna potranno frequentare odontoiatria in Italia, precisamente all'Università dell'Aquila. Tre di loro provengono dall'Uem ed il quarto dall'Uax. Si erano rivolti a "Costruiamo il domani" a fine 2012 per chiedere il trasferimento. In un primo momento l'Università aveva respinto la richiesta. Poi il ricorso al Tar. Infine - e siamo ai primi di luglio - l'iscrizione a seguito di ordinanza cautelare del Tar (Tar Abruzzo, Aquila, I , ordinanza n. 30 del 2013). I giudici hanno sospeso i provvedimenti e ordinato di procedere col riconoscimento considerando che i dinieghi apparivano "prima facie irragionevoli con riferimento all'effetto della mancata copertura dei posti vacanti, e limitatamente a detti posti, in favore di soggetti comunque qualificati dalla pregressa carriera universitaria, ove riconoscibile all’esito di specifica valutazione della stessa".

Con quest'ordinanza il Tar ha ribadito il suo orientamento espresso in un altro caso presentato da "Costruiamo il domani" nel 2011 (Tar Abruzzo, I, sentenza n. 840 del 2012).

venerdì 5 luglio 2013

Ciò che non siamo: stop alle richieste di "informazioni"

Riceviamo un numero impressionante di email in cui i navigatori chiedono "informazioni" sugli argomenti affrontati nel blog. Email di questo tipo ci sottraggono parecchio tempo. Se nel blog non c'è quello che vi serve, rivolgetevi alla Pubblica Amministrazione. Contattate i ministeri competenti via telefono, email o fax. Se non rispondono, inviate una raccomandata. "Costruiamo il domani" non vuole (e non può) supplire alle inefficienze della Pubblica Amministrazione accollandosi un ruolo che sminuirebbe la propria funzione. Non siamo un ufficio informazioni o un'agenzia disbrigo pratiche. Da questo momento in poi non risponderemo più a generiche richieste di "informazioni", specialmente se le "informazioni" chieste sono già presenti nel blog. Contattateci solamente se avete un problema serio e se avete bisogno della nostra assistenza.


Il presidente
dott. Giuseppe Lipari

lunedì 1 luglio 2013

Tirocinio nei tribunali, limite di età incostituzionale?

Il “decreto del fare” che il Governo ha pubblicato presenta alcuni aspetti problematici che andrebbero rivisti. Uno di questi è il tirocinio formativo nei tribunali previsto dall'art. 73. Il limite di età (28 anni) per partecipare al tirocinio è a rischio incostituzionalità.

L'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 ha previsto il tirocinio formativo gratuito presso tribunali, corti d'appello e giudici amministrativi (Tar, Consiglio di Stato e Cga). Prevista anche la possibilità di svolgere questo periodo presso l'Avvocatura dello Stato. Il tirocinio non da diritto ad essere assunti dalla Pubblica Amministrazione o a ricevere retribuzione ma è una grande opportunità  per laureati che vogliono approfondire determinati rami del diritto, dal momento che i partecipanti avranno l'occasione di confrontarsi con magistrati o avvocati dello Stato e perfezionare la propria formazione con lo studio dei fascicoli processuali.

Ora, il fatto è che la mancanza di una norma transitoria discrimina tutti i soggetti che si sono laureati in giurisprudenza da più di 3-4 anni e che dunque adesso hanno più di 28 anni. Stesso dicasi per quelli che si sono laureati in giurisprudenza a più di 28 anni perché in possesso di altra laurea (ecco che un soggetto, più meritevole di altri perché in possesso di un ulteriore titolo, viene paradossalmente penalizzato). Senza considerare il fenomeno degli studenti lavoratori, iscritti in modalità part-time, che in alcuni casi si sono laureati col massimo dei voti ma che, dovendo lavorare per mantenersi negli studi, hanno tardato il conseguimento del titolo. Penalizzati per aver dovuto conciliare lavoro e studio.

E' giusto che si faccia selezione tramite il curriculum universitario (media del 27 nelle materie indicate nel decreto: costituzionale, privato, penale...) e il voto di laurea (il decreto prevede un voto minimo di 102), ma sembra che il limite di 28 anni sia discriminatorio e dunque irragionevole. L'art. 3 della Costituzione sanziona le norme discriminatorie e ci sono alcune sentenze della Corte costituzionale sull'obbligo di prevedere una normativa transitoria all'indomani di una riforma normativa importante come quella odierna. Dunque è possibile che in futuro – se il decreto legge non verrà corretto in sede di conversione – la questione finisca davanti al Tar e magari davanti la Corte costituzionale. In passato, in una vicenda simile a questa, il Tar Lazio ha ammesso il ricorrente alle prove scritte di un concorso interno ritenendo che i limiti di età erano irragionevoli. Immagino che anche in questo caso potrebbe accadere lo stesso.

Tra l'altro la Corte di Giustizia dell'Unione europea in passato ha censurato norme che impongono ingiustificati limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici (Grande camera, causa C-341/08, sentenza del 12 gennaio 2010). Mi chiedo se ha senso imporre il limite di 28 anni per un tirocinio formativo gratuito in tribunale quando il concorso per essere assunto come magistrato in quel tribunale (concorso di uditore giudiziario) non ha alcun limite di età...

Qualcuno potrebbe obiettare che queste norme sono state pensate per agevolare i giovani e che il legislatore gode di un ampio margine di autonomia. Qualcuno potrebbe dire che il Giudice Costituzionale non ha il potere di censurare le scelte del legislatore, a meno che esse non siano manifestamente illogiche... Però, anche a metterla in questo modo, il ragionamento non sarebbe convincente, perché l'agevolazione dei giovani non può tramutarsi in discriminazione dei meno-giovani. Siamo certi che una simile legge sia coerente col principio di eguaglianza racchiuso nell'art. 3 della nostra Costituzione? Un meccanismo del genere è ragionevole?

La certezza del diritto impone al legislatore di non cambiare improvvisamente le “carte in tavola” per non creare pericolose discriminazioni inter-generazionali. Se veramente l'interesse della società è promuovere i migliori, bisognerebbe mettere giovani e meno-giovani sullo stesso piano, lasciando che sia il loro percorso formativo a decidere chi ha più diritto a partecipare ai tirocini, senza che il legislatore preveda odiosi trabocchetti. 

Tra l'altro, il decreto contiene un'altra anomalia. Da un lato vuole garantire la massima partecipazione, consentendo anche ai laureati quadriennali di poter frequentare lo stage (in maniera analoga a quanto previsto per il concorso in magistratura), dall'altro dimentica che la laurea quadriennale è stata disattivata col d.m. n. 500/99 da oltre 10 anni. Gli studenti che sono entrati quando era in vigore la laurea quadriennale oggi hanno tutti più di 30 anni... Dunque di fatto non potranno partecipare ai tirocini per aver superato il limite d'età (sic!). Vi è una chiara antonimia tra due norme dello stesso decreto...

Il decreto è evidentemente viziato. Il Parlamento, all'atto della conversione, potrebbe rimediare a queste anomalie emanando una normativa transitoria che rinvii l'entrata in vigore del limite di 28 anni di almeno 4-5 anni, per consentire a chi lo ha già incolpevolmente superato (perché laureato da più di 4 anni, perché in possesso di seconda laurea, perché studente-lavoratore...) di poter sfruttare questa opportunità formativa.



Art. 73 d.l. n. 69 del 2013
(Formazione presso gli uffici giudiziari)
1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di eta’, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, puo’ essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell’ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l’istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita’ di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.  2. Quando non e’ possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta’ anagrafica.  3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo’ essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione a uno o piu’ magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu’ sezioni in cui sono trattate specifiche materie.  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita’ ovvero, quando e’ necessario assicurare la continuita’ della formazione, a un magistrato designato dal capo dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita’. Il magistrato non puo’ rendersi affidatario di piu’ di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo’ chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita’ dell’attivita’ di assistenza e ausilio. L’attivita’ di magistrato formatore e’ considerata ai fini della valutazione di professionalita’ di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche’ ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L’attivita’ di magistrato formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all’articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne’ ai fini del conferimento delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell’attivita’ formativa.  5. L’attivita’ degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita’ e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche’ alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.  7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita’ professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, ne’ possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.  8. Lo svolgimento dello stage non da’ diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne’ di obblighi previdenziali e assicurativi.  9. Lo stage puo’ essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialita’ dell’ufficio o la credibilita’ della funzione giudiziaria, nonche’ per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.  10. Lo stage puo’ essere svolto contestualmente ad altre attivita’, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche’ con modalita’ compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attivita’ professionale innanzi al magistrato formatore.  11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.  12. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresi’, titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio.  13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo e’ valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e’ valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.  14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita’ di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita’ di titoli e di merito.  15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.  16. All’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: “2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari”.  17. Al fine di favorire l’accesso allo stage e’ in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi, anche mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.  18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall’articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.  19. L’esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e’ equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.  20. La domanda di cui al comma 3 non puo’ essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

martedì 2 aprile 2013

Numero chiuso: ultimo atto

Un'importante agenzia stampa italiane e i siti web di alcuni quotidiani italiani hanno annunciato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso sul "numero chiuso". Fino a quando la Corte non pubblicherà i provvedimenti non aggiungerò alcun commento. Aspetto una conferma ufficiale e - soprattutto - le motivazioni del provvedimento.

sabato 30 marzo 2013

"Numero chiuso" all'università, il 2 aprile la sentenza della Corte europea

Il 2 aprile 2013, alle 10.00 ora di Parigi, la Corte europea dei diritti dell'Uomo (www.echr.coe.int) pubblicherà sul suo sito la sentenza del ricorso che ho presentato nel 2009 a nome di alcuni studenti italiani contro la legge sul "numero chiuso" nelle università. Ne abbiamo parlato tanto in questo blog.

Adesso è arrivato il momento della decisione. Se il ricorso sarà accolto l'intero sistema di accesso dovrà essere modificato. Sarebbe, senza esagerare, una rivoluzione. Se sarà respinto, al contrario, tutto rimarrà come prima. Il destino del "numero chiuso" dunque è nelle mani dei giudici di Strasburgo. Aspettiamo con impazienza il verdetto ;-)

Commenterò il risultato in diretta su Twitter.

I ricorrenti e tutti gli altri possono contattarmi vai email:


Vi allego un link al comunicato stampa della Corte. In basso una mia traduzione.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4305846-5149880


* * *

[...]

Tarantino e altri contro l'Italia (ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09)

I ricorrenti sono otto cittadini italiani, nati tra il 1966 e il 1988. Nel 2007 e nel 2009, rispettivamente, hanno fallito l'esame di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria in Italia. Invocando l'articolo 2 del Protocollo n ° 1 della Cedu (diritto all'istruzione), essi sostengono, in particolare, che gli obiettivi perseguiti dalla normativa italiana che limita l'accesso alle università non sono legittimi e che la misura che è stata imposta ai ricorrenti era sproporzionata. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto ad un processo equo), una ricorrente ha inoltre lamentato che i giudici italiani non hanno disposto il rinvio dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una questione pregiudiziale. Infine, sette ricorrenti hanno dichiarato di essere vittime di una violazione dell'articolo 14 della Cedu (divieto di discriminazione) lamentando che gli studenti più giovani hanno più opportunità per superare le prove di ammissione.

martedì 15 gennaio 2013

Non è la fine del numero chiuso

Più che una "bufera" sul numero chiuso - come titolato dal Messaggero di alcuni giorni fa - si tratta di una "bufala". Dopo le dichiarazioni dell'Udu - pronunciate dal coordinatore Michele Orezzi - i maggiori quotidiani italiani hanno pubblicato articoli e analisi in cui sostengono che le recenti ordinanze del Tar Lazio avrebbero decretato la "fine del numero chiuso" nelle università. I giudici romani, tra fine dicembre e inizio gennaio, hanno ammesso alcuni ricorrenti nell'attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla mancata previsione di graduatoria unica per l'accesso all'università.

"Si è fatta la storia  -  dice Orezzi  -. Queste giornate saranno ricordate come un enorme passo avanti verso l'università italiana libera e aperta. E aspettando la sentenza della Corte Costituzionale possiamo dire che questa martellata dell'Udu al muro del numero chiuso ha aperto una speranza per un vero diritto allo studio e un miglior futuro per gli studenti del nostro Paese".

Caro Orezzi, per fare la storia ci vuole altro! Attenzione alle facili illusioni! Purtroppo il numero chiuso è ancora solido e le sospensive emesse in questi giorni non lo mettono in discussione. La Corte costituzionale infatti non si pronuncerà sulla validità del "numero chiuso", ma sulla mancata previsione di una graduatoria  unica nazionale. Anzi, il Consiglio di Stato, proprio con l'ordinanza che sollevava la questione di costituzionalità, ha ribadito la legittimità dei test.

I ricorrenti odierni hanno ottenuto dal Tar una sospensiva, un provvedimento provvisorio che potrebbe benissimo essere annullato dal Consiglio di Stato nelle prossime settimane, ben prima che la Corte costituzionale si pronunci e ben prima che possano essere esaminati altri ricorsi.. 

Io ritengo che la Corte costituzionale probabilmente salverà il sistema attuale, perché le graduatorie separate sono una scelta discrezionale del legislatore adottata anche in casi simili senza che vi siano state censure di incostituzionalità (concorsi Agenzia delle entrate).

Tuttavia, anche se la Corte costituzionale accogliesse la tesi dell'incostituzionalità, non è detto che i ricorrenti saranno ammessi ai corsi, perché l'unificazione delle graduatorie livellerebbe il punteggio minimo di accesso, innalzandolo di alcuni punti rispetto alle università in cui era più basso, di modo che alcuni ricorrenti con punteggi troppo bassi potrebbe restarne ugualmente fuori. Il Tar Lazio, in una di queste sospensive, dice infatti che l’effetto dell’annullamento "sarebbe quello della caducazione di tutte le graduatorie locali con obbligo dell’amministrazione di redigere un’unica graduatoria nazionale [...] e di redistribuire i candidati (sulla base delle rinnovate opzioni) tra le università italiane".

Il ricorso presenta mille incertezze, ma se siete determinati, qui trovate altre info.

http://www.unionedegliuniversitari.it/udu-e-stato-abbattuto-il-numero-chiuso-ora-tramite-napolitano-tutti-gli-studenti-dentro-dopo-la-nostra-vittoria-al-tar-di-ieri-faremo-ricorso-immediato-al-presidente-della-repubblica-per-far-ent/

venerdì 28 dicembre 2012

Nuova vittoria: quattro riconoscimenti in un colpo solo

Quattro riconoscimenti per altrettanti italiani che si sono laureati in odontoiatria e in medicina in Romania. E' successo a dicembre. Un medico (la dottoressa C.B. dalla Campania) e due odontoiatri (i dottori R.A. dalla Sicilia e M.M. dall'Emilia Romagna), tutti laureati a Oradea, hanno finalmente ottenuto il riconoscimento del loro titolo professionale. 

Se per i due odontoiatri la procedura è stata più semplice - Costruiamo il domani si è occupato solo di presentare la documentazione - per il medico la vicenda è stata molto più complessa, in quanto i funzionari del Ministero della Salute avevano riscontrato alcune presunte irregolarità nel percorso formativo ed emesso un preavviso di diniego.Ossia un provvedimento in cui l'Amministrazione comunica al cittadino l'intenzione di emanare un provvedimento negativo ma gli da anche la possibilità di fornire nuovi elementi a proprio favore. Costruiamo il domani ha inviato una memoria in cui spiegava l'illegittimità della decisione. L'Amministrazione, resasi conto del proprio errore, ha emesso il riconoscimento.

Esito positivo anche per il dottore R.P., pure lui campano, laureato però all'Università Vasile Goldis di Arad, sempre in Romania. Avevamo parlato del caso nel post precedente. La sua causa doveva essere discussa il 4 dicembre davanti al Tar Lazio, ma pochi giorni prima dell'udienza il Ministero ha emanato un provvedimento di sospensione del riconoscimento, giustificandolo con la necessità di ottenere chiarimenti dalle autorità diplomatiche rumene. Abbiamo impugnato anche questa comunicazione, perché le autorità di quel Paese si erano già pronunciate sulla validità dell laurea e il rinvio ci sembrava incomprensibile. L'ennesimo ritardo nel riconoscimento ci ha spinto a chiedere il danno da "mancato guadagno" derivante dall'impossibilità di esercitare la professione odontoiatrica in Italia. Pochi giorni dopo il Ministero ha riconosciuto il titolo. La causa comunque prosegue: il 16 gennaio 2013 il Tar si pronuncerà sulla richiesta risarcitoria. Il riconoscimento, in base alla normativa vigente, deve avvenire entro 3 mesi, mentre nel caso del ricorrente c'è voluto il doppio del tempo.

Vi terremo aggiornati, come al solito. 

martedì 30 ottobre 2012

E se il riconoscimento non viene in tempo... il Ministero della salute sfida i cittadini

Settimane calde per il Ministero della Salute.

Tre italiani, stanchi di aspettare il riconoscimento della laurea in odontoiatria conseguita in Romania, hanno presentato ricorso al Tar Lazio. Due di queste cause saranno discusse a novembre e la terza a inizio dicembre (quest'ultima è stata curata da COSTRUIAMO IL DOMANI).

Il Ministero ha già perso una prima volta nei confronti di COSTRUIAMO IL DOMANI ed è stato costretto a pagarci le spese di giudizio. La direttiva 2005/36/CE è chiara: il riconoscimento della laurea in odontoiatria conseguita in Europa deve avvenire entro 3 mesi. Questa tempistica viene rispettata quando a chiedere il riconoscimento è un rumeno, mentre quando è un italiano le cose si complicano enormemente. Iniziano ritardi eterni.

In pratica, in questi ultimi mesi, parecchi cittadini si sono visti recapitare una lettera nella quale, dopo un'ampia premessa su presunti episodi di lauree illegittime conseguite da italiani in Romania, il Ministero della Salute diceva di voler ottenere chiarimenti dalle autorità di quel Paese, al fine di separare gli studenti che hanno conseguito lecitamente la laurea da tutti gli altri.

A nostro avviso una simile condotta è illegittima, perché di fatto vanifica la direttiva 2005/36/CE, attribuendo al Ministero il potere di dilatare enormemente i tempi del riconoscimento e in alcuni casi di bloccarlo. Infatti, se l'autorità che ha rilasciato la laurea per un qualsiasi motivo non risponde, il riconoscimento non arriverà mai. La laurea, se accompagnata dai documenti che ne attestano l'autenticità, va riconosciuta senza tergiversare.

Vi terremo informati su questi casi. 

Un'ultima raccomandazione: non cedete agli atteggiamenti ostruzionistici della Pubblica Amministrazione. La via migliore per superare le difficoltà è rivolgersi a esperto e presentare un ricorso al Tar. Il cittadino a volte preferisce evitare il confronto giudiziario nella infondata convinzione che l'Amministrazione, se messa alle strette con un ricorso, potrebbe ostacolare la pratica o rallentarla.

Nulla di più falso!

sabato 13 ottobre 2012

Riconoscimento della laurea in odontoiatria conseguita in Spagna: alcuni chiarimenti sulle "misure compensative"

Abbiamo ricevuto parecchie email da studenti iscritti in università spagnole.

Chiedono informazioni sul riconoscimento della laurea in odontoiatria conseguita in quella nazione (grado en odontologia) e se la diversa durata rispetto all'Italia, o il fatto che di recente la laurea spagnola abbia cambiato denominazione (da licenciado en odontologia a grado en odotologia) possano creare problemi al riconoscimento, tenendo conto che la direttiva 2005/36/CE menziona ancora la "vecchia" laurea e non la nuova.

Alcuni invocano un regolamento ministeriale del 2012 che, a loro dire, consentirebbe al Ministero della salute di imporre "misure compensative" se la durata del titolo conseguito in Europea è inferiore a quello conseguito in Italia. Ricordiamo che odontoiatria in Italia dura 6 anni mentre in Spagna 5.

Ci troviamo di fronte a una serie esponenziale di equivoci. Bisogna ribadire che:

1) Le misure compensative non si applicano ai titoli professionali conseguiti in Europa e compresi nella direttiva 2005/36/CE (dunque il titolo professionale di medico o di odontoiatra - o anche solo la laurea in medicina o in odontoiatria se essa è abilitante - vanno riconosciuti automaticamente in Italia). Le misure compensative, come spiegato anche nel dlgs. n. 206 del 2007 che recepisce la direttiva 2005/36/CE, si applicano solo quando non operano le norme, ben più favorevoli, dettate dalla direttiva 2005/36/CE;
2) Il fatto che la laurea in Italia abbia una maggiore durata non è influente;
3) Il fatto che la laurea spagnola abbia cambiato nome, visto che il contenuto è rimasto pressoché lo stesso, non è influente;

Per avvalorare ancor di più queste affermazioni abbiamo sottoposto agli esperti dell'Unione europea il caso di una studentessa italiana iscritta al primo anno di odontoiatria in Spagna. Il tutto a titolo gratuito.


Ecco cosa hanno risposto:


Egregio signore/Gentile signora,

le inviamo la risposta alla sua domanda. Le ricordiamo che le risposte di La tua Europa - Consulenza sono formulate da esperti indipendenti e non possono essere considerate come una presa di posizione della Commissione europea, di una qualsiasi altra istituzione dell'UE o del suo personale, né tantomeno sono vincolanti per la Commissione europea o qualsiasi altra istituzione dell'UE o nazionale.

Gentile Federica,
Grazie per aver contattato il Servizio di Consulenza "La tua Europa"!

Se la sua qualifica di dentista "GRADO EN ODONTOLOGIA" che otterrà in Spagna ha solo cambiato denominazione, ma in sostanza e rimasta la stessa (quindi soddisfa i requisiti minimi di formazione previsti per la precedente qualifica "LICENCIADO EN ODONTOLOGIA"), allora a Lei servirà farsi rilasciare in Spagna un documento denominato “Certificato di variazione di denominazione” (in spagnolo “Certificado de cambio de denominación”). Il Certificato di variazione di denominazione serve nell’ipotesi in cui la denominazione della qualifica per cui si applica il sistema automatico di riconoscimento non coincide più con quella riportata nell’allegato V corrispondente della Direttiva 2005/36/CE.

Comunque, Spagna dovrebbe notificare alla Commissione Europea il cambio di denominazione del diploma; siamo sicuri che fino al 2017 (quando Lei dovrebbe qualificarsi come dentista in Spagna) tale modifica sarà già stata attuata. Consigliamo di controllare di tanto in tanto il sito web della Commissione dedicato al riconoscimento della professione di dentista (dove viene aggiornata anche la lista con i diplomi rilasciati nei Stati membri UE), link: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/dentists_en.htm

La nuova denominazione non può impedire il riconoscimento automatico della qualifica spagnola di dentista in Italia; si tratta di una professione i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario e quindi la qualifica rientra nel regime di riconoscimento automatico dei diplomi. Ciò implica che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (Italia, nel suo caso) non può controllare la formazione e, pertanto, non può richiedere documenti che specifichino il contenuto della formazione acquisita e non può imporre misure compensative.

Quindi Lei può stare tranquilla, basterà ottenere dalla Spagna (se la modifica non dovesse essere ancora stata attuata anche nell’allegato V della direttiva) il Certificato di variazione di denominazione, insieme al Certificato di Conformità con la Direttiva 2005/36/CE.

Può trovare maggiori dettagli sul sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente link: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_it.htm

Speriamo che queste informazioni le possano essere utili; per qualsiasi altro chiarimento non esiti a rivolgersi nuovamente al nostro Servizio.

Distinti saluti,
Il Servizio di Consulenza "La tua Europa"!

martedì 9 ottobre 2012

Trasferimento studenti di odontoiatria e medicina in Italia, al via il ricorso all'Aquila

L'università dell'Aquila ogni anno pubblica un bando con cui consente agli studenti iscritti in altri atenei di ottenere il trasferimento. I posti messi in palio, molto spesso, restano vacanti per mancanza di richieste. Quest'anno 6 studenti provenienti da altri atenei europei si sono rivolti a "Costruiamo il domani" e hanno presentato un'istanza di trasferimento. Studiano odontoiatria o medicina.

L'università ha negato il trasferimento sostenendo che quei posti possono essere assegnati solamente a studenti che hanno superato il test di ammissione in Italia. Ma ne siamo proprio sicuri? La legge sul "numero chiuso" (n. 264/99) in realtà non dice nulla di tutto ciò. Il test di ammissione è previsto solo per l'iscrizione al primo anno. Nulla viene detto sui trasferimenti ad anni successivi al primo.

Il resto della storia è prevedibile.
I ricorrenti, assistiti da "Costruiamo il domani", hanno notificato un ricorso all'Università e tra pochi giorni lo depositeranno al Tar Abruzzo. L'interesse dello Stato è quello di assegnare TUTTI i posti vacanti a chi ne ha fatto richiesta e in questo caso ciò non è avvenuto.Questi posti, se non saranno assegnati ai ricorrenti, andranno persi. In passato il Tar Abruzzo ha difeso la tesi dell'integrale assegnazione dei posti. Ci auguriamo che questo lungimirante orientamento sia confermato ancora una volta. Vi terremo informati sugli sviluppi.

Odontoiatria e Medicina: l'eterna lotta tra chi chiede di poter studiare in Italia e chi glielo vuole impedire a tutti i costi. Quella di oggi è l'ennesima puntata. Perdonate questo sfogo così polemico, ma francamente mi infastidisce vedere come le università italiane, ogni volta che si trovano a dover interpretare una norma, lo fanno sempre nel modo più sfavorevole allo studente.

sabato 6 ottobre 2012

Il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Romania: al Tar l'ultima parola

La storia si ripete, ancora una volta. 

Il riconoscimento del titolo di odontoiatria dovrebbe essere  automatico, ma per il Ministero della Salute le cose non stanno esattamente così. Infatti, sebbene la legge preveda che il riconoscimento venga effettuato entro tre mesi, sembra che il Ministero non riesca quasi mai a ultimare la pratica entro questo termine. Il più delle volte il richiedente si vede recapitare una lettera in cui il Ministero informa di dover effettuare indagini presso l'autorità che ha emanato il titolo. 

A quel punto la pratica si blocca per mesi. In alcuni casi anni. Tutto ciò è legittimo? Riteniamo di no.

Il caso odierno è simile a molti altri. 

R.P. si è laureato in odontoiatria, ad Arad, in Romania. Ha chiesto il riconoscimento del titolo in Italia. Documentazione in regola: ha depositato anche il certificato di conformità rilasciato da Bucarest. 

Ma il Ministero della Salute non ha accolto il riconoscimento nel termine di tre mesi. A quel punto il ricorrente si è rivolto a "Costruiamo il domani" che ha presentato un ricorso al Tar Lazio. Il giudice ha già fissato l'udienza. Tra qualche settimana avremo l'esito del ricorso e non mancheremo di pubblicizzarlo.

Se credete di aver subìto un'ingiustizia non restate con le mani in mano ma rivolgetevi a un'associazione o a un bravo amministrativista. L'inerzia, in questi casi, non paga mai.

A presto

domenica 12 agosto 2012

Ricorso trasferimenti: comunicazione per i partecipanti

Due comunicazioni di servizio sul ricorso di "Costruiamo il domani" per i trasferimenti dall'estero.

1) Non accettiamo ulteriori adesioni. Per chi non ci ha contattato entro il 10 agosto non c'è possibilità di inserirsi. Ci dispiace, ma i posti sono limitati e dovendo fare una selezione preferiamo privilegiare chi ha dimostrato fin dall'inizio un interesse per la nostra iniziativa.

2) Gli studenti che ci hanno contattato prima del 10 agosto, chiedendoci di partecipare ma senza aver inviato la quota di partecipazione o i documenti, sono pregati di contattarci immediatamente per regolarizzare la loro posizione. In caso contrario saranno considerati rinunciatari.

Vi ringrazio

venerdì 3 agosto 2012

Ricorso per i trasferimenti in Italia, posti in esaurimento

In questi ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose email da parte di genitori che desideravano informazioni sui nostri ricorsi volti a ottenere il trasferimento in Italia di chi studia medicina o odontoiatria in Europa. Alcuni hanno già aderito inviando documentazione e quota di partecipazione. Altri stanno valutando se farlo e ci comunicheranno a breve la loro decisione.

Ribadiamo, in risposta alle richieste ricevute, che il termine per partecipare scade il 10 agosto

Al momento escludiamo che ci possa essere una proroga (se non altro perché, dovendo aspettare i ritardatari, saremmo costretti a penalizzare chi è stato puntuale). Ci riserviamo, inoltre, il diritto di chiudere le adesioni prima di tale data, nel caso in cui dovessimo ricevere un numero di richieste superiori ai posti disponibili.

Il criterio che adopereremo per selezionare i ricorrenti è first come, first served: daremo priorità a chi, avendo inviato per primo il bonifico bancario, ha dimostrato maggiore interesse degli altri.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa:


mercoledì 1 agosto 2012

Ricorso per il trasferimento in Italia di chi studia medicina ed odontoiatria in Europa: le modalità di partecipazione

"Costruiamo il domani" sta organizzando un ricorso collettivo al Tar per gli studenti iscritti a medicina e odontoiatria nelle università europee. Centinaia di studenti italiani studiano in nazioni dell'unione europea. La maggior parte in Spagna (ad esempio all'Uem) o in Romania (Oradea, Titu Maiorescu, ecc. ecc.). Riteniamo che gli studenti iscritti in una università europea abbia il diritto di ottenere il trasferimento in Italia (con convalida delle materie) senza dover sostenere il test di ammissione in Italia.

I giudici del Tar, in passato, ci hanno dato ragione. E' opportuno sfruttare questo momento favorevole e rivolgersi nuovamente alla magistratura.

Per questo motivo, insieme ai nostri esperti e ai nostri legali, stiamo organizzando alcuni ricorsi collettivi  (massimo 4-5 persone) da presentare in atenei dell'Italia centrale e settentrionale. Le modalità di partecipazione sono le seguenti: il cittadino verserà solo una quota di partecipazione per le "spese vive" del ricorso (spese di notificazione, contributo unificato, domiciliazione presso il Tar...). Pagherete l'onorario degli esperti (ossia la loro retribuzione) solo dopo la vittoria. Dunque, se il ricorso verrà accolto, verserete l'onorario a chi ha seguito la pratica, in caso contrario non lo farete.

Requisiti di partecipazione

Essere regolarmente iscritti (almeno al secondo anno) a una università europea ed aver sostenuto almeno 3 materie (meglio se quattro). Se la vostra matricola è stata congelata dovete provvedere a riattivarla immediatamente e farvi inviare - via fax o email - un certificato di iscrizione. Se non siete regolarmente iscritti non potete aderire al ricorso.

Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno inviare un'email all'indirizzo sottostante specificando nell'oggetto "RICORSO TRASFERIMENTI ESTERO" entro il 10 agosto 2012. Oltre questa data ci riserviamo di non accettare altri ricorrenti. Riceverete via email la documentazione da firmare (lettera d'incarico, procura...) e restituirla via posta.

La quota di partecipazione equivale alle sole spese del ricorso (1.000 euro a ricorrente). La cifra dovrà essere spedita con bonifico bancario entro l'11 agosto ed entro quella data dovrete inviare via email la ricevuta del bonifico. Per ovvie ragioni (la scarsità dei posti a disposizione e la scadenza del termine per chiedere il trasferimento) ci riserviamo di accogliere solo i primi studenti che avranno versato la quota.

Tempistica

Contiamo di ottenere un provvedimento favorevole del Tar entro il mese di ottobre-novembre 2012.

Ulteriori informazioni

I tempi di partecipazione sono molto ristretti e iniziative di questo genere presuppongono un reciproco rapporto di fiducia. Le nostre iniziative (categoria "iniziative e risultati" del blog) dimostrano chiaramente che conosciamo l'argomento e che facciamo sul serio. Se vi fidate di noi e dei nostri esperti, bene. In caso contrario rivolgetevi a qualcun altro. Contattateci, preferibilmente via email, solo se avete un interesse "concreto e attuale". Astenersi perditempo.



martedì 31 luglio 2012

Partono i ricorsi al Tar per il trasferimento in Italia di chi studia Medicina e Odontoiatria in Europa: a breve altre notizie

Medicina e Odontoiatria: al via il ricorso di "Costruiamo il domani" per ottenere il trasferimento dall'estero in Italia. Costruiamo il domani organizza un ricorso al Tar destinato a tutti gli studenti di medicina e odontoiatria iscritti in università europee (almeno al secondo anno) che desiderano trasferirsi in Italia.

I partecipanti pagheranno solo una quota iniziale per le "spese vive". In caso di vittoria (e solo in quel caso) saranno chiamati a versare l'onorario completo del ricorso. Se il ricorso sarà respinto, invece, non ci saranno ulteriori spese. E' la migliore dimostrazione che crediamo in questo ricorso e che intendiamo dare a tutti la possibilità di partecipare.

Entro domani daremo ulteriori dettagli. Chi ci ha già contattato via email nei mesi passati verrà ricontattato entro 48 ore. Se non ricevete nostre notizie, siete pregati di contattarci voi. Il ricorso sarà redatto dagli esperti e dagli avvocati di "Costruiamo il domani".

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Abbiamo predisposto le modalità di adesione. Per aderire c'è tempo fino al 10 agosto.
http://costruiamoildomani.blogspot.it/2012/08/ricorso-per-il-trasferimento-in-italia.html